Linee guida della Formazione professionale continua

COSA FANNO I DOTTORI COMMERCIALISTI E GLI ESPERTI CONTABILI


Dottori commercialisti ed Esperti contabili sono figure professionali insostituibili in ogni settore
dell’economia e della società, come qualificati intermediari tra Pubblica Amministrazione, cittadini e
imprese. I principali ambiti di attività professionale sono la consulenza fiscale, la revisione contabile, il
bilancio ambientale, il no profit, la fiscalità internazionale, la lotta al riciclaggio, la gestione delle
esecuzioni mobiliari e immobiliari, il diritto societario e quello tributario, la consulenza tecnica nei
tribunali.

L’oggetto della professione
Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è riconosciuta competenza
specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche,
finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative. In particolare, formano oggetto della
professione le seguenti attività:
a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
b) le perizie e le consulenze tecniche;
c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e
di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti
pubblici.
Iscritti alla sezione A
Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per
l'espletamento delle seguenti attività:
a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti,
pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta
dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento
di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della
rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
b) le valutazioni di azienda;
c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure
concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria,
nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure
giudiziali;
e) le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società
o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi
professionali;
f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'art. 2409 del codice
civile;
g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di
emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o
implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;
h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle
associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del
progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo
2, comma 3-quater, del medesimo decreto; l) l'attività di consulenza nella programmazione
economica negli enti locali; m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di
asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici; n) il monitoraggio ed il
tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese; o) la redazione e la
asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti
pubblici e privati; p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste
dalle normative vigenti;
q) le attività previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo (2).
Iscritti alla sezione B
a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione
contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse
dalle società di capitali;
b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti
tributari;
c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione
tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;
d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che
sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai
sensi art. 2409-bis del codice civile;
e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni
ed enti da essi controllati o partecipati;
f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto
l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e loro successive modificazioni;
f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di
impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'elencazione fatta non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge e/o da regolamenti.

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