<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"><channel><title>Novità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di L'Aquila</title><link>/%news%.xml</link><description><![CDATA[Descrizione]]></description><language>it-it</language><copyright>copyright</copyright><webMaster>Andrea Sciarretta (andrea.sciarretta@cafdoc.it)</webMaster><managingEditor>Andrea Sciarretta (andrea.sciarretta@cafdoc.it)</managingEditor><generator>OPEN Dot Com</generator><pubDate>Wed, 01 Jul 2009 00:00:00 +0100</pubDate><lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 00:00:00 +0100</lastBuildDate><docs>http://rss.specifiche.it/2.0/</docs><ttl>10080</ttl><item><title>Circolare n.5</title><description><![CDATA[Circolare n.5 del 25.08.2011 - Informazioni agli iscritti]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/08/25/Circolare_n.5</link><pubDate>Thu, 25 Aug 2011 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/08/25/Circolare_n.5</guid></item><item><title>MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI CONCILIATORI PRESSO LA CONSOB</title><description><![CDATA[MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI CONCILIATORI PRESSO LA CONSOB]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/07/26/MODELLO_DI_DOMANDA_DI_ISCRIZIONE_ALL'ELENCO_DEI_CONCILIATORI_PRESSO_LA_CONSOB</link><pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/07/26/MODELLO_DI_DOMANDA_DI_ISCRIZIONE_ALL'ELENCO_DEI_CONCILIATORI_PRESSO_LA_CONSOB</guid></item><item><title>AVVISO PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI CONCILIATORI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB</title><description><![CDATA[AVVISO PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI CONCILIATORI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB.]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/07/26/AVVISO_PER_L'ISCRIZIONE_NELL'ELENCO_DEI_CONCILIATORI_DELLA_CAMERA_DI_CONCILIAZIONE_E_ARBITRATO_PRESSO_LA_CONSOB</link><pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/07/26/AVVISO_PER_L'ISCRIZIONE_NELL'ELENCO_DEI_CONCILIATORI_DELLA_CAMERA_DI_CONCILIAZIONE_E_ARBITRATO_PRESSO_LA_CONSOB</guid></item><item><title>Regolamento disciplina</title><description><![CDATA[Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal C.N.D.C.E.C. nella seduta del 11-12 novembre 2009 ed adottato dal Commissario straordinario in data 07/06/2011.]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/06/07/Regolamento_disciplina</link><pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/06/07/Regolamento_disciplina</guid></item><item><title>Seggio elettorale aggiuntivo a Sulmona</title><description><![CDATA[<P>Il Commissario straordinario, dott. Saverio Piccarreta, rende nota la risposta&nbsp;pervenuta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in merito alla possibilità&nbsp; di istituire un seggio elettorale aggiuntivo a Sulmona (pdf. in allegato).</P>
<P>L'Ufficio stampa</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/05/18/Seggio_elettorale_aggiuntivo_a_Sulmona</link><pubDate>Wed, 18 May 2011 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/05/18/Seggio_elettorale_aggiuntivo_a_Sulmona</guid></item><item><title>Circolare n.2 del Commissario Straordinario</title><description><![CDATA[In allegato, la circolare n.2 diramata dal&nbsp;&nbsp;Commissario straordianrio, Dott. Saverio &nbsp;Piccarreta.<div><br></div><div>L'Ufficio stampa</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/05/11/Circolare_n.2_del_Commissario_Straordinario</link><pubDate>Wed, 11 May 2011 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/05/11/Circolare_n.2_del_Commissario_Straordinario</guid></item><item><title>Circolare del Commissario straordinario</title><description><![CDATA[In allegato, la circolare n.1&nbsp;diramata dal&nbsp;&nbsp;Commissario straordianrio, Dott. Saverio &nbsp;Piccarreta.<div><br></div><div>L'Ufficio stampa</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/05/06/Circolare_del_Commissario_straordinario</link><pubDate>Fri, 06 May 2011 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/05/06/Circolare_del_Commissario_straordinario</guid></item><item><title>Auguri a tutti gli iscritti dal Consiglio dell'Ordine</title><description><![CDATA[Il Presidente Vincenzo Merlini ed i componenti il Consiglio dell'ODCEC augurano a tutti i colleghi iscritti una Santa Pasqua.&nbsp;<div><br></div><div>L'Ufficio Stampa</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/04/21/Auguri_a_tutti_gli_iscritti_dal_Consiglio_dell'Ordine</link><pubDate>Thu, 21 Apr 2011 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/04/21/Auguri_a_tutti_gli_iscritti_dal_Consiglio_dell'Ordine</guid></item><item><title>Consulenze gratuite on line a  giovani imprenditori. Firmato il protocollo d'intesa tra commercialisti e Giorgia Meloni</title><description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:2.45pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:
&quot;Times New Roman&quot;;color:#7F7F7F;mso-fareast-language:IT;mso-bidi-font-weight:
bold"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(150, 150, 150); font-family: Arial, Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: italic; "><b>Con l'accordo informazioni ai giovani imprenditori</b></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:2.45pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><font class="Apple-style-span" color="#7F7F7F" face="'Times New Roman', serif"><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:2.45pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:
&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:IT"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:2.45pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:
&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:IT">Il ministro della Gioventù,&nbsp;<b>Giorgia
Meloni,</b> e il&nbsp;Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili, <b>Claudio Siciliotti</b>,&nbsp;hanno siglato oggi un
protocollo d’intesa con il quale i commercialisti si impegnano a fornire
gratuitamente on-line informazioni ai giovani imprenditori italiani.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:2.45pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:
&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:IT">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:2.45pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:
&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:IT">Il nuovo servizio sarà offerto
attraverso il portale dell’imprenditoria giovanile,<a href="http://www.giovaneimpresa.it/"><span style="color:windowtext">www.giovaneimpresa.it</span></a>,
voluto dal ministro Meloni, per promuovere e sostenere la voglia di fare
impresa dei giovani italiani.&nbsp;Oltre alla convenzione, il&nbsp;Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, forte della
consapevolezza che i propri iscritti non sono vincolati da anni ai minimi
tariffari, non mancherà di sensibilizzarli ad applicare il miglior trattamento
possibile ai giovani under 35 che costituiscono una nuova impresa.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:IT">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:IT">“Dobbiamo
dare ai giovani italiani la possibilità di costruire da sé il proprio posto di
lavoro – commenta il ministro della Gioventù,&nbsp;Giorgia Meloni&nbsp;- Per
questo stiamo lavorando per promuovere il più possibile la cultura d’impresa
nelle giovani generazioni. Sono convinta che il modo migliore per ottenere
buoni risultati sia quello di creare sinergie importanti con i professionisti,
gli esperti, le associazioni datoriali e quelle di categoria, per riunire
esperienza e know-how e metterli a disposizione dei giovani che vogliono fare
impresa. Ringrazio Claudio Siciliotti per la disponibilità a collaborare che&nbsp;il
protocollo siglato oggi testimonia. Comincia ora una nuova alleanza che si
inserisce nel&nbsp; solco degli accordi già stretti con altre professioni”.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:IT">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:2.45pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:
&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:IT">Attraverso il protocollo, i
sottoscrittori si sono accordati per supportare le politiche di sostegno
all’imprenditoria giovanile, attraverso iniziative comuni di formazione,
comunicazione ed approfondimento scientifico. Nello specifico, il Dipartimento
della Gioventù e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili hanno concordato di avviare l’istituzione di un determinato
servizio telematico, curato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili,&nbsp;accessibile&nbsp; dal sito web&nbsp;<a href="http://www.giovaneimpresa.it/"><span style="color:windowtext">www.giovaneimpresa.it</span></a>,
con il quale prestare gratuitamente on-line una attività di indirizzo e
informazione diretta a tutti i giovani che si avvalgono del portale. Ancora più
in particolare, sarà cura del&nbsp;Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili fornire ai responsabili del sito&nbsp;web&nbsp;<a href="http://www.giovaneimpresa.it/"><span style="color:windowtext">www.giovaneimpresa.it</span></a>&nbsp;i
nominativi di professionisti particolarmente qualificati, iscritti all’ordine,
che possano partecipare al forum attivato nel sito per rispondere, nelle
materie di loro competenza, a tutte le domande poste dagli utenti.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:IT">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:IT">"Il
protocollo siglato oggi rappresenta l’inizio di un importante rapporto di
collaborazione per favorire i giovani del nostro Paese – ha affermato Claudio
Siciliotti – Tra gli altri, sono stati affrontati i temi delle società di
lavoro professionale e del tirocinio, tutto al fine di valorizzare le
competenze delle nuove generazioni e velocizzare il loro ingresso nel mondo del
lavoro".<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:IT"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:IT">L'ufficio stampa</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:IT"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:IT"><br></span></p></font></p>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/03/29/Consulenze_gratuite_on_line_a__giovani_imprenditori._Firmato_il_protocollo_d'intesa_tra_commercialisti_e_Giorgia_Meloni</link><pubDate>Tue, 29 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/03/29/Consulenze_gratuite_on_line_a__giovani_imprenditori._Firmato_il_protocollo_d'intesa_tra_commercialisti_e_Giorgia_Meloni</guid></item><item><title>Milleproroghe, slitta la restituzione delle tasse in Abruzzo</title><description><![CDATA[<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: 'Helvetic Neue', Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; ">Via libera &nbsp;un pacchetto per l'Abruzzo tra cui il rinvio al<b> primo novembre 201</b>1 della restituzione delle tasse per i comuni colpiti dal terremoto, la proroga della cig per i lavoratori della Finmek e l'autorizzazione al comune dell'Aquila e ai comuni montani del cratere sismico di assumere per i prossimi tre anni. Per quanto riguarda in particolare la riscossione delle rate in scadenza, è stato deciso che viene sospesa tra il primo gennaio e il 31 ottobre 2011. Quindi la ripresa della riscossione avverrà a partire dal primo novembre 2011. «Il problema non è risolto, ma è solo spostato di quattro mesi», ha commentato il senatore Pd Luigi Lusi, annunciando che c'è l'impegno della maggioranza, insieme all'opposizione, di arrivare a una misura che, per la restituzione delle imposte sospese, stabilisca in via definitiva il rinvio di cinque anni, la rateizzazione su 10 anni e lo sconto del 40 per cento".&nbsp;</span><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: 'Helvetic Neue', Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: 'Helvetic Neue', Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; ">Fonte: Ansa</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: 'Helvetic Neue', Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: 'Helvetic Neue', Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; ">L'Ufficio stampa</span></div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/02/11/Milleproroghe,_slitta_la_restituzione_delle_tasse_in_Abruzzo</link><pubDate>Fri, 11 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/02/11/Milleproroghe,_slitta_la_restituzione_delle_tasse_in_Abruzzo</guid></item><item><title>Proroga adempimenti fiscali: firmato protocollo d'intesa</title><description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Il Governatore della regione Abruzzo e Commissario per la ricostruzione, Gianni Chiodi, ha incontrato oggi, a Palazzo Silone, il Presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili dell’Aquila e Sulmona, <b>Vincenzo Merlini</b>, Felice Ruscetta, consigliere nazionale dei dottori commercialisti, Marcello De Carolis, consigliere nazionale dei consulenti del lavoro, Rossella Rotondo, direttrice regionale dell’Agenzia delle Entrate, Salvatore Del Cimmuto, presidente dell’ ordine dei Consulenti del lavoro provincia dell’Aquila, Ettore Perrotti, presidente dell’ Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili dell Aquila e Sulmona, Antonello Di Meo, presidente dell’Unione commercialisti esperti contabili dell Aquila e Sulmona, Luigi Fabiani &nbsp;perito tributarista, che nei giorni scorsi avevano sollecitato un incontro urgente con il Governatore finalizzato a discutere la proroga degli adempimenti fiscali. “La nostra categoria ha affrontato e sta affrontando delle difficoltà inimagginabili – ha affermato Vincenzo Merlini, presidente dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili dell’Aquila –. Il Presidente Chiodi, dietro nostra sollecitazione, &nbsp;si è messo immediatamente in contatto con Befera ed è stato firmato un protocollo d’intesa nel quale sia la regione Abruzzo che l’Agenzia delle Entrate si sono formalmente impegnate a rispondere in maniera positiva alle richieste che abbiamo formulato. Se il protocollo d’intesa sarà rispettato – ha spiegato Merlini - &nbsp;si consentirà il riallineamento delle adempimenti fiscali entro la data del maggio &nbsp;2012, si faciliterà &nbsp;l’Agenzia delle Entrate ed &nbsp;i contribuenti stessi nel pagamento rateale delle imposte sospese e tanto i professionisti quanto i loro clienti avranno la certezza di adempiere correttamente agli obblighi fiscali e contributivi. Se le richieste formulate oggi &nbsp;non saranno rispettate andremo avanti e, come annunciato, faremo valere le nostre ragioni”. (PS)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">In allegato il testo del protocollo d'intesa</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">L'ufficio stampa</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/01/07/Proroga_adempimenti_fiscali:_firmato_protocollo_d'intesa</link><pubDate>Fri, 07 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/01/07/Proroga_adempimenti_fiscali:_firmato_protocollo_d'intesa</guid></item><item><title>Proroga adempimenti fiscali: prevista una manifestazione per il 10 gennaio 2011</title><description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Una &nbsp;missiva (in allegato) è stata inoltrata in data odierna al Commissario per la ricostruzione e Governatore delle regione Abruzzo, Gianni Chiodi, &nbsp;dal Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di L’Aquila e Sulmona, Vincenzo Merlini; Salvatore Del Cimmuto, Ordine dei Consulenti del Lavoro Provincia di L’Aquila; Luigi Fabiani, Perito Tributarista; &nbsp;Ettore Perrotti, Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di L’Aquila e Sulmona; Antonello Di Meo, Presidente Unione Commercialisti Esperti Contabili di L’Aquila e Sulmona al fine di chiedere "un incontro inderogabile e non più procrastinabile" per la proroga degli adempimenti fiscali.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">All'incontro &nbsp;parteciperanno molti &nbsp; rappresentanti politici, sindaci del cratere, categorie professionali, sindacati, contribuenti, autorità civili e religiose.</div><div><br></div><div>L'Ufficio stampa&nbsp;</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/01/04/Proroga_adempimenti_fiscali:_prevista_una_manifestazione_per_il_10_gennaio_2011</link><pubDate>Tue, 04 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2011/01/04/Proroga_adempimenti_fiscali:_prevista_una_manifestazione_per_il_10_gennaio_2011</guid></item><item><title>Domani Convegno dal titolo: &quot;Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana - il valore della memoria e la forza delle idee nel nuovo villaggio globale&quot;</title><description><![CDATA[<div style="border-collapse: collapse; "><font class="Apple-style-span" color="#0000FF" face="'Book Antiqua'" size="2">L'Odcec dell'Aquila e di Sulmona &nbsp;riconoscerà n. 3 crediti formativi ai professionisti che partecipaeranno al&nbsp;</font></div><div style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: small; color: rgb(0, 0, 255); ">convegno dal titolo:&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: small; color: rgb(0, 0, 255); ">"Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana - il valore della memoria e la forza delle idee nel nuovo villaggio globale"; il convegno&nbsp;</span><font color="#0000ff" size="2" face="Book Antiqua">si terrà domani,&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: small; color: rgb(0, 0, 255); ">venerdì 17 dicembre alle ore 9:30, presso la sala conferenze dell'ANCE&nbsp; in Viale A. De Gasperi, 61.</span></span></div><div style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: small; color: rgb(0, 0, 255); "><br></span></span></div><div style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: small; color: rgb(0, 0, 255); ">In allegato la locandina del Convegno</span></span></div><div style="border-collapse: collapse; "><font class="Apple-style-span" color="#0000FF" face="'Book Antiqua'" size="2"><b><br></b></font></div><div style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: small; color: rgb(0, 0, 255); "><b><br></b></span></div><div style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: small; color: rgb(0, 0, 255); "><b>L'Ufficio stampa</b></span></div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/12/16/Domani_Convegno_dal_titolo:_"Dallo_Statuto_Albertino_alla_Costituzione_Repubblicana_-_il_valore_della_memoria_e_la_forza_delle_idee_nel_nuovo_villaggio_globale"</link><pubDate>Thu, 16 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/12/16/Domani_Convegno_dal_titolo:_"Dallo_Statuto_Albertino_alla_Costituzione_Repubblicana_-_il_valore_della_memoria_e_la_forza_delle_idee_nel_nuovo_villaggio_globale"</guid></item><item><title>Commercialisti da Chiodi. Merlini, necessario rivedere tempi e modi per gli adempimenti fiscali degli aquilani</title><description><![CDATA[<span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">Un documento ufficiale è stato consegnato in data odierna al Presidente della regione Abruzzo,</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; "><span>&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">Gianni Chiodi, dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili dell’Aquila,</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; "><b>Vincenzo Merlini</b></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">e dal Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti, Ettore Perrotti . Nel documento i commercialisti aquilani chiedono formalmente al Governatore e</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; "><span>&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">Commissario per la ricostruzione, Gianni Chiodi, &nbsp;di attivarsi con il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, e con il governo centrale affinchè si rivedano i tempi e le modalità degli adempimenti contabili e fiscali e la rateizzazione delle imposte degli abitanti del cratere. “Le difficoltà dei professionisti aquilani sono oggettive</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; "><span>&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">- osserva &nbsp;Merlini - .</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; "><span>A</span></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">bbiamo enormi difficoltà a portare avanti l’immensa mole di lavoro che riguarda la ripresa degli</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; "><span>&nbsp;&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">adempimenti fiscali. Auspichiamo che le criticità illustrate nel documento siano al più presto risolte, non solo nell’interesse dei professionisti, ma soprattutto dei contribuenti aquilani”. &nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: small; ">PS</span>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/12/15/Commercialisti_da_Chiodi._Merlini,_necessario_rivedere_tempi_e_modi_per_gli_adempimenti_fiscali_degli_aquilani</link><pubDate>Wed, 15 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/12/15/Commercialisti_da_Chiodi._Merlini,_necessario_rivedere_tempi_e_modi_per_gli_adempimenti_fiscali_degli_aquilani</guid></item><item><title>Commercialisti, un software per gestire la mediazione</title><description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Lo strumento presentato dal Consigliere nazionale <b>Felice Ruscetta</b> al secondo salone della Giustizia di Rimini</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">La Fondazione <b>ADR COMMERCIALISTI</b> ha siglato un importante accordo con Wolters Kluwer Italia, Gruppo presente con i marchi &nbsp;IPSOA, Il Fisco, CEDAM, UTET Giuridica, OSRA, per fornire agli organismi di mediazione &nbsp;della categoria uno strumento software per il controllo e per la gestione della mediazione.</div><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">La Fondazione, creata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per dare una risposta concreta al Paese e alla categoria professionale in tema di gestione di conflitti e in particolare di mediazione civile in vista dell’entrata in vigore del tentativo obbligatorio per molti tipi di controversie, ha scelto Wolters Kluwer Italia, gruppo leader nell’editoria e nel software per professionisti, come partner tecnologico per la predisposizione di una piattaforma software che verrà rilasciata agli organismi di conciliazione dei commercialisti. L’annuncio dell’accordo è stato dato dal Consigliere nazionale dei commercialisti, Felice Ruscetta, nel corso di un convegno tenutosi oggi a Rimini nell’ambito del secondo Salone della Giustizia.</div><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Il software, realizzato dagli specialisti Wolters Kluwer Italia con il contributo di ILA Istituto per il lodo Arbitrale, è un’applicazione modulare che consente un’efficiente e puntuale gestione di tutte le fasi della mediazione, dalla presentazione della domanda, alla gestione delle scadenze fino alla conclusione della pratica. Il programma consente l’interoperabilità tra le Camere di conciliazione e l’organismo centrale per il monitoraggio e la trasmissione dei dati rilevanti ai fini statistici.</div><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">L’iniziativa rientra nel più ampio progetto dei commercialisti dedicato alla mediazione e alla conciliazione. “Stiamo lavorando a ritmi serrati – ha affermato <b>Ruscetta</b> &nbsp;– per arrivare preparati al 20 marzo 2011, data a partire dalla quale il ricorso alla mediazione diverrà condizione di procedibilità su alcune materie”. Un lavoro che, attraverso la nuova fondazione, porterà alla creazione di un centro studi e di una scuola di alta formazione per docenti, che si avvarrà anche della fattiva collaborazione del mondo universitario. Sulla mediazione il Consiglio nazionale dei commercialisti ha inoltre già formato quasi 4000 iscritti.</div><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Nel corso del convegno è stato infine presentato il progetto finalizzato alla nascita di un sito internet della Fondazione ADR Commercialisti, un vero e proprio network che sarà utilizzato alla stregua di un forum per discutere di tematiche ed esperienze relative alla conciliazione. Il nuovo sito sarà online a gennaio. (Fonte: CNDCEC)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">L'Ufficio stampa</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/12/06/Commercialisti,_un_software_per_gestire_la_mediazione</link><pubDate>Mon, 06 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/12/06/Commercialisti,_un_software_per_gestire_la_mediazione</guid></item><item><title>Odcec: il consiglio torner&#224; a riunirsi domani</title><description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">Il Consiglio
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di L’Aquila è
convocato per il giorno 3 Dicembre (venerdì), alle ore 15,30, presso la sede provvisoria
di Via Rocco Carabba Piazzale Meridiana in L’Aquila.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">L'Ufficio stampa</p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:54.75pt;text-align:justify;text-indent:
-18.75pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 54.75pt"><br></p>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/12/01/Odcec:_il_consiglio_tornerà_a_riunirsi_domani</link><pubDate>Wed, 01 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/12/01/Odcec:_il_consiglio_tornerà_a_riunirsi_domani</guid></item><item><title>OPEN DOT COM: tutti gli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti</title><description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Il Presidente dell'Odcec dell'Aquila e di Sulmona, dott. Vincenzo Merlini, informa tutti gli iscritti che <b>OPEN DOT COM SPA</b> &nbsp; offre un servizio di risposta ai quesiti curato dai Colleghi del Gruppo di Studio che dal 2003 &nbsp;approfondiscono la nprmativa e curano l'analisi e l'implementazione di procedure per la tenuta dell'Archivio Unico.</div><div style="text-align: justify;">In particolare, <b>OPEN DOT COM</b> ha realizzato un software, completamente assistito sia da un punto di vista tecnico che normativo, per la tenuta dell'archivio unico e la gestione dell'adeguata verifica della clientela.</div><div style="text-align: justify;">Ogni problema ed ogni dubbio trovano una risposta tempestiva e precisa da parte dell'area tecnica o del Gruppo&nbsp;di Studio Antiriciclaggio.Per risolvere ogni dubbio OPEN DOT COM offre anche un servizio di assistenza telefonica.</div><div style="text-align: justify;">I quesiti possono essere risolti o via e-mail e sono evasi dal Gruppo di studio entro 2 giorni lavorativi. Ai quesiti di particolare complessità si risponde, ove possibile, previa accettazione di specifico preventivo.Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito <b>www.opendotcom.it</b> o contattare il numero 0171 700700&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">L'Ufficio stampa</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/11/26/OPEN_DOT_COM:_tutti_gli_adempimenti_antiriciclaggio_per_i_professionisti</link><pubDate>Fri, 26 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/11/26/OPEN_DOT_COM:_tutti_gli_adempimenti_antiriciclaggio_per_i_professionisti</guid></item><item><title>Decreto MIUR 5 novembre 2010 – tirocinio professionale svolto nelle more della stipula e dell’attuazione della convenzione quadro tra il Ministeri dell’Istruzione, dell’Universit&#224; e della Ricerca</title><description><![CDATA[In allegato alcune precisazioni sul Decreto MIUR 5 novembre 2010 – tirocinio professionale svolto nelle more della stipula e dell’attuazione della convenzione quadro tra il Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi dell’art. 43, comma 2, D.Lgs. 28 giugno 2005, n.139.<div><br></div><div>L'Ufficio stampa&nbsp;</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/11/26/Decreto_MIUR_5_novembre_2010_–_tirocinio_professionale_svolto_nelle_more_della_stipula_e_dell’attuazione_della_convenzione_quadro_tra_il_Ministeri_dell’Istruzione,_dell’Università_e_della_Ricerca</link><pubDate>Fri, 26 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/11/26/Decreto_MIUR_5_novembre_2010_–_tirocinio_professionale_svolto_nelle_more_della_stipula_e_dell’attuazione_della_convenzione_quadro_tra_il_Ministeri_dell’Istruzione,_dell’Università_e_della_Ricerca</guid></item><item><title>Polizza di Responsabilit&#224; Civile per il Visto di Conformit&#224;</title><description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Il Presidente dell'Odcec dell'Aquila, Vincenzo Merlini, ricorda che a tutti gli iscritti che è sempre attiva la convenzione assicurativa stipulata stipulata dal Consiglio Nazionale con il proprio broker per gli obblighi previsti dall'emanazione del D.L. n. 1 del &nbsp;78/2009 convertito con modificazioni della legge n. 102 del 3 agosto 2009. Tutta la documentazione attinente alla proposta di polizza che ciascun iscritto potrà liberamente sottoscrivere o rinnovare è disponibile sul sito www.cndcec.it alla sezione dedicata "Servizi agli Ordini o iscritti".&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">In allegato, il modulo di adesione. (PS)</div><div><br></div><div>L'Ufficio stampa</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/11/24/Polizza_di_Responsabilità_Civile_per_il_Visto_di_Conformità</link><pubDate>Wed, 24 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/11/24/Polizza_di_Responsabilità_Civile_per_il_Visto_di_Conformità</guid></item><item><title>Consiglio dell'Ordine convocato per il 15 novembre prossimo</title><description><![CDATA[<div>Il consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili tornerà a riunirsi il 15 novembre prossimo, alle ore 15.30, presso la sede provvisoria di Via Rocco Carabba Piazzale Meridiana in L’Aquila, per discutere il seguente ordine del giorno:</div><div><br></div><div>1)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Lettura e Approvazione Verbale precedente;</div><div>2)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Ratifica pagamento parcelle Avv. Riccardo Lopardi e Avv. Gabriella Bocchi;</div><div>3)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Ratifica richiesta Patrocinio Convegno Avvocati per Convegno Guardia di Finanza;</div><div>4)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Comunicazione del Tesoriere;</div><div>5)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Proposta di Convenzione per fornitura corsi di formazione a distanza (VITECO srl);</div><div>6)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Liquidazioni parcelle;</div><div>7)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Iscrizione Elenco Speciale Rag. De Deo;</div><div>8)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Ratifica iscrizioni Registro Praticanti;</div><div>9)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Iscrizioni Registro Praticanti;</div><div>10)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Certificati Compimento Tirocinio;</div><div>11)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Ratifica richiesta esenzione crediti Dott.ssa Crisi;</div><div>12)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Varie ed eventuali. &nbsp;</div><div><br></div><div>L'Ufficio stampa</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/11/11/Consiglio_dell'Ordine_convocato_per_il_15_novembre_prossimo</link><pubDate>Thu, 11 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/11/11/Consiglio_dell'Ordine_convocato_per_il_15_novembre_prossimo</guid></item><item><title>Tirocinio commercialisti: arriva il decreto del Miur per gli iscritti prima della convenzione</title><description><![CDATA[<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(84, 84, 84); font-family: Arial, Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; "><b>Con il decreto del MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca) i tirocinanti in possesso di laurea triennale ed iscritti ad un corso di laura specialistica che hanno iniziato il tirocinio per l’accesso alla sezione B potranno essere “trasferiti” nella sezione “tirocinanti commercialisti”</b></span><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(84, 84, 84); font-family: Arial, Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; "><b><br></b></span></div><div><b><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" color="#545454" face="Arial, Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;">Anche i tirocinanti in possesso di laurea triennale e iscritti ad un corso di laura specialistica che hanno iniziato il tirocinio a seguito dell’emanazione del regolamento del tirocinio, avvenuta nell’ottobre 2009, e che, nelle more della stipula della convenzione quadro siglata il 13 ottobre scorso, potevano svolgere il tirocinio solo per l’accesso alla sezione B, potranno ora essere “trasferiti” nella sezione “tirocinanti commercialisti” del registro del tirocinio.</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" color="#545454" face="Arial, Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" color="#545454" face="Arial, Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;">E’ quanto stabilisce il decreto emanato il 5 novembre dal Ministero dell’Università, che, recependo sollecitazioni in tal senso pervenute negli scorsi mesi dal Consiglio nazionale dei commercialisti e da tanti giovani tirocinanti, sana una situazione di indeterminatezza riguardante diverse centinaia di ragazzi. Una sollecitazione per l’adozione di un provvedimento di questa natura era venuta negli scorsi mesi anche dal Tar del Lazio.</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" color="#545454" face="Arial, Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" color="#545454" face="Arial, Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;">Secondo quanto stabilito oggi dal Ministero, “sono iscritti nella sezione “Tirocinanti commercialisti” del registro del tirocinio coloro che, alla data del presente decreto, risultano iscritti nella sezione “Tirocinanti esperti contabili” e che contestualmente risultano iscritti ad un corso di laurea magistrale nelle classi LM 56 e LM 77 o specialistica nelle classi 64/S e 84/S”. Fino all’anno accademico 2011-2012, inoltre, “sono iscritti nella sezione “Tirocinanti commercialisti” &nbsp;coloro che presentano domanda di iscrizione nel registro dei tirocinanti e risultano contestualmente iscritti ad un corso di laurea magistrale nelle classi LM 56 e LM 77 o specialistica nelle classi 64/S e 84/S”. Tutti i soggetti destinatari del provvedimento sono, in ogni caso, tenuti ad integrare il corso di laurea magistrale o specialistica con alcuni specifici crediti formativi, indicati nel decreto, se già non previsti dal proprio piano di studi o non assolti nel percorso per il conseguimento della laurea triennale.</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" color="#545454" face="Arial, Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" color="#545454" face="Arial, Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;">&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; "><b><div style="display: inline !important; "><font class="Apple-style-span" color="#545454" face="Arial, Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;">Il decreto emanato &nbsp;dal Miur giunge a poche settimane di distanza della sottoscrizione, da parte dello stesso Miur e del Consiglio nazionale dei commercialisti, della Convenzione quadro che regolamenta la possibilità di integrare il tirocinio nel corso degli studi universitari, come previsto dal D. lgs 139 istitutivo dell’Albo unico tra dottori commercialisti e ragionieri, consentendo, in sostanza, ai giovani praticanti di svolgere due dei tre anni di tirocinio contestualmente allo svolgimento della &nbsp;laurea specialistica, con una significativa riduzione (da otto a sei anni) dei tempi per l’accesso alla professione. In allegato il Decreto del Miur.</span></font></div></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; "><b><div style="display: inline !important; "><font class="Apple-style-span" color="#545454" face="Arial, Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;"><br></span></font></div></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; "><b><div style="display: inline !important; "><font class="Apple-style-span" color="#545454" face="Arial, Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;">L'Ufficio stampa</span></font></div></b></span></div></b></div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/11/09/Tirocinio_commercialisti:_arriva_il_decreto_del_Miur_per_gli_iscritti_prima_della_convenzione</link><pubDate>Tue, 09 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/11/09/Tirocinio_commercialisti:_arriva_il_decreto_del_Miur_per_gli_iscritti_prima_della_convenzione</guid></item><item><title>Claudio Siciliotti stasera ospite a Ballar&#242;</title><description><![CDATA[Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Claudio Siciliotti, sarà uno degli ospiti della trasmissione Ballarò, condotta da Giovanni Floris, in onda stasera alle 21 su Rai 3. Il Presidente chiarirà il ruolo delle società off shore.<div><br></div><div>L'Ufficio stampa</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/10/19/Claudio_Siciliotti_stasera_ospite_a_Ballarò</link><pubDate>Tue, 19 Oct 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/10/19/Claudio_Siciliotti_stasera_ospite_a_Ballarò</guid></item><item><title>21-23 ottobre: Commercialisti a Napoli per il secondo  Congresso Nazionale 'Per un Paese migliore'</title><description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Inizierà il &nbsp;prossimo&nbsp;21 ottobre a Napoli&nbsp;la tre giorni di Congresso Nazionale dell'ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili dall'ambizioso titolo "<b>Per un Paese migliore</b>", quest'anno alla sua seconda edizione. L'assise si confronterà su importantissimi argomenti economici: la riforma fiscale, la lotta all'evasione ed i paradisi economici, il nuovo redditometro. L'evento ospiterà rappresentanti dei 143 ordini territoriali E' prevista la presenza di 2mila partecipanti. L'Ordine dell'Aquila e di Sulmona sarà rappresentato dal Presidente, <b>Vincenzo Merlini</b>, dal Vice Presidente, <b>Lelio Cucchiella</b> e dalla consigliera <b>Maria&nbsp;Teresa Ciucani</b> (PS).</div><div><br></div><div>L'Ufficio stampa</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/10/19/21-23_ottobre:_Commercialisti_a_Napoli_per_il_secondo__Congresso_Nazionale_'Per_un_Paese_migliore'</link><pubDate>Tue, 19 Oct 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/10/19/21-23_ottobre:_Commercialisti_a_Napoli_per_il_secondo__Congresso_Nazionale_'Per_un_Paese_migliore'</guid></item><item><title>Nuovi onorari per i dottori commercialisti</title><description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Dopo 16 anni di attesa finalmente Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili hanno nuove tariffe professionali.&nbsp;La pubblicazione in G.U è avvenuta oggi, 15 ottobre, dopo che nelle scorse settimane i nuovi onorari avevano già ricevuto il parere positivo definitivo del Consiglio di Stato.&nbsp;“Con l’approvazione e l’ormai imminente entrata in vigore della nuova tariffa professionale dell’Albo unico – afferma il presidente dei commercialisti, Claudio Siciliotti – la categoria ha ora finalmente onorari unici e aggiornati, che tengono conto inevitabilmente dell’aumento del costo della vita negli ultimi quindici anni. La nuova tariffa &nbsp;- conclude – rappresenta un punto di riferimento soprattutto per i giovani i quali, al momento del loro ingresso nel mercato del lavoro, possono farvi riferimento per definire con più forza il valore delle loro prestazioni. professionali”. Viva soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente dell'Odcec dell'Aquila, Vincenzo Merlini, che sarà ospitato oggi nel Tg dell'emittente locale TvUno per il commento della notizia.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">L'Ufficio Stampa</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/10/15/Nuovi_onorari_per_i_dottori_commercialisti</link><pubDate>Fri, 15 Oct 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/10/15/Nuovi_onorari_per_i_dottori_commercialisti</guid></item><item><title>Oggi Consiglio dell'ODCEC</title><description><![CDATA[<div><div style="text-align: justify;">Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di L’Aquila è</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">convocato per il giorno 27 Settembre (lunedì), alle ore 15,30, presso la sede provvisoria di Via</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Rocco Carabba Piazzale Meridiana in L’Aquila, con il seguente Ordine del giorno:</div></div><div><br></div><div><br></div><div><div>1 ) Lettura e Approvazione Verbale precedente;</div><div><br></div><div>2 ) Definizione crediti anno 2010 effettuati e quelli mancanti ;</div><div><br></div><div>3 ) Nota Spese Avv. Lopardi ;</div><div><br></div><div>4 ) Trasferimento d’ufficio a ODCEC di L’Aquila Dott.Cianca e Dott.ssa Dionisi;</div><div><br></div><div>5 ) Liquidazione parcelle;</div><div><br></div><div>6 ) Proposte di collaborazione per eventi formativi e per corso di “Conciliatore</div><div><br></div><div>Professionista”;</div><div><br></div><div>7 ) Richiesta trasferimento dalla Sez. B alla Sez. A Registro tirocinio Dott.ssa Mancini;</div><div><br></div><div>8 ) Iscrizione Albo;</div><div><br></div><div>9 ) Iscrizioni Registro Praticanti;</div><div><br></div><div>1 0 )Certificati Compimento tirocinio;</div><div><br></div><div>1 1 )Varie ed eventuali.</div></div><div><br></div><div><br></div><div>L'Ufficio stampa</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/09/27/Oggi_Consiglio_dell'ODCEC</link><pubDate>Mon, 27 Sep 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/09/27/Oggi_Consiglio_dell'ODCEC</guid></item><item><title>RIPRESA DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI</title><description><![CDATA[<div>CIRCOLARE N. 44/E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</div><div><br></div><div>Roma, 13 agosto 2010</div><div><br></div><div><b>OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 - Ripresa degli adempimenti e dei</b></div><div><b>versamenti</b></div><div><br></div><div>Direzione Centrale Servizi ai contribuenti</div><div><br></div><div>INDICE</div><div>1 Soggetti fuori cratere. Sospensione fino al 30 novembre 2009...................4</div><div>1.1 Provvedimento 16 marzo 2010 - Ripresa degli adempimenti per i</div><div>soggetti domiciliati fuori cratere ............................................................. 4</div><div>1.2 Soggetti interessati...................................................................................4</div><div>1.3 Modalità di ripresa dei versamenti ..........................................................5</div><div>1.4 Versamenti rateali ...................................................................................7</div><div>1.5 Versamenti tramite sostituto d’imposta...................................................7</div><div>2 Decreto-legge n. 78 del 2010. Sospensione fino al 20 dicembre 2010 .......9</div><div>2.1 Soggetti interessati dalla sospensione fino al 20 dicembre 2010 .......... ..9</div><div>2.2 Soggetti per i quali la sospensione è cessata al 30 giugno 2010 ...........11</div><div>2.3 Contribuenti soggetti agli studi di settore..............................................14</div><div>PREMESSA</div><div>La presente circolare fornisce chiarimenti, con riferimento agli eventi</div><div>sismici che hanno colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009, in ordine alla ripresa degli</div><div>adempimenti e dei versamenti prevista nei confronti dei soggetti con domicilio</div><div>fiscale nei c.d. “comuni fuori cratere” e degli istituti di credito e assicurativi, per i</div><div>quali la sospensione è cessata il 30 novembre 2009 nonché chiarimenti nei</div><div>confronti dei soggetti con domicilio fiscale nei c.d. “comuni del cratere” nei</div><div>confronti dei quali la sospensione è cessata il 30 giugno 2010.</div><div>I c.d. “comuni del cratere” del sisma sono quelli che, sulla base dei dati</div><div>risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione</div><div>civile, hanno risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, già</div><div>identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3,</div><div>pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, modificato e</div><div>3</div><div>integrato dal decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n. 11, pubblicato</div><div>nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009.</div><div>I c.d. “comuni fuori cratere” sono invece quelli situati nella provincia de</div><div>L’Aquila, non contemplati dai citati decreti del Commissario delegato, interessati</div><div>dalla sospensione prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze</div><div>9 aprile 2009.</div><div>La circolare fornisce altresì chiarimenti con riferimento ai soggetti per i</div><div>quali la sospensione è stata prorogata fini al 20 dicembre 2010, ai sensi</div><div>dell’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con</div><div>modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</div><div>4</div><div>1 Soggetti fuori cratere. Sospensione fino al 30 novembre 2009</div><div>1.1 Provvedimento 16 marzo 2010 - Ripresa degli adempimenti per i soggetti</div><div>domiciliati fuori cratere</div><div>Per i soggetti con domicilio fiscale nei comuni fuori cratere e per gli Istituti</div><div>di credito e assicurativi aventi domicilio fiscale nei comuni del cratere la</div><div>sospensione è intervenuta dal 6 aprile al 30 novembre 2009.</div><div>Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 marzo</div><div>2010 sono state definite le modalità di ripresa degli adempimenti e della</div><div>riscossione con riferimento ai soggetti residenti nei comuni fuori dal cratere,</div><div>nonché agli Istituti di credito e assicurativi. Nei confronti di tali soggetti non</div><div>opera la proroga della sospensione prevista dall’Ordinanza del Presidente del</div><div>Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009, emanata ai sensi</div><div>dell’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,</div><div>convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.</div><div>Il citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è stato</div><div>emanato ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.</div><div>78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato</div><div>dall’articolo 2, comma 198, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge</div><div>finanziaria per il 2010), in cui è previsto che le modalità per l'effettuazione dei</div><div>versamenti e degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della</div><div>sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio</div><div>dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dal decreto del Ministro dell’economia</div><div>e delle finanze 9 aprile 2009, siano stabilite con provvedimento del Direttore</div><div>dell’Agenzia delle entrate.</div><div>1.2 Soggetti interessati</div><div>Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 marzo 2010 si</div><div>5</div><div>applica nei confronti di:</div><div>a) persone fisiche, soggetti diversi dalle persone fisiche, sostituti d'imposta,</div><div>aventi domicilio fiscale o sede operativa nei comuni della provincia de</div><div>L’Aquila fuori del cratere del sisma;</div><div>b) istituti di credito e assicurativi. Per i predetti istituti la ripresa degli</div><div>adempimenti opera anche se hanno il domicilio fiscale o la sede operativa</div><div>nei comuni del cratere del sisma.</div><div>Il provvedimento stabilisce che i soggetti sopra indicati effettuano gli</div><div>adempimenti tributari diversi dai versamenti entro il mese di marzo 2010.</div><div>In sostanza, entro il 31 marzo 2010, sono presentate le dichiarazioni</div><div>relative al periodo d’imposta 2008 i cui termini di presentazione scadevano nel</div><div>periodo dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009 quali – ad esempio - Unico</div><div>persone fisiche e Unico società di persone, Unico società di capitali per i soggetti</div><div>con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la dichiarazione dei</div><div>sostituti d’imposta modello 770, la dichiarazione Irap per i soggetti con periodo</div><div>d’imposta coincidente con l’anno solare. Sono altresì presentate le dichiarazioni</div><div>dei redditi e dell’IRAP dei soggetti con periodo d’imposta non coincidente con</div><div>l’anno solare i cui termini di presentazione scadevano nel predetto periodo dal 6</div><div>aprile 2009 al 30 novembre 2009.</div><div>Entro le scadenze ordinariamente previste sono presentate le dichiarazioni i</div><div>cui termini di presentazione scadono successivamente al 30 novembre 2009.</div><div>1.3 Modalità di ripresa dei versamenti</div><div>Il punto 3 del provvedimento 16 marzo 2010 stabilisce che i versamenti i</div><div>cui termini sono scaduti nel periodo della sospensione (6 aprile – 30 novembre</div><div>2009) non eseguiti a causa della medesima sospensione, sono effettuati mediante</div><div>un numero massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese</div><div>6</div><div>di giugno 2010, senza aggravio di sanzioni e interessi1.</div><div>Con riferimento alla scadenza mensile dei versamenti, si ritiene che essa</div><div>coincida con la fine di ciascun mese, tenuto conto della formulazione utilizzata</div><div>dall'articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2009 e dal provvedimento del 16</div><div>marzo 2010, secondo la quale le rate sono versate a decorrere "dal mese di</div><div>giugno".</div><div>Per quanto riguarda le modalità da utilizzare per l’esecuzione dei</div><div>versamenti, il provvedimento non istituisce appositi modelli o nuovi codici</div><div>tributo ma, come già disposto nei casi analoghi di ripresa dei versamenti tributari</div><div>sospesi per effetto di calamità naturali, rinvia all'utilizzo dei modelli di</div><div>pagamento e dei codici tributo già in uso per i diversi adempimenti e pagamenti.</div><div>Pertanto, dovranno essere seguite le modalità vigenti per l’effettuazione dei</div><div>versamenti non sospesi. Resta fermo che, nelle ipotesi in cui ordinariamente il</div><div>versamento si effettua senza l’utilizzo di codici tributo, anche i versamenti delle</div><div>rate saranno parimenti effettuati senza avvalersi dei codici tributo.</div><div>Con riguardo alle modalità di versamento dei tributi non gestiti</div><div>dall'Agenzia delle entrate, si fa rinvio alle indicazioni che i rispettivi enti</div><div>potranno fornire.</div><div>Si segnala che la restituzione delle tasse automobilistiche, d’intesa con la</div><div>regione Abruzzo, dovrà avvenire mediante versamento sul c/c postale n.1677</div><div>intestato a “Regione Abruzzo – Tasse Automobilistiche” indicando nella causale</div><div>la targa del veicolo, il numero progressivo delle rate e l’anno di riferimento.</div><div>1 I versamenti sospesi sono quelli relativi, ad esempio:</div><div>per l’IVA a:</div><div>versamenti periodici i cui termini sono scaduti nel periodo della sospensione;</div><div>versamenti derivanti dalla dichiarazione relativa all’anno 2008.</div><div>per l’IRES e per l’IRPEF ivi comprese le relative addizionali, e per l’IRAP, a:</div><div>saldo dovuto per il periodo d'imposta 2008, (anche scaturente dal 730);</div><div>acconti dovuti per il periodo d'imposta 2009, nei limiti dell’acconto che risulta ancora dovuto al</div><div>momento del saldo.</div><div>le ritenute, i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo della sospensione;</div><div>il canone di abbonamento alla televisione</div><div>7</div><div>1.4 Versamenti rateali</div><div>Il provvedimento 16 marzo 2010 stabilisce che il versamento può essere</div><div>effettuato in un numero massimo di sessanta rate mensili, di pari importo, fermo</div><div>restando che il contribuente può scegliere di effettuare la restituzione dei tributi</div><div>in un numero inferiore di rate ovvero in una unica soluzione.</div><div>Qualora il contribuente opti per la restituzione dei predetti tributi in un</div><div>numero di rate inferiore a sessanta, si specifica che tali versamenti sono</div><div>effettuati, con decorrenza da giugno 2010, in ognuno dei mesi successivi. Ad</div><div>esempio, qualora il contribuente intenda restituire detti tributi in sei rate, i</div><div>versamenti dovranno essere effettuati dal mese di giugno al mese di novembre</div><div>2010.</div><div>Per quanto riguarda le modalità di effettuazione dei versamenti mediante</div><div>rateazione, non è necessario indicare nel modello F24 le informazioni</div><div>sull’eventuale rateazione. Per alcuni codici tributo è tuttavia obbligatorio</div><div>valorizzare il campo previsto nel modello, dati i controlli di coerenza formale che</div><div>il sistema F24 effettua in automatico. In questi casi occorre indicare</div><div>convenzionalmente nell’apposito campo il valore “0101”.</div><div>In caso di versamento tardivo, parziale o omesso di una o più rate, è</div><div>possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre</div><div>1997, n. 472, concernenti il ravvedimento operoso.</div><div>1.5 Versamenti tramite sostituto d’imposta</div><div>I versamenti delle imposte sospese, comprese le ritenute sospese, devono</div><div>essere effettuati dal contribuente che ha fruito dell’agevolazione.</div><div>Per quanto riguarda gli adempimenti dei lavoratori dipendenti e dei</div><div>pensionati, al fine di assicurare i livelli di assistenza e di semplificazione</div><div>normalmente previsti nei riguardi delle predette categorie di soggetti, si ritiene</div><div>che gli stessi possano richiedere al datore di lavoro o all’ente pensionistico di</div><div>trattenere dalle erogazioni mensili e di versare all’erario l’importo dovuto. Le</div><div>8</div><div>medesime possibilità possono essere applicate anche ai titolari di redditi</div><div>assimilati a quelli di lavoro dipendente, se sono previste erogazioni periodiche</div><div>mensili.</div><div>Tale modalità di adempimento si aggiunge a quella prevista dal</div><div>provvedimento del 16 marzo 2010 e può essere utilizzata nell’arco temporale</div><div>della dilazione prevista, a seguito dell’opzione espressa dal contribuente con</div><div>riferimento alle rate ancora dovute.</div><div>A tal fine, il percipiente deve formulare una espressa richiesta al datore di</div><div>lavoro, comunicando per ciascuna imposta, l’importo che è stato sospeso, il</div><div>numero delle rate che intende utilizzare, nonché gli importi delle rate già pagati;</div><div>detta richiesta può riguardare soltanto l’Irpef, o anche le relative addizionali,</div><div>nonché l’imposta sostitutiva sui premi di produttività.</div><div>Il dipendente o il pensionato dovranno comunque provvedere ai versamenti</div><div>fintantochè il datore di lavoro o l’ente pensionistico comunichino di aderire alla</div><div>loro richiesta, fermo restando che questi ultimi possono scegliere di non aderirivi.</div><div>Per i versamenti eseguiti a cura del sostituto d’imposta dovranno essere</div><div>utilizzati i codici tributo ordinari, indicando il mese e l’anno di riferimento,</div><div>mentre nel modello 770 sarà prevista una speciale causale da indicare nel campo</div><div>NOTE (attualmente campo 10) che individua la natura del versamento.</div><div>Le somme devono essere trattenute anche per importi minimi; qualora dette</div><div>somme siano di importo inferiore a un euro, esse saranno trattenute al</div><div>superamento di tale limite.</div><div>Nel caso in cui gli importi erogati in un mese risultino insufficienti per</div><div>trattenere l’importo complessivo delle rate relative alle diverse imposte, il</div><div>sostituto ne dà comunicazione al percipiente, che dovrà provvedere a fornire la</div><div>relativa provvista o ad effettuare direttamente i successivi versamenti.</div><div>Nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro prima della conclusione</div><div>del versamento delle rate, il sostituto d’imposta indica nel CUD le somme ancora</div><div>da versare.</div><div>9</div><div>Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo</div><div>periodo d’imposta, da un datore di lavoro a un altro senza interruzione del</div><div>rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di</div><div>sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, effettua anche le</div><div>operazioni sopra indicate.</div><div>Delle operazioni eseguite e dei versamenti effettuati sarà data indicazione</div><div>nel CUD e nel modello 770.</div><div>2 Decreto-legge n. 78 del 2010. Sospensione fino al 20 dicembre 2010</div><div>2.1 Soggetti interessati dalla sospensione fino al 20 dicembre 2010</div><div>L’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con</div><div>modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce la proroga della</div><div>sospensione fino al 20 dicembre 2010 nei confronti dei seguenti soggetti con</div><div>domicilio fiscale nei comuni del cratere, che avevano diritto alla sospensione fino</div><div>al 30 giugno 2010:</div><div>• persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo;</div><div>• soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a</div><div>200.000 euro. Restano comunque escluse le banche e le imprese di</div><div>assicurazione.</div><div>Dalla formulazione della norma che si riferisce alle persone fisiche titolari di</div><div>redditi di impresa o di lavoro autonomo emerge l’esclusione dal beneficio dei</div><div>titolari di redditi diversi da quelli espressamente indicati, e quindi le persone</div><div>fisiche che producono esclusivamente uno o più dei seguenti redditi: lavoro</div><div>dipendente e pensione, fondiari, capitale e diversi.</div><div>Per le persone fisiche esercenti attività di impresa e di arti e professioni, la</div><div>sospensione è prorogata fino al 20 dicembre 2010, a prescindere dalla</div><div>dimensione del volume d’affari.</div><div>10</div><div>Sono inoltre interessati anche i soggetti che svolgono in forma associata</div><div>attività di impresa e di arti e professioni e, pertanto, sono compresi i componenti</div><div>società di persone ed equiparate, i collaboratori di impresa familiare, sempreché</div><div>ricorra il requisito della residenza.</div><div>Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la proroga della sospensione fino</div><div>al 20 dicembre 2010 è fissata solo in caso di volume d’affari inferiore a 200 mila</div><div>euro.</div><div>Al riguardo si ritiene che, non potendo farsi riferimento all’ultima</div><div>dichiarazione IVA presentata, in quanto anteriore al verificarsi del sisma e quindi</div><div>non rispondente necessariamente alla situazione attuale, in assenza di una</div><div>espressa previsione legislativa, debba essere assunto il volume d’affari dell’anno</div><div>2009 - anno precedente a quello in cui opera la nuova sospensione. Il volume</div><div>d’affari deve risultare dalla dichiarazione IVA relativa a tale anno se presentata</div><div>ovvero, se la dichiarazione IVA non è stata presentata il contribuente potrà</div><div>desumere il superamento del limite di 200.000 euro di volume d’affari dai dati</div><div>contabili in suo possesso.</div><div>Si fa presente che la sospensione si applica nei confronti dei soggetti con</div><div>domicilio fiscale alla data del 6 aprile 2009 nei comuni colpiti da sisma e,</div><div>pertanto, non può trovare applicazione con riferimento ai soggetti sorti</div><div>successivamente a tale data salvo che il soggetto venga ad esistenza</div><div>successivamente alla detta data per effetto di un’operazione straordinaria di</div><div>scissione e di fusione, a condizione che lo stesso abbia la sede legale o operativa</div><div>nel cratere e che, naturalmente, il dante causa sia in possesso dei requisiti per la</div><div>sospensione.</div><div>L’articolo 39, comma 3-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 in commento,</div><div>stabilisce altresì che la ripresa dei tributi sospesi avviene, senza applicazione di</div><div>sanzioni e interessi, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari</div><div>importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi</div><div>dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati</div><div>11</div><div>entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento</div><div>del direttore dell’Agenzia delle entrate.</div><div>2.2 Soggetti per i quali la sospensione è cessata al 30 giugno 2010</div><div>I soggetti per i quali la sospensione è cessata al 30 giugno 2010 (persone</div><div>fisiche che non esercitano attività d’impresa, arte o professione, nonché altri</div><div>soggetti con volume d’affari superiore a 200.000 euro), devono riprendere gli</div><div>adempimenti correnti a partire dal 1° luglio 2010.</div><div>Ne deriva che sono ripresi gli adempimenti i cui termini ordinari scadono</div><div>successivamente alla predetta data del 1° luglio 2010. Ad esempio, devono essere</div><div>effettuate le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di</div><div>pensione corrisposti a partire dalla predetta data e devono essere versate nei</div><div>termini normalmente previsti.</div><div>Fanno eccezione le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e di impresa,</div><div>per le quali è stata prevista espressamente dall'articolo 39, comma 2, del decretolegge</div><div>n. 78 del 2010, la proroga della sospensione fino al 20 dicembre 2010.</div><div>Per quanto riguarda gli adempimenti diversi dai versamenti, devono essere</div><div>presentate le dichiarazioni il cui termine di scadenza cade successivamente al 1°</div><div>luglio 20102.</div><div>Pertanto, i soggetti interessati dalla cessazione della sospensione sono</div><div>tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi UNICO 2010 entro il termine</div><div>ordinario del 30 settembre 2010 e cioè prima della presentazione della</div><div>dichiarazione UNICO 2009 il cui termine di scadenza è fissato a gennaio 2011.</div><div>Per la definizione delle componenti rilevanti ai fini della determinazione del</div><div>reddito d’impresa vanno utilizzate le regole ordinarie.</div><div>2 Ad esempio:la presentazione del mod. 770 ordinario e semplificato con scadenza il 2 agosto 2010</div><div>(prorogato al 20 agosto 2010 per effetto del DPCM 27 luglio 2010), la presentazione del mod. Unico e del</div><div>mod. IRAP per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, scade il 30 settembre</div><div>2010.</div><div>12</div><div>Ad esempio, per la quantificazione del costo relativo ai consumi di energia e</div><div>di gas, anche in assenza dell’emissione della fattura da parte del soggetto</div><div>preposto, essendo un elemento obiettivo che dipende dalla rilevazione dei</div><div>consumi e dall’applicazione delle relative tariffe, si è in presenza di un</div><div>ammontare obiettivamente determinabile.</div><div>Per quanto riguarda i beni strumentali rappresentati da beni immobili, beni</div><div>mobili ed impianti, danneggiati dall’evento sismico, si ricorda che il TUIR non</div><div>detta dei criteri da seguire per stabilire se un bene danneggiato è da eliminare dal</div><div>processo produttivo. Pertanto, secondo le regole generali, se il bene è</div><div>completamente distrutto il residuo costo non ancora ammortizzato è ammesso in</div><div>deduzione ai sensi dell’articolo 102, comma 4 del TUIR a condizione che la</div><div>perdita emerga in bilancio. Qualora, invece, il danno comporta il ripristino del</div><div>bene mediante riparazione, il relativo costo è deducibile nel limite del 5% ai</div><div>sensi dell’art. 102 comma 6 del TUIR.</div><div>Il contributo ricevuto per il risarcimento danni in un esercizio successivo a</div><div>quello in cui si è verificato l’evento dannoso costituisce sopravvenienza attiva</div><div>che non concorre alla determinazione del reddito se è prevista l’irrilevanza</div><div>fiscale del contributo stesso.</div><div>I costi sostenuti per il ripristino dei beni e delle scorte danneggiati, nel caso</div><div>di specie in seguito al sisma che ha colpito la Regione Abruzzo, sono deducibili</div><div>tanto ai fini delle imposte dirette, secondo le ordinarie regole del TUIR, quanto ai</div><div>fini dell’Irap.</div><div>In linea generale, eventuali contributi erogati per la copertura di dette</div><div>perdite concorrerebbero ordinariamente alla formazione del reddito senza</div><div>produrre alcuna limitazione alla deducibilità dei relativi costi coperti.</div><div>La circostanza che una norma di legge esenti espressamente un contributo o</div><div>un indennizzo, non inficia la deducibilità dei costi riferibili ai beni e alla scorte</div><div>danneggiati.</div><div>Inoltre, si chiarisce che la mancata presentazione della dichiarazione relativa</div><div>13</div><div>al 2008 dovuta alla fruizione della sospensione, non preclude la possibilità di</div><div>riportare le perdite, né quella di effettuare la compensazione con altri tributi e</div><div>contributi.</div><div>Al riguardo, al fine di correlare i dati relativi alle perdite e ai crediti delle</div><div>dichiarazioni degli anni d’imposta 2008 e 2009, nel frontespizio dei rispettivi</div><div>modelli dovrà essere inserito il codice 3 nella casella Eventi eccezionali del rigo</div><div><b><br></b></div><div><b>TIPO DI DICHIARAZIONE.</b></div><div>Per quanto riguarda il credito d’imposta ricerca e sviluppo 3, lo stesso deve</div><div>essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi e va utilizzato</div><div>in diminuzione delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute per il periodo</div><div>d’imposta in cui le spese sono state sostenute e per la parte residua</div><div>esclusivamente in compensazione in F24 a decorrere dal mese successivo al</div><div>termine di presentazione della dichiarazione. Pertanto, in assenza della</div><div>sospensione dei termini, il credito d’imposta maturato nel 2008 (esposto nella</div><div>dichiarazione UNICO 2009) avrebbe potuto essere utilizzato in F24 a decorrere</div><div>dal mese di ottobre 2009.</div><div>Tuttavia, al fine di non penalizzare i soggetti che fruiscono della</div><div>sospensione, si ritiene che la mancata presentazione della dichiarazione relativa</div><div>al 2008 dovuta alla fruizione della sospensione, non debba precludere la</div><div>possibilità di utilizzare in F24 il credito maturato nel 2008.</div><div>Resta fermo che, per poter fruire delle predette possibilità, il contribuente</div><div>deve comunque effettuare la liquidazione della dichiarazione relativa al 2008 e</div><div>che, nella dichiarazione UNICO 2009, che sarà presentata nel mese di gennaio</div><div>2011, dovranno risultare le eventuali perdite, le eccedenze e i crediti utilizzati.</div><div>Per quanto riguarda gli adempimenti non posti in essere e i tributi non</div><div>versati per effetto della sospensione, l’articolo 39, comma 3-ter, del decretolegge</div><div>n. 78 del 2010, ha previsto che la ripresa avviene senza applicazione di</div><div>3 Art. 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e</div><div>art. 29 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2</div><div>14</div><div>sanzioni e interessi mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari</div><div>importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi</div><div>dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati</div><div>entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento</div><div>del direttore dell’Agenzia delle entrate.</div><div>2.3 Contribuenti soggetti agli studi di settore</div><div>Il DPCM 10 giugno 2010 ha previsto il differimento dei termini di</div><div>effettuazione dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei</div><div>redditi e dell’IRAP, al 6 luglio senza maggiorazione e al 5 agosto con la</div><div>maggiorazione dello 0,40%, nei confronti dei soggetti che esercitano attività</div><div>economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.</div><div>Al riguardo, si ritiene che il predetto differimento non fa venir meno la</div><div>sospensione cessata al 30 giugno per i contribuenti che alla data del 6 aprile 2009</div><div>avevano il domicilio fiscale nei comuni ricompresi nel cratere del sisma che ha</div><div>colpito l’Abruzzo.</div><div>Pertanto, nei confronti di tali contribuenti, i versamenti delle imposte</div><div>risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP che dovevano essere</div><div>effettuati entro la originaria data del 16 giugno 2010 saranno recuperati</div><div>ratealmente mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a</div><div>decorrere dal mese di gennaio 2011, secondo quanto previsto dall’articolo 39,</div><div>comma 3-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010.</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/08/13/RIPRESA_DEGLI_ADEMPIMENTI_E_DEI_VERSAMENTI</link><pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/08/13/RIPRESA_DEGLI_ADEMPIMENTI_E_DEI_VERSAMENTI</guid></item><item><title>CHIUSURA FERIE ESTIVE 2010</title><description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">Si comunica che l'ufficio dell'Ordine dei Commercialisti &nbsp;e degli Esperti Contabili resterà chiuso dall'11 al 31 agosto. L'ufficio riaprirà regolarmente martedì 1 settembre. Il Presidente &nbsp;augura a tutti buone vacanze.</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">L'Ufficio stampa</span></div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/08/10/CHIUSURA_FERIE_ESTIVE_2010</link><pubDate>Tue, 10 Aug 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/08/10/CHIUSURA_FERIE_ESTIVE_2010</guid></item><item><title>Novit&#224; per gli adempimenti fiscali del dopo terremoto  in un incontro con l’Agenzia delle Entrate</title><description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;margin-top: 6pt; "><span style="font-size:13.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 17px; ">Si è tenuto oggi<b style="mso-bidi-font-weight:normal">
29 luglio 2010, alle ore 10.30</b>, presso l’Auditorium “E. Sericchi” del
centro direzionale della Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila S.p.A.,
dinanzi ad una folta e partecipe platea di professionisti, operatori del
settore fiscale e politici, l’incontro organizzato dall’Agenzia delle Entrate.&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 17px; ">Introdotto dal Presidente dei Dottori Commercialisti, dott. Vincenzo Merlini, l’incontro ha visto la presenza, tra gli altri della dott.ssa Rossella Rotondo e di alti dirigenti centrali, quali il &nbsp;dott. Aldo Polito, <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>Direttore Centrale
Servizi ai Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, che dopo aver ripercorso la
normativa ed i provvedimenti fino ad ora emanati in relazione al sisma del 6
aprile 2009, ha annunciato la prossima emanazione di una circolare, che
chiarirà in modo organico i dubbi collegati alla ripresa degli adempimenti del
dopo terremoto.&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 17px; ">Tra le novità
preannunciate, ha certamente rilevanza la modalità di restituzione delle
imposte sospese, dentro e fuori del “cratere”. <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>Infatti, è stata annunciata la possibilità che
i contribuenti possano vedersi trattenute le imposte da riversare, direttamente
dal proprio datore di lavoro ovvero dall’Istituto previdenziale.&nbsp;</span><span style="font-size:13.0pt">Altra rilevante novità è quella di ancorare all’anno
2009 il volume di affari non superiore ai 200 mila euro per quei soggetti,
individuati dal comma 1 dell’articolo 39 del D.L. n. 78 appena convertito, per i
quali è prevista la proroga della sospensione degli adempimenti e dei
versamenti fino alla data del 20 dicembre 2010</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 17px; ">Alle comunicazioni del dott. Polito è seguito un ampio
ed approfondito dibattito sui quesiti posti dai professionisti presenti.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>Alcune problematiche sollevate, per la loro
specificità e rilevanza interpretativa, troveranno soluzione nella emananda
circolare dell’Agenzia.&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 17px; ">E’ stato sottolineato, infine, come l’incontro di oggi
va inteso come un “cantiere aperto” per l’esame e la soluzione di eventuali criticità
interpretative che dovessero emergere in futuro.</span></p>

<p class="MsoBodyText" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:252.05pt;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:13.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/07/29/Novità_per_gli_adempimenti_fiscali_del_dopo_terremoto__in_un_incontro_con_l’Agenzia_delle_Entrate</link><pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/07/29/Novità_per_gli_adempimenti_fiscali_del_dopo_terremoto__in_un_incontro_con_l’Agenzia_delle_Entrate</guid></item><item><title>Gli adempimenti fiscali del dopo terremoto in un incontro con l’Agenzia delle Entrate domani, 29 luglio 2010, ore 10.30</title><description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Sensibile alle problematiche rappresentate dagli Ordini professionali,&nbsp;nonché da Enti ed Istituzioni pubbliche dell’Abruzzo e in particolare della&nbsp;Provincia di L’Aquila, in relazione agli adempimenti fiscali ed alla ripresa dei&nbsp;versamenti sospesi, a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nei territori compresi&nbsp;nel cratere e nella restante area cd fuori cratere, l’Agenzia delle Entrate&nbsp;organizza un incontro aperto a tutte le categorie professionali del settore&nbsp;tributario, nonché agli Enti stessi ed alle Istituzioni operanti sul territorio&nbsp;interessato.&nbsp;All’incontro, che si terrà domani <b>giovedì 29 luglio 2010, alle ore 10.30, presso&nbsp;l’Auditorium “E. Sericchi” del centro direzionale della Cassa di Risparmio della&nbsp;Provincia dell’Aquila S.p.A., in L’Aquila, Via Pescara, n. 2/4,</b> introdotto dal&nbsp;Direttore Regionale dott.ssa Rossella Rotondo, parteciperanno i vertici&nbsp;dell’Agenzia delle Entrate.&nbsp;Saranno presenti, tra gli altri, il dott. Aldo Polito, Direttore Centrale&nbsp;Servizi ai Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, e la dott.ssa Stefania&nbsp;Lucchese, Capo Ufficio Assistenza agli intermediari della Direzione Centrale&nbsp;SAC, che forniranno risposte ai numerosi quesiti già proposti ed esaminerà&nbsp;eventuali nuove problematiche.&nbsp;All’incontro sarà presente il presidente dell'Odcec, <b>Vincenzo Merlini</b> ed i presidenti e gli iscritti ad altri Ordini&nbsp;professionali, i responsabili degli uffici interessati, nonché gli Organi di Stampa e&nbsp;le televisioni operanti sul territorio.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">L'ufficio stampa&nbsp;</div><div><br></div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/07/28/Gli_adempimenti_fiscali_del_dopo_terremoto_in_un_incontro_con_l’Agenzia_delle_Entrate_domani,_29_luglio_2010,_ore_10.30</link><pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/07/28/Gli_adempimenti_fiscali_del_dopo_terremoto_in_un_incontro_con_l’Agenzia_delle_Entrate_domani,_29_luglio_2010,_ore_10.30</guid></item><item><title>RASSEGNA STAMPA</title><description><![CDATA[Articolo pubblicato oggi sul quotidiano locale IL CENTRO:<div><br></div><div><div>&nbsp;</div><div>GIOVEDÌ, 22 LUGLIO 2010<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">		</span>&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span> &nbsp;&nbsp;</div><div>Pagina 2 - L'Aquila<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span> &nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span> &nbsp;&nbsp;</div><div>Sisma e tributi. Settemila euro entro gennaio 2011 per le ditte inattive. Il presidente Merlini: sul rinvio di Ires e Irap sinergia decisiva<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span> &nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span> &nbsp;&nbsp;</div><div><b>Piccole imprese strozzate, tasse senza lavorare</b><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"><b>	</b></span><b> &nbsp;&nbsp;</b></div><div>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span> &nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>L’appello dell’Ordine dei commercialisti: pagamenti insostenibili, subito le agevolazioni</b><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span> &nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span> &nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span> &nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span> &nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span> &nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">ENRICO NARDECCHIA<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span> &nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span> &nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">&nbsp;L’AQUILA. Commercialisti al fianco delle piccole imprese. Vinta la battaglia dello spostamento a gennaio 2011 di Ires e Irap, l’Ordine presieduto da Vincenzo Merlini non molla sui casi di quelle ditte che non hanno ripreso a lavorare ma torneranno a pagare Inps, Inail e diritti camerali.</div><div style="text-align: justify;">&nbsp;«Urgono provvedimenti adeguati e celeri su molte altre problematiche, in particolare per microimprese, lavoratori autonomi e aziende con un fatturato superiore ai 200mila euro», auspica Merlini, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. «La Camera di Commercio, che si è dimostrata sensibile verso le imprese del cratere, dovrebbe attivarsi affinché l’approvazione e il deposito dei bilanci possa essere effettuato, seppure in ritardo, senza alcuna applicazione di sanzioni». Per i vertici dell’Ordine «alle imprese più piccole che non sono riuscite a ripartire si dovrebbe consentire di poter cessare la propria posizione presso la Camera di commercio e gli istituti previdenziali e assicurativi alla data del 6 aprile, senza applicazioni di sanzioni, onde evitare di dover pagare contributi Inps e Inail per tutto il periodo di sospensione». Ad esempio, in base a semplici calcoli, una ditta individuale che si trova attualmente senza lavoro dovrebbe corrispondere, a gennaio 2011, circa 7mila euro tra Inps e Inail, più diritti camerali e altro, senza aver svolto alcuna attività. «Cifre insostenibili», sostiene ancoraMerlini, «per chi per più di 15 mesi non ha prodotto un centesimo di reddito. Ma rimane ancora irrisolto il problema Inail: il commerciante titolare di un negozio crollato o inagibile dovrebbe versare ugualmente l’Inail per rischi e infortuni».</div><div style="text-align: justify;">&nbsp;L’Ordine ha profuso il massimo sforzo per il differimento delle imposte attraverso un’azione sinergica che ha dato i suoi frutti. Lo slittamento al primo gennaio 2011 del pagamento di Ires e Irap per le imprese del cratere con studio di settore, deciso dall’Agenzia delle Entrate, è stato ottenuto grazie a una serie di incontri e colloqui all’Aquila e a Roma. All’assemblea dei presidenti del consiglio nazionale, Merlini ha rappresentato lo stato di crisi e sofferenza dell’Aquila e degli altri centri del cratere. Il grido di dolore è stato raccolto dal presidente nazionale Claudio Siciliotti, e dal professor Paolo Moretti, consigliere nazionale, che si sono subito attivati con Attilio Befera, direttore generale dell’Agenzia delle Entrate. L’Ordine, contestualmente, ha sensibilizzato anche i parlamentari abruzzesi e un carteggio è intercorso anche col sottosegretario alla presidenza del ConsiglioGianni Letta e il commissario per la ricostruzione Gianni Chiodi. Decisivo, infine, l’incontro con Rossella Rotondo, direttrice regionale delle Entrate.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>&nbsp;</div></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">L'Addetto Stampa</div><div><br></div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/07/22/RASSEGNA_STAMPA</link><pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/07/22/RASSEGNA_STAMPA</guid></item><item><title>CNPR, sospensione fino al 31 dicembre degli adempimenti contributivi dell'anno 2010</title><description><![CDATA[Il CNPR ha deciso di prorogare la sospensione degli adempimenti contributivi <b>anche per l'anno 2010 </b>&nbsp;al&nbsp;31 dicembre 2010&nbsp;nei confronti degli associati residenti operanti nei territori colpiti dal sisma dello scorso 6 aprile.&nbsp;<div><br></div><div>Il CNPR, lo ricordiamo, &nbsp;aveva già deciso la proroga fino al 31 dicembre 2010 della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2009.</div><div><br></div><div>L'Ufficio stampa</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/07/15/CNPR,_sospensione_fino_al_31_dicembre_degli_adempimenti_contributivi_dell'anno_2010</link><pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/07/15/CNPR,_sospensione_fino_al_31_dicembre_degli_adempimenti_contributivi_dell'anno_2010</guid></item><item><title>Nuovi onorari, via libera dal Consiglio di Stato</title><description><![CDATA[<div>Il Consiglio di Stato ha dato il suo via libera allo schema di decreto ministeriale concernente la t<b>ariffa </b>dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il passo successivo affinchè i nuovi onorari per la categoria entrino in vigore, &nbsp;sarà l’emanazione, da parte del Ministero della Giustizia, di un regolamento che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. "Davvero un buona notizia, ha commentato il Presidente dell'Odcec dell'Aquila e Sulmona, <b>Vincenzo Merlini.</b> Attendiamo da ormai sedici anni che le notre tariffe professionali siano riviste. Ora bisogna attendere il regolamento ministeriale". (PS)</div><div><br></div><div>L'Ufficio stampa</div><div><br></div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/07/15/Nuovi_onorari,_via_libera_dal_Consiglio_di_Stato</link><pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/07/15/Nuovi_onorari,_via_libera_dal_Consiglio_di_Stato</guid></item><item><title>Cassa, sospesi gli adempimenti contributivi per i dottori commercialisti e i tirocinanti colpiti dal sisma</title><description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Il presidente, Vincenzo Merlini, rende noto che la Cassa di Previdenza e assistenza dei dottori commercialisti&nbsp;tenuto conto anche del D.L. n. 78, &nbsp;ha disposto per tutti i Dottori Commercialisti e Tirocinanti residenti o aventi sede operativa nei Comuni individuati dai Decreti del Commissario Delegato n. 3 del 16/04/2009 e n. 11 del 17/07/2009:</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><ul><li style="text-align: justify;">di sospendere dal 09/06/2010 al 15/12/2010 tutti gli adempimenti contributivi, previdenziali ed amministrativi precedentemente già sospesi dal 06/04/2009 al 31/03/2010 e tutti quelli in scadenza dal 09/06/2010 al 15/12/2010;</li><li style="text-align: justify;">di prorogare i termini del 30/06/2010 (scadenza comunicazione dati reddituali) e del 30/09/2010 (termine per il versamento delle somme dovute) definiti con delibera del 25/11/2009 rispettivamente al 31/03/2011 e al 30/06/2011.</li></ul><div style="text-align: justify;">In allegato, la missiva inviata all'Odcec di L'Aquila e Sulmona.</div></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">L'ufficio stampa</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/07/14/Cassa,_sospesi_gli_adempimenti_contributivi_per_i_dottori_commercialisti_e_i_tirocinanti_colpiti_dal_sisma</link><pubDate>Wed, 14 Jul 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/07/14/Cassa,_sospesi_gli_adempimenti_contributivi_per_i_dottori_commercialisti_e_i_tirocinanti_colpiti_dal_sisma</guid></item><item><title>Commercialisti con studio professionale in Zona Rossa: contributo di 3mila&#8364; dalla Federazione regionale e dal Consiglio Nazionale</title><description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">Domani,</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">2 luglio 2010, alle ore 16.30</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">, nella sede dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti di L’Aquila e di Sulmona,</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; "><span>&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">(piazzale antistante il centro commerciale Meridiana- L’Aquila), il Presidente <b>Vincenzo Merlini</b> erogherà agli iscritti del proprio ordine che hanno lo studio professionale inagibile a causa del sisma, un</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">contributo di euro 3mila</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">. Il contributo è stato erogato dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e dalla Federazione regionale dei Commercialisti d’Abruzzo. Parteciperanno all’incontro il dottor <b>Felice Ruscetta,</b> consigliere nazionale e molti presidenti degli ordini regionali.</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; ">L'Ufficio stampa</span></div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/07/01/Commercialisti_con_studio_professionale_in_Zona_Rossa:_contributo_di_3mila€_dalla_Federazione_regionale_e_dal_Consiglio_Nazionale</link><pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/07/01/Commercialisti_con_studio_professionale_in_Zona_Rossa:_contributo_di_3mila€_dalla_Federazione_regionale_e_dal_Consiglio_Nazionale</guid></item><item><title>Rinnovo convenzione ANC-INPS per trasmissione modelli RED</title><description><![CDATA[In allegato la comunicazione del Presidente dell'ANC, dott. Giuseppe Pozzato, con i relativi allegati, in ordine al rinnovo della convenzione con l'Inps per la campagna Red 2010.<div><br></div><div>L'Ufficio stampa<br><div><br></div><div><br></div></div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/07/01/Rinnovo_convenzione_ANC-INPS_per_trasmissione_modelli_RED</link><pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/07/01/Rinnovo_convenzione_ANC-INPS_per_trasmissione_modelli_RED</guid></item><item><title>Nasce NET4COMM.IT, il portale che unisce i commercialisti</title><description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Il Cndcec rende noto cheè nato <b>NET4COMM.I</b>T (http://NET4COMM.IT.com), il portale che unisce i commercialisti, pensato per mettere in comunicazione e condividere competenze tra piccoli e medi studi italiani ed, in futuro, tra i professionisti economici dei Paesi che aderiranno all'iniziativa. In allegato, l'uinformativa n. 40 del Cndcec, con la descrizione di &nbsp;tutte le caratteristiche del portale.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">L'Ufficio Stampa &nbsp;</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/06/26/Nasce_NET4COMM.IT,_il_portale_che_unisce_i_commercialisti</link><pubDate>Sat, 26 Jun 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/06/26/Nasce_NET4COMM.IT,_il_portale_che_unisce_i_commercialisti</guid></item><item><title>CNPR e CNDCEC, importanti novit&#224;.Quote d'iscrizione: annullate per l'anno 2009. Contributi previdenziali sospesi fino al 31 dicembre.</title><description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Il Presidente, dott.Vincenzo Merlini, rende noto che il <b>&nbsp;CNPR</b> ha deliberato la proroga, a tutto il 31 dicembre 2010, della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi all'anno 2009. Il dott. Merlini comunica altresì&nbsp;che il <b>Consiglio nazionale dell'Ordine</b> ha deliberato di annullare i propri crediti nei confronti dell'Ordine dell'Aquila relativamente alle quote d'iscrizione per l'anno 2009, mentre resta confermato l'obbligo di versamento della quota d'iscrizione per l'anno 2010.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">In allegato le missive inviate al Presidente.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">L'Ufficio stampa</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/06/23/CNPR_e_CNDCEC,_importanti_novità.Quote_d'iscrizione:_annullate_per_l'anno_2009._Contributi_previdenziali_sospesi_fino_al_31_dicembre.</link><pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/06/23/CNPR_e_CNDCEC,_importanti_novità.Quote_d'iscrizione:_annullate_per_l'anno_2009._Contributi_previdenziali_sospesi_fino_al_31_dicembre.</guid></item><item><title>Tasse, i Commercialisti parteciperanno alla manifestazione del 16</title><description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, l’Unione Giovani Dottori Commercialisti e l’UNAGRACO in riferimento al problema della sospensione delle imposte, auspica un trattamento per i contribuenti dell’area cratere così come lo è stato per le altre gravi calamità naturali di Umbria e Marche.</div><div style="text-align: justify;">Auspicano, pertanto, un cambiamento di direzione rispetto al provvedimento previsto nella manovra finanziaria. Intendono con questa nota formulare la loro partecipazione attiva e di tutta la categoria professionale alla manifestazione organizzata per il prossimo 16 Giugno considerando che sarebbe del tutto legittima e doverosa la nostra presenza senza che il problema tasse venga affrontato solo da altri. In tal senso è stato richiesto dai tre Organismi anche l’intervento del Consiglio Nazionale nella persona del Presidente Nazionale Dott. Claudio Siciliotti.</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/06/15/Tasse,_i_Commercialisti_parteciperanno_alla_manifestazione_del_16</link><pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/06/15/Tasse,_i_Commercialisti_parteciperanno_alla_manifestazione_del_16</guid></item><item><title>Terremoto Abruzzo: Ordinanza n. 3881</title><description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">L’11 giugno 2010 il Presidente del 
Consiglio dei Ministri ha firmato l’ordinanza n. 3881, che prevede nuove
 misure per i comuni colpiti dal terremoto del 6 aprile e alcuni 
chiarimenti rispetto ai contributi per la riparazione e la ricostruzione
 di edifici B, C, E e per le attività produttive.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Di
 seguito, una sintesi del provvedimento, che è in via di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale:</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Contributi per la riparazione e la 
ricostruzione. Per accedere al contributo di riparazione o ricostruzione
 di un immobile a uso non abitativo, di parti comuni di condomini o di 
un immobile non adibito ad abitazione principale, non è necessario che 
il proprietario - o titolare di diritto reale di godimento - sia 
residente in Abruzzo. (art. 9)&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Immobili di tipo B e C. Come previsto 
dall’ordinanza n. 3779, per gli interventi di riparazione dell’immobile 
adibito a prima casa, i proprietari possono ottenere un finanziamento 
agevolato. L’ordinanza n.3881 aumenta significativamente il tetto 
massimo del finanziamento che raggiunge i 200mila euro. (art. 1)&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Immobili di tipo E.Come previsto dall’ordinanza n. 3790, per 
gli interventi di riparazione o ricostruzione dell’immobile adibito a 
prima casa o per l’acquisto di una nuova abitazione in sostituzione 
dell’abitazione principale distrutta i proprietari possono ottenere un 
finanziamento agevolato. L’ordinanza n.3881 aumenta di 50mila euro il 
tetto massimo del finanziamento, portandolo a 200mila euro. (art. 1)&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">I proprietari di edifici E, inagibili o distrutti dal 
terremoto, possono adottare la soluzione della sostituzione edilizia 
ovvero della ricostruzione delocalizzata. Il contributo è valutato in 
base al costo stimato nel progetto definitivo di riparazione e 
miglioramento dell’edificio, se necessario integrato anche da quello per
 l’adeguamento igienico-sanitario, comprovato con perizia asseverata. Il
 contributo non può superare il costo di produzione maggiorato del 20% 
per l’adeguamento alle norme di efficienza energetica e isolamento 
acustico.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Se invece non si procede alla redazione di 
un progetto di intervento, il contributo che viene concesso ai 
proprietari di edifici E è valutato sulla base di costi unitari 
forfettari.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Nel caso in cui tutti gli immobili 
dell’edificio siano prime case i costi unitari forfettari:</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">sono
 pari a 500 euro al metro quadro nei casi in cui le parti strutturali 
non siano danneggiate o lo siano solo leggermente, o in cui siano 
presenti danni leggeri su meno di due terzi della struttura, secondo la 
definizione della scheda AeDES;</div><div style="text-align: justify;">sono
 pari a 750 euro al metro quadro nei casi di danni strutturali più 
gravi.</div><div style="text-align: justify;">I costi unitari sono 
moltiplicati per la superficie coperta lorda complessiva dell’edificio 
che risulta dalla somma delle superfici coperte lorde di ogni piano, 
comprese quelle delle parti comuni.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Se nell’edificio 
sono presenti immobili non adibiti ad abitazione principale, questi 
costi unitari sono ripartiti in due quote rispettivamente di 2/3 e 1/3:</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">la prima quota è pari a 2/3 ed è relativa alle parti comuni. 
Viene conteggiata sulla superficie coperta lorda;</div><div style="text-align: justify;">la seconda quota è pari a 1/3 ed è 
conteggiata sulla superficie coperta lorda degli immobili con valore di 
prime case più la quota competente di parti comuni. Per la seconda 
quota, il contributo per le unità immobiliari che sono seconde case è 
riconosciuto nella percentuale e nei limiti stabiliti dall’ordinanza 
n.3790, ovvero con una copertura dell’80% delle spese per la riparazione
 con miglioramento sismico o ricostruzione e per un importo non 
superiore a 80mila euro.</div><div style="text-align: justify;">Se il 
costo dell’intervento di miglioramento sismico sommato a quello di 
adeguamento igienico sanitario, di riparazione degli impianti e delle 
parti strutturali e non strutturali – stabilito da perizia asseverata – 
supera il costo per l’intervento di sostituzione edilizia del 
fabbricato, il contributo ammesso non può essere superiore al costo di 
costruzione di un fabbricato di uguale volumetria, come definito dalla 
Regione Abruzzo per l’edilizia agevolata. Tale costo può essere 
aumentato del 20% per adeguare l’edificio alle norme di efficienza 
energetica e isolamento acustico.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">L’intervento di 
miglioramento sismico deve garantire un livello di sicurezza compreso 
tra il 60 e l’80% di un edificio adeguato.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Per gli edifici 
vincolati, la perizia asseverata deve essere approvata dalla 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell’Abruzzo.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">La perizia deve in ogni caso indicare:</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">se
 l’edificio è interamente crollato;</div><div style="text-align: justify;">se ci sono crolli di muri portanti o di strutture orizzontali,
 che interessano almeno il 25% in m dell’edificio in muratura;</div><div style="text-align: justify;">se, nell’edificio in calcestruzzo armato, 
ci sono spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri pari o 
superiori all’1,5% dell’altezza d’interpiano e se interessano almeno la 
metà dei pilastri del piano;</div><div style="text-align: justify;">se 
la resistenza alla compressione media cubica del calcestruzzo valutata 
in base ai parametri indicati risulta inferiore a 8 mega Pascal.</div><div style="text-align: justify;">Il Comune ha il compito di verificare i 
presupposti per la sostituzione edilizia. Per una migliore 
organizzazione del tessuto urbano, il Comune può acquistare immobili 
distrutti o gravemente danneggiati inseriti nei piani di ricostruzione, 
nel limite massimo di 10 milioni di euro. (art. 5)&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Attività
 produttive. L'articolo 14 della 3881 riguarda le attività produttive e 
consente al Commissario delegato per la ricostruzione di sbloccare i 
pagamenti dei contributi previsti dall’ordinanza 3789.(art. 13)&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Rimborsi e contributi. Disposizioni che autorizzano il 
Commissario delegato a:</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">rimborsare gli interventi svolti dalla 
Gran Sasso Acqua S.p.a. per garantire la funzionalità delle 
infrastrutture del servizio idrico integrato danneggiato dal terremoto; 
(art. 3)</div><div style="text-align: justify;">concedere ai comuni 
dell’Ambito territoriale ottimale n.1 (ATO) – Ente d'Ambito Aquilano che
 comprende 36 comuni - un contributo straordinario per l’esercizio 
finanziario 2010, di 5 milioni di euro per affrontare i costi del 
Servizio Idrico Integrato svolto dalla Gran Sasso Acqua S.p.a.; (art. 3)</div><div style="text-align: justify;">concedere ai Comuni del cratere sismico - 
per assicurare continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani - 
un contributo straordinario di 11 milioni di euro per l’esercizio 
finanziario 2010, in base ai maggiori costi affrontati o alle minori 
entrate registrate. (art. 10)</div><div style="text-align: justify;">Disposizioni
 per il personale&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Disposizioni 
per il personale impegnato dal Ministero della Difesa negli interventi 
di soccorso e nelle attività per il superamento dell’emergenza terremoto
 in Abruzzo (art.2)&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Disposizioni che autorizzano il Sindaco 
del Comune dell’Aquila a stipulare contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa per garantire la continuità nella gestione del
 Progetto C.A.S.E. e dei Map. (art.4)&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Disposizioni che 
autorizzano i sindaci dei comuni del ‘cratere sismico’ a prorogare sino 
al 31 dicembre 2010 il termine dei contratti di collaborazione e a tempo
 determinato stipulati per l’emergenza Abruzzo con l’obiettivo di 
offrire assistenza alla popolazione e applicare le ordinanze di 
protezione civile in materia di riparazione e ricostruzione. (artt. 
6,7,8)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Fonte: Dipartimento Protezione Civile</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/06/15/Terremoto_Abruzzo:_Ordinanza_n._3881</link><pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/06/15/Terremoto_Abruzzo:_Ordinanza_n._3881</guid></item><item><title>SCADENZE FISCALI GIUGNO 2010</title><description><![CDATA[Data inizio: 01/06/2010<BR />Data fine: 30/06/2010<BR />Crediti: <BR />Luogo: <BR />Evento non obbligatorio<BR /><div><b><div>15 giugno 2010</div><div><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">EMISSIONE E REGISTRAZIONE FATTURE DIFFERITE&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">Emissione e registrazione, da parte dei soggetti IVA,delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">REGISTRAZIONE OPERAZIONI - ESERCENTI IL COMMERCIO AL MINUTO&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente da parte dei soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati. La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">CONSEGNA MODELLO 730 A DIPENDENTI E PENSIONATI&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">Consegna diretta al dipendente o pensionato, da parte del CAF, del modello 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730/3</span></div></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>16 giugno 2010</b></div><div><br></div><div>RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI&nbsp;</div><div>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio</div><div>1002 - Ritenute su emolumenti arretrati</div><div>1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro</div><div><br></div><div>RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO&nbsp;</div><div>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</div><div><br></div><div>RITENUTE SU INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA&nbsp;</div><div>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</div><div><br></div><div>RITENUTE SU INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO&nbsp;</div><div>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</div><div><br></div><div>RITENUTE SU INTERESSI E REDITI DI CAPITALE VARI&nbsp;</div><div>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa</div><div>1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti</div><div>1031 - Redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi - Soggetti non residenti</div><div>1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti</div><div>1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti</div><div><br></div><div>RITENUTE SU INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte di aziende ed istituti di credito con esercizio coincidente con l'anno solare,della prima rata di acconto delle ritenute su interessi, premi e altri frutti corrisposti sui depositi e sui conti correnti</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1028 - Ritenute su interessi, premi e altri frutti corrisposti da aziende e istituti di credito</div><div>1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti</div><div><br></div><div>RITENUTE SU RISCATTI E SCADENZE DI POLIZZE VITA&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte delle imprese di assicurazione, delleritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita</div><div><br></div><div>RITENUTE SU PROVENTI DERIVANTI DA O.I.C.R.&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.), delleritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero</div><div>1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti</div><div>1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti</div><div><br></div><div>RITENUTE CONDOMINI&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 cartaceo, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, delleritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostitutod'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente</div><div>1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte delcondominio quale sostituto d'imposta a titolo di accontodell'IRES dovuta dal percipiente</div><div><br></div><div>RITENUTE SU REDDITI DI CAPITALE DIVERSI&nbsp;</div><div>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali</div><div>1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi</div><div><br></div><div>RITENUTE SU INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA&nbsp;</div><div>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a meno di quattro soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, delle ritenute alla fonte sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2009, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</div><div><br></div><div>RITENUTE SU CESSIONE TITOLI E VALUTE&nbsp;</div><div>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1032 - Ritenute su proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari</div><div>1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere</div><div><br></div><div>RITENUTE SU PREMI E VINCITE&nbsp;</div><div>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza</div><div>1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni</div><div>1048 - Ritenute su altre vincite e premi</div><div><br></div><div>RITENUTE SU REDDITI DERIVANTI DA RISCATTI DI POLIZZE VITA&nbsp;</div><div>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita</div><div><br></div><div>RITENUTE SU REDDITI DERIVANTI DA PERDITA DI AVVIAMENTO COMMERCIALE&nbsp;</div><div>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente, delModello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</div><div><br></div><div>RITENUTE SU PROVVIGIONI&nbsp;</div><div>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sulle provvigioni corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio</div><div><br></div><div>RITENUTE SU RENDITE AVS&nbsp;</div><div>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sulle rendite AVS corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio</div><div><br></div><div>RITENUTE SU PROVVIGIONI&nbsp;</div><div>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a meno di quattro soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, delle ritenute alla fonte sulle provvigioni corrisposte nell'anno 2009, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio</div><div><br></div><div>RITENUTE SU REDDITI ASIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE</div><div>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</div><div><br></div><div>RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO&nbsp;</div><div>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a meno di quattro soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2009, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</div><div><br></div><div>RITENUTE SU CONTRIBUTI, INDENNITA' E PREMI VARI&nbsp;</div><div>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1045 - Ritenute su contributi corrisposti a imprese da regioni, provincie, comuni e altri enti pubblici</div><div>1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise</div><div>1052 - Indennità di esproprio</div><div><br></div><div>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI COMPENSI ACCESSORI DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE&nbsp;</div><div>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese (art. 2, commi 156-157 L. n. 191/2009), da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1053 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente</div><div>1305 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni</div><div>1604 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione</div><div>1904 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione</div><div>1905 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione</div><div><br></div><div>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL RISULTATO MATURATO&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte di Banche, SIM e società fiduciarie, dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale</div><div><br></div><div>IMPOSTA SOSTITUTIVA PER RIALLINEAMENTO TRA VALORI CIVILI E FISCALI&nbsp;</div><div>Versamento, con Modello F24 online, dell'imposta sostitutiva, senza alcuna maggiorazione, da parte delle società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (articolo 1, comma 49 L. n. 244/2007)</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1125 - Imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11, del Tuir - Art. 1, comma 49, legge 244/2007</div><div><br></div><div>IMPOSTA SOSTITUTIVA PER RIALLINEAMENTO TRA VALORI CIVILI E FISCALI&nbsp;</div><div>Versamento, con Modello F24 online, dell'imposta sostitutiva, senza alcuna maggiorazione, da parte dei contribuenti che hanno deciso di riellineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC (articolo 1, comma 48 L. 244/2007)</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1123 - Imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del Tuir - Art. 1, comma 48, legge n. 244/2007</div><div><br></div><div>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE DI IMMOBILI DESTINATI A LOCAZIONE - SIIQ&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), con esercizio coincidente con l'anno solare,della rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1120 - Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 126;</div><div>1121 - Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 137 e 140.</div><div><br></div><div>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU UTILI DI AZIONI E TITOLI&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte di banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.,dell'imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari</div><div><br></div><div>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INTERESSI, PREMI E FRUTTI DI OBBLIGAZIONI&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte degli istituti di credito ed altri intermediari,dell'imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, S.p.A. quotate ed Enti pubblici</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari</div><div><br></div><div>IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte di banche, SIM ed altri intermediari autorizzati,dell'imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato)</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari</div><div><br></div><div>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE DI METALLI PREZIOSI&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte di imprese ed enti equiparati, della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva nella misura pari al 6%, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro, sulle plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale (art. 14 D.L. n. 78/2009)</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1830 - imposta sostitutiva sulle plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale- art. 14, dl. 1/07/09, n. 78 - Saldo</div><div><br></div><div>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU IMMOBILI&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, nonché società di persone e imprese individuali che decidono di rivalutare gli immobili (art. 15, commi 16-23, D.L. n. 185/2008),della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura pari al 3% sugli immobili ammortizzabili e al 1,5% sugli immobili non ammortizzabili. Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1824 - Imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione di cui all’art.15, c. 16, D.L. 185/2008 – Maggiori valori dei beni</div><div>1825 - Imposta sostitutiva sul saldo attivo per effetto della rivalutazione di cui all’art. 15, c. 16, D.L. 185/2008 – Saldo attivo</div><div><br></div><div>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU MAGGIORI VALORI ATTRIBUITI ALL'AVVIAMENTO, AI MARCHI E AD ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (art. 15, commi 10-12, D.L. n. 185/2008), dell'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggior valori attribuiti ai crediti. Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1821 - Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali</div><div>1822 - Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L.185/2008 – Maggiori valori altre attività</div><div>1823 - Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 – Maggiori valori crediti</div><div><br></div><div>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI ISCRITTI A SEGUITO DI SCISSIONE, FUSIONE E CONFERIMENTO DI AZIENDE&nbsp;</div><div>Versamento mediante Modello F24 online, da parte delle società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (articolo 1, commi 46-47 L. 244/2007),della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dei maggiori valori iscritti in occasione di operazioni di conferiemento di aziende, fusioni e scissioni</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1126 - Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione, fusione e conferimento di aziende ai sensi artt. 172,173 E 176 del TUIR- Art. 1, commi 46-47, legge n. 244/2007</div><div><br></div><div>IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte delle persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2010 e che si avvalgono del regime agevolato per le nuove attività (c.d. forfettino), in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi - Unico 2010 - senza alcuna maggiorazione</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>4025 - Imposta sostitutiva dell'Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo</div><div><br></div><div>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIMANENZE FINALI - SOCIETA' PETROLIFERE&nbsp;</div><div>Versamento, con Modello F24 online, da parte delle società petrolifere (art. 81, commi 19-25 D.L. n. 112/2008),della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sul maggior valore delle rimanenze finali. Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1815 - Imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali di cui all'art. 81, c. 21, D.L. 112/2008</div><div><br></div><div>IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE DIVERGENZE DELL'APPLICAZIONE DEGLI IAS&nbsp;</div><div>Versamento, con Modello F24 online, da parte dei soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli IAS (art. 15, comma 7, D.L. n. 185/2008),dell'imposta sostitutiva per il riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS. Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1819 - Imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui all’art. 15, c. 3, lett. b), D.L. n. 185/2008 – Divergenze IAS/IFRS (commi 5 e 6, art. 13, D.Lgs. n. 38/2005)</div><div>1820 - Imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui all’art. 15, c. 3, lett. b), D.L. n. 185/2008 – Divergenze IAS/IFRS (comma 2, art. 13, D.Lgs. n. 38/2005)</div><div><br></div><div>IMPOSTA SOSTITUTIVA IRES, IRAP ED EVENTUALI ADDIZIONALI SULLE DIVERGENZE DELL'APPLICAZIONE DEGLI IAS</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli IAS (art. 15, comma 5, D.L. n. 185/2008),dell'imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16% sul saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS. Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%</div><div><br></div><div>IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF, IRAP E IVA IN BASE A UNICO&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, in unica soluzione o come prima rata, da parte delle persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2010 e che si avvalgono del regime agevolato dei "contribuenti minimi",dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione dei redditi - Unico 2010 - senza alcuna maggiorazione</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1798 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi – Acconto prima rata – Art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007</div><div>1800 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007</div><div><br></div><div>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE&nbsp;</div><div>Versamento, in unica soluzione o come prima rata, da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2010, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 1/7/1998 dovuta in base alla dichiarazione dei redditi - Unico 2010 - senza alcuna maggiorazione, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate</div><div><br></div><div>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE&nbsp;</div><div>Versamento, in unica soluzione o come prima rata, da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2010, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, dovuta in base alla dichiarazione dei redditi - Unico 2010 - senza alcuna maggiorazione, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1108 - Imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze delle partecipazioni</div><div>4006 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione</div><div><br></div><div>IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI&nbsp;</div><div>Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>6728 - Imposta sugli intrattenimenti</div><div><br></div><div>ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF</div><div>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - sostituti d'imposta</div><div><br></div><div>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF&nbsp;</div><div>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, della rata dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>3847 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto</div><div><br></div><div>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF&nbsp;</div><div>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, della rata dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div><br></div><div>ADDIZIONALE IRES - SETTORE PETROLIFERO&nbsp;</div><div>Versamento, con Modello F24 online, dell'addizionale IRES pari al 5,5%, da parte delle società petrolifere (art. 81, commi 16-18 D.L. n. 112/2008)</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>2010 - Addizionale IRES settore petrolifero e gas– Art. 81, c. 16 - 18, D.L. n. 112/2008 - Acconto prima rata</div><div>2011 - Addizionale IRES settore petrolifero e gas– Art. 81, c. 16 – 18, D.L. n. 112/2008 - Acconto seconda rata o in unica soluzione</div><div>2012 - Addizionale IRES settore petrolifero e gas – Art. 81, c. 16 – 18, D.L. n. 112/2008 – Saldo</div><div><br></div><div>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF&nbsp;</div><div>Versamento in unica soluzione, da parte dei sostituti d'imposta, dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div><br></div><div>ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF&nbsp;</div><div>Versamento in unica soluzione, da parte dei sostituti d'imposta, dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - sostituti d'imposta</div><div><br></div><div>IRES&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti interessati dagli studi di settore nella dichiarazione Unico 2010,dell'Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi senza alcuna maggiorazione</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>2003 - Ires - Saldo</div><div><br></div><div>IRPEF&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti interessati dagli studi di settore nella dichiarazione Unico 2010, dell'Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi senza alcuna maggiorazione</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>4001 - Irpef - Saldo</div><div><br></div><div>IRES E IRAP SUL RIALLINEAMENTO DELLE DIVERGENZE A SEGUITO DI ADOZIONE IAS&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte di soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli IAS (art. 15, commi 1-4, D.L. n. 185/2008),dell'IRES e dell'IRAP sul riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS. Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%</div><div><br></div><div>IRAP SU MAGGIORI RICAVI O COMPENSI&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti interessati dagli studi di settore nella dichiarazione Unico 2010,dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi senza alcuna maggiorazione</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo</div><div><br></div><div>IRES E IRAP - SALDO 2009 E 1° ACCONTO 2010&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online da parte dei soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in unica soluzione o come prima rata, delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l'anno 2009 e di 1° acconto per l'anno 2010 senza alcuna maggiorazione</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>2001 - Ires acconto - prima rata</div><div>2003 - Ires - Saldo</div><div>3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo</div><div>3812 - Irap acconto - prima rata</div><div><br></div><div>ADDIZIONALE IRES - SETTORE IDROCARBURI</div><div>Versamento, con Modello F24 online, dell'addizionale IRES pari al 4% da parte delle società che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi con periodo di imposta coincidente con l'anno solare (art. 3, L. n. 7/2009)</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>2013 - Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas– art.3, c. 2, L. n. 7/2009 - Acconto prima rata</div><div>2014 - Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas– art. 3, c. 2, L n. 7/2009 - Acconto seconda rata o in unica soluzione</div><div>2015 - Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas – art. 3, c. 2, L. n.7/2009 – Saldo</div><div><br></div><div>IRPEF E IRAP - SALDO 2009 E 1° ACCONTO 2010&nbsp;</div><div>Versamento, in unica soluzione o come prima rata, da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2010, delle imposte IRPEF ed IRAP a titolo di saldo per l'anno 2009 e di 1° acconto per l'anno 2010 senza alcuna maggiorazione, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo</div><div>3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche</div><div>3812 - Irap acconto - prima rata</div><div>4001 - Irpef - Saldo</div><div>4033 - Irpef acconto - prima rata</div><div><br></div><div>IVA 2009 - 3^ RATA&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte dei contribuenti persone fisiche che hanno optato per il regime dei minimi a partire dal 2008,della 3^ rata dell'IVA relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale. Si applicano gli interessi dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2010.</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>6497 - IVA derivante da rettifica della detrazione per i contribuenti minimi di cui all’articolo 1 – commi da 96 a 117 – della legge 24 dicembre 2007, n. 244</div><div><br></div><div>IVA MENSILE</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte dei contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98, dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>6005 - Versamento Iva mensile maggio</div><div><br></div><div>IVA MENSILE&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte dei contribuenti Iva mensili,dell'IVA dovuta per il mese precedente</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>6005 - Versamento Iva mensile maggio</div><div><br></div><div>IVA ANNUALE&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, in unica soluzione o come prima rata, da parte dei soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, dell'IVA relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2010 - 16/06/2010</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</div><div><br></div><div>IVA SU MAGGIORI RICAVI O COMPENSI</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti interessati dagli studi di settore nella dichiarazione Unico 2010,dell'IVA relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi senza alcuna maggiorazione</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>6494 - Studi di settore - adeguamento Iva</div><div><br></div><div>IVA 2009</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte delle persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2010 e che si avvalgono del regime agevolato per le nuove attività (c.d. forfettino), in unica soluzione o come 1^ rata, dell'IVA relativa all'intero anno 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2010 - 16/6/2010</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</div><div><br></div><div>IVA 2009&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2010, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2010 - 16/6/2010</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</div><div><br></div><div>IVA 2009 - PAGAMENTO RATEALE&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte dei contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta relativa al 2009,della 4^ rata dell'IVA relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale. Si applicano gli interessi dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2010</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</div><div><br></div><div>ICI - ACCONTO 2010&nbsp;</div><div>Versamento dell'acconto ICI per il 2010</div><div><br></div><div>DIRITTO CAMERALE&nbsp;</div><div>Versamento, da parte delle imprese iscritte alla Camera di Commercio, del diritto annuale alla Camera di Commercio di appartenenza senza alcuna maggiorazione, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>3850 - Diritto camerale</div><div><br></div><div>RAVVEDIMENTO - VERSAMENTI IMPOSTE E RITENUTE&nbsp;</div><div>Regolarizzazione, da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati, o effettuati in misura insufficiente, entro il 17 maggio 2010. Il versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 2,5%, va effettuata con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>1989 - Interessi sul ravvedimento – Irpef</div><div>1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires</div><div>1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA</div><div>1993 - Interessi sul ravvedimento – Irap</div><div>1994 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale</div><div>1998 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all'IRPEF - Autotassazione - art. 13 D.Lgs. N. 472 del 18/12/1997</div><div>8901 - Sanzione pecuniaria IRPEF</div><div>8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef</div><div>8904 - Sanzione pecuniaria IVA</div><div>8906 - Sanzione pecuniaria sostituti di imposta</div><div>8907 - Sanzione pecuniaria Irap</div><div>8918 - IRES - Sanzione pecuniaria</div><div>8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef</div><div><br></div><div>MAGGIORAZIONE DEL 3% PER EFFETTO DELL'ADEGUAMENTO SPONTANEO AGLI STUDI DI SETTORE&nbsp;</div><div>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti interessati dagli studi di settore nella dichiarazione Unico 2010,della eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore - senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi corrispettivi</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>2118 - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore - art. 2, comma 2 bis, D.P.R. n. 195/99</div><div>4726 - Persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore - art. 2, comma 2 bis, D.P.R. n. 195/99</div><div><br></div><div>ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASAZIONE SEPARATA&nbsp;</div><div>Versamento, da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2010, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata, non soggetti a ritenuta d'acconto, senza alcuna maggiorazione, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata</div><div><br></div><div>PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE DI OPZIONE AL REGIME DI TASSAZIONE DEL CONSOLIDATO NAZIONALE&nbsp;</div><div>Presentazione, mediante invio telematico, della comunicazione di opzione al regime di tassazione del consolidato nazionale da parte dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1 lett. a), b) e d), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno deciso di optare per il consolidato nazionale (art. 117 e ss. D.P.R. 917/86)</div><div><br></div><div>ACCISA</div><div>Versamento, con Modello F24 online, dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese precedente</div><div>Codici tributo:&nbsp;</div><div>2801 - Quota accise benzine riservata alle Regioni a statuto ordinario</div><div>2802 - Accisa spiriti</div><div>2803 - Accisa birra</div><div>2804 - Accisa oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi</div><div>2805 - Accisa gas petroliferi liquefatti</div><div>2806 - Imposta erariale di consumo sull'energia elettrica</div><div>2807 - Addizionale energia elettrica D.L. 28.11.88, n. 511</div><div>2808 - Addizionale energia elettrica D.L. 30.9.89, n. 332</div><div>2809 - Accisa gas metano autotrazione</div><div>2810 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 30.09.89</div><div>2811 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L.28.11.88, n.511</div><div>2812 - Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. - Contrassegni di Stato</div><div>2813 - Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo</div><div>2814 - Accisa sul gas metano per combustione</div><div>2815 - Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica</div><div>2816 - Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume</div><div>2817 - Tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto</div><div>2818 - Entrate accise eventuali e diverse</div><div>2819 - Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume</div><div>2836 - Accisa sull'energia elettrica (Dlgs 504/1995,modificato dal Dlgs 26/2007) consumata nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia</div><div>2837 - Accisa sul gasolio per uso autotrazione, immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario - Legge n. 244/2007, art. 1, c. 298</div><div>2845 - Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. h, D.Lgs. 504/1995</div><div>2846 - Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. a, D.Lgs. 504/1995</div><div>2847 - Accisa sull'alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. d, D.Lgs. 504/1995</div><div><br></div><div>COMUNICAZIONE DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO&nbsp;</div><div>Presentazione mediante invio telematico, da parte dei contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento rilasciate da esportatori abituali nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni,della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente</div>Data inizio: 01/06/2010<BR />Data fine: 30/06/2010<BR />Crediti: 0<BR />Luogo: <BR />Evento non obbligatorio<BR /><div><b><div style="text-align: justify;">15 giugno 2010</div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">EMISSIONE E REGISTRAZIONE FATTURE DIFFERITE&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">Emissione e registrazione, da parte dei soggetti IVA,delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">REGISTRAZIONE OPERAZIONI - ESERCENTI IL COMMERCIO AL MINUTO&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente da parte dei soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati. La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">CONSEGNA MODELLO 730 A DIPENDENTI E PENSIONATI&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">Consegna diretta al dipendente o pensionato, da parte del CAF, del modello 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730/3</span></div></b></div><div style="text-align: justify;"><b><br></b></div><div style="text-align: justify;"><b><br></b></div><div style="text-align: justify;"><b>16 giugno 2010</b></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio</div><div style="text-align: justify;">1002 - Ritenute su emolumenti arretrati</div><div style="text-align: justify;">1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RITENUTE SU INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RITENUTE SU INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RITENUTE SU INTERESSI E REDITI DI CAPITALE VARI&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa</div><div style="text-align: justify;">1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti</div><div style="text-align: justify;">1031 - Redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi - Soggetti non residenti</div><div style="text-align: justify;">1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti</div><div style="text-align: justify;">1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RITENUTE SU INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte di aziende ed istituti di credito con esercizio coincidente con l'anno solare,della prima rata di acconto delle ritenute su interessi, premi e altri frutti corrisposti sui depositi e sui conti correnti</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1028 - Ritenute su interessi, premi e altri frutti corrisposti da aziende e istituti di credito</div><div style="text-align: justify;">1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RITENUTE SU RISCATTI E SCADENZE DI POLIZZE VITA&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte delle imprese di assicurazione, delleritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RITENUTE SU PROVENTI DERIVANTI DA O.I.C.R.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.), delleritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero</div><div style="text-align: justify;">1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti</div><div style="text-align: justify;">1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RITENUTE CONDOMINI&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 cartaceo, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, delleritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostitutod'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente</div><div style="text-align: justify;">1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte delcondominio quale sostituto d'imposta a titolo di accontodell'IRES dovuta dal percipiente</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RITENUTE SU REDDITI DI CAPITALE DIVERSI&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali</div><div style="text-align: justify;">1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RITENUTE SU INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a meno di quattro soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, delle ritenute alla fonte sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2009, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RITENUTE SU CESSIONE TITOLI E VALUTE&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1032 - Ritenute su proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari</div><div style="text-align: justify;">1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RITENUTE SU PREMI E VINCITE&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza</div><div style="text-align: justify;">1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni</div><div style="text-align: justify;">1048 - Ritenute su altre vincite e premi</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RITENUTE SU REDDITI DERIVANTI DA RISCATTI DI POLIZZE VITA&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RITENUTE SU REDDITI DERIVANTI DA PERDITA DI AVVIAMENTO COMMERCIALE&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente, delModello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RITENUTE SU PROVVIGIONI&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sulle provvigioni corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RITENUTE SU RENDITE AVS&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sulle rendite AVS corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RITENUTE SU PROVVIGIONI&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a meno di quattro soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, delle ritenute alla fonte sulle provvigioni corrisposte nell'anno 2009, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RITENUTE SU REDDITI ASIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a meno di quattro soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2009, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RITENUTE SU CONTRIBUTI, INDENNITA' E PREMI VARI&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1045 - Ritenute su contributi corrisposti a imprese da regioni, provincie, comuni e altri enti pubblici</div><div style="text-align: justify;">1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise</div><div style="text-align: justify;">1052 - Indennità di esproprio</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI COMPENSI ACCESSORI DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese (art. 2, commi 156-157 L. n. 191/2009), da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1053 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente</div><div style="text-align: justify;">1305 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni</div><div style="text-align: justify;">1604 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione</div><div style="text-align: justify;">1904 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione</div><div style="text-align: justify;">1905 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL RISULTATO MATURATO&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte di Banche, SIM e società fiduciarie, dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA SOSTITUTIVA PER RIALLINEAMENTO TRA VALORI CIVILI E FISCALI&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, con Modello F24 online, dell'imposta sostitutiva, senza alcuna maggiorazione, da parte delle società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (articolo 1, comma 49 L. n. 244/2007)</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1125 - Imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11, del Tuir - Art. 1, comma 49, legge 244/2007</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA SOSTITUTIVA PER RIALLINEAMENTO TRA VALORI CIVILI E FISCALI&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, con Modello F24 online, dell'imposta sostitutiva, senza alcuna maggiorazione, da parte dei contribuenti che hanno deciso di riellineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC (articolo 1, comma 48 L. 244/2007)</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1123 - Imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del Tuir - Art. 1, comma 48, legge n. 244/2007</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE DI IMMOBILI DESTINATI A LOCAZIONE - SIIQ&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), con esercizio coincidente con l'anno solare,della rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1120 - Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 126;</div><div style="text-align: justify;">1121 - Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 137 e 140.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA SOSTITUTIVA SU UTILI DI AZIONI E TITOLI&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte di banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.,dell'imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INTERESSI, PREMI E FRUTTI DI OBBLIGAZIONI&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte degli istituti di credito ed altri intermediari,dell'imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, S.p.A. quotate ed Enti pubblici</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte di banche, SIM ed altri intermediari autorizzati,dell'imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato)</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE DI METALLI PREZIOSI&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte di imprese ed enti equiparati, della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva nella misura pari al 6%, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro, sulle plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale (art. 14 D.L. n. 78/2009)</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1830 - imposta sostitutiva sulle plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale- art. 14, dl. 1/07/09, n. 78 - Saldo</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA SOSTITUTIVA SU IMMOBILI&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, nonché società di persone e imprese individuali che decidono di rivalutare gli immobili (art. 15, commi 16-23, D.L. n. 185/2008),della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura pari al 3% sugli immobili ammortizzabili e al 1,5% sugli immobili non ammortizzabili. Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1824 - Imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione di cui all’art.15, c. 16, D.L. 185/2008 – Maggiori valori dei beni</div><div style="text-align: justify;">1825 - Imposta sostitutiva sul saldo attivo per effetto della rivalutazione di cui all’art. 15, c. 16, D.L. 185/2008 – Saldo attivo</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA SOSTITUTIVA SU MAGGIORI VALORI ATTRIBUITI ALL'AVVIAMENTO, AI MARCHI E AD ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (art. 15, commi 10-12, D.L. n. 185/2008), dell'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggior valori attribuiti ai crediti. Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1821 - Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali</div><div style="text-align: justify;">1822 - Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L.185/2008 – Maggiori valori altre attività</div><div style="text-align: justify;">1823 - Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 – Maggiori valori crediti</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI ISCRITTI A SEGUITO DI SCISSIONE, FUSIONE E CONFERIMENTO DI AZIENDE&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento mediante Modello F24 online, da parte delle società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (articolo 1, commi 46-47 L. 244/2007),della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dei maggiori valori iscritti in occasione di operazioni di conferiemento di aziende, fusioni e scissioni</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1126 - Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione, fusione e conferimento di aziende ai sensi artt. 172,173 E 176 del TUIR- Art. 1, commi 46-47, legge n. 244/2007</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte delle persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2010 e che si avvalgono del regime agevolato per le nuove attività (c.d. forfettino), in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi - Unico 2010 - senza alcuna maggiorazione</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">4025 - Imposta sostitutiva dell'Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIMANENZE FINALI - SOCIETA' PETROLIFERE&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, con Modello F24 online, da parte delle società petrolifere (art. 81, commi 19-25 D.L. n. 112/2008),della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sul maggior valore delle rimanenze finali. Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1815 - Imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali di cui all'art. 81, c. 21, D.L. 112/2008</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE DIVERGENZE DELL'APPLICAZIONE DEGLI IAS&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, con Modello F24 online, da parte dei soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli IAS (art. 15, comma 7, D.L. n. 185/2008),dell'imposta sostitutiva per il riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS. Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1819 - Imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui all’art. 15, c. 3, lett. b), D.L. n. 185/2008 – Divergenze IAS/IFRS (commi 5 e 6, art. 13, D.Lgs. n. 38/2005)</div><div style="text-align: justify;">1820 - Imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui all’art. 15, c. 3, lett. b), D.L. n. 185/2008 – Divergenze IAS/IFRS (comma 2, art. 13, D.Lgs. n. 38/2005)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA SOSTITUTIVA IRES, IRAP ED EVENTUALI ADDIZIONALI SULLE DIVERGENZE DELL'APPLICAZIONE DEGLI IAS</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli IAS (art. 15, comma 5, D.L. n. 185/2008),dell'imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16% sul saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS. Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF, IRAP E IVA IN BASE A UNICO&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, in unica soluzione o come prima rata, da parte delle persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2010 e che si avvalgono del regime agevolato dei "contribuenti minimi",dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione dei redditi - Unico 2010 - senza alcuna maggiorazione</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1798 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi – Acconto prima rata – Art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007</div><div style="text-align: justify;">1800 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, in unica soluzione o come prima rata, da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2010, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 1/7/1998 dovuta in base alla dichiarazione dei redditi - Unico 2010 - senza alcuna maggiorazione, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, in unica soluzione o come prima rata, da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2010, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, dovuta in base alla dichiarazione dei redditi - Unico 2010 - senza alcuna maggiorazione, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1108 - Imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze delle partecipazioni</div><div style="text-align: justify;">4006 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">6728 - Imposta sugli intrattenimenti</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - sostituti d'imposta</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, della rata dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">3847 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, della rata dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ADDIZIONALE IRES - SETTORE PETROLIFERO&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, con Modello F24 online, dell'addizionale IRES pari al 5,5%, da parte delle società petrolifere (art. 81, commi 16-18 D.L. n. 112/2008)</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">2010 - Addizionale IRES settore petrolifero e gas– Art. 81, c. 16 - 18, D.L. n. 112/2008 - Acconto prima rata</div><div style="text-align: justify;">2011 - Addizionale IRES settore petrolifero e gas– Art. 81, c. 16 – 18, D.L. n. 112/2008 - Acconto seconda rata o in unica soluzione</div><div style="text-align: justify;">2012 - Addizionale IRES settore petrolifero e gas – Art. 81, c. 16 – 18, D.L. n. 112/2008 – Saldo</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento in unica soluzione, da parte dei sostituti d'imposta, dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento in unica soluzione, da parte dei sostituti d'imposta, dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - sostituti d'imposta</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IRES&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti interessati dagli studi di settore nella dichiarazione Unico 2010,dell'Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi senza alcuna maggiorazione</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">2003 - Ires - Saldo</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IRPEF&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti interessati dagli studi di settore nella dichiarazione Unico 2010, dell'Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi senza alcuna maggiorazione</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">4001 - Irpef - Saldo</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IRES E IRAP SUL RIALLINEAMENTO DELLE DIVERGENZE A SEGUITO DI ADOZIONE IAS&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte di soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli IAS (art. 15, commi 1-4, D.L. n. 185/2008),dell'IRES e dell'IRAP sul riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS. Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IRAP SU MAGGIORI RICAVI O COMPENSI&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti interessati dagli studi di settore nella dichiarazione Unico 2010,dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi senza alcuna maggiorazione</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IRES E IRAP - SALDO 2009 E 1° ACCONTO 2010&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online da parte dei soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in unica soluzione o come prima rata, delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l'anno 2009 e di 1° acconto per l'anno 2010 senza alcuna maggiorazione</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">2001 - Ires acconto - prima rata</div><div style="text-align: justify;">2003 - Ires - Saldo</div><div style="text-align: justify;">3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo</div><div style="text-align: justify;">3812 - Irap acconto - prima rata</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ADDIZIONALE IRES - SETTORE IDROCARBURI</div><div style="text-align: justify;">Versamento, con Modello F24 online, dell'addizionale IRES pari al 4% da parte delle società che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi con periodo di imposta coincidente con l'anno solare (art. 3, L. n. 7/2009)</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">2013 - Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas– art.3, c. 2, L. n. 7/2009 - Acconto prima rata</div><div style="text-align: justify;">2014 - Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas– art. 3, c. 2, L n. 7/2009 - Acconto seconda rata o in unica soluzione</div><div style="text-align: justify;">2015 - Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas – art. 3, c. 2, L. n.7/2009 – Saldo</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IRPEF E IRAP - SALDO 2009 E 1° ACCONTO 2010&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, in unica soluzione o come prima rata, da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2010, delle imposte IRPEF ed IRAP a titolo di saldo per l'anno 2009 e di 1° acconto per l'anno 2010 senza alcuna maggiorazione, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo</div><div style="text-align: justify;">3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche</div><div style="text-align: justify;">3812 - Irap acconto - prima rata</div><div style="text-align: justify;">4001 - Irpef - Saldo</div><div style="text-align: justify;">4033 - Irpef acconto - prima rata</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IVA 2009 - 3^ RATA&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte dei contribuenti persone fisiche che hanno optato per il regime dei minimi a partire dal 2008,della 3^ rata dell'IVA relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale. Si applicano gli interessi dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2010.</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">6497 - IVA derivante da rettifica della detrazione per i contribuenti minimi di cui all’articolo 1 – commi da 96 a 117 – della legge 24 dicembre 2007, n. 244</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IVA MENSILE</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte dei contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98, dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">6005 - Versamento Iva mensile maggio</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IVA MENSILE&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte dei contribuenti Iva mensili,dell'IVA dovuta per il mese precedente</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">6005 - Versamento Iva mensile maggio</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IVA ANNUALE&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, in unica soluzione o come prima rata, da parte dei soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, dell'IVA relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2010 - 16/06/2010</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IVA SU MAGGIORI RICAVI O COMPENSI</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti interessati dagli studi di settore nella dichiarazione Unico 2010,dell'IVA relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi senza alcuna maggiorazione</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">6494 - Studi di settore - adeguamento Iva</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IVA 2009</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte delle persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2010 e che si avvalgono del regime agevolato per le nuove attività (c.d. forfettino), in unica soluzione o come 1^ rata, dell'IVA relativa all'intero anno 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2010 - 16/6/2010</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IVA 2009&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2010, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2010 - 16/6/2010</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IVA 2009 - PAGAMENTO RATEALE&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte dei contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta relativa al 2009,della 4^ rata dell'IVA relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale. Si applicano gli interessi dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2010</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ICI - ACCONTO 2010&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento dell'acconto ICI per il 2010</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">DIRITTO CAMERALE&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte delle imprese iscritte alla Camera di Commercio, del diritto annuale alla Camera di Commercio di appartenenza senza alcuna maggiorazione, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">3850 - Diritto camerale</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RAVVEDIMENTO - VERSAMENTI IMPOSTE E RITENUTE&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Regolarizzazione, da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati, o effettuati in misura insufficiente, entro il 17 maggio 2010. Il versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 2,5%, va effettuata con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1989 - Interessi sul ravvedimento – Irpef</div><div style="text-align: justify;">1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires</div><div style="text-align: justify;">1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA</div><div style="text-align: justify;">1993 - Interessi sul ravvedimento – Irap</div><div style="text-align: justify;">1994 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale</div><div style="text-align: justify;">1998 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all'IRPEF - Autotassazione - art. 13 D.Lgs. N. 472 del 18/12/1997</div><div style="text-align: justify;">8901 - Sanzione pecuniaria IRPEF</div><div style="text-align: justify;">8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef</div><div style="text-align: justify;">8904 - Sanzione pecuniaria IVA</div><div style="text-align: justify;">8906 - Sanzione pecuniaria sostituti di imposta</div><div style="text-align: justify;">8907 - Sanzione pecuniaria Irap</div><div style="text-align: justify;">8918 - IRES - Sanzione pecuniaria</div><div style="text-align: justify;">8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">MAGGIORAZIONE DEL 3% PER EFFETTO DELL'ADEGUAMENTO SPONTANEO AGLI STUDI DI SETTORE&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti interessati dagli studi di settore nella dichiarazione Unico 2010,della eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore - senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi corrispettivi</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">2118 - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore - art. 2, comma 2 bis, D.P.R. n. 195/99</div><div style="text-align: justify;">4726 - Persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore - art. 2, comma 2 bis, D.P.R. n. 195/99</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASAZIONE SEPARATA&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2010, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata, non soggetti a ritenuta d'acconto, senza alcuna maggiorazione, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE DI OPZIONE AL REGIME DI TASSAZIONE DEL CONSOLIDATO NAZIONALE&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Presentazione, mediante invio telematico, della comunicazione di opzione al regime di tassazione del consolidato nazionale da parte dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1 lett. a), b) e d), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno deciso di optare per il consolidato nazionale (art. 117 e ss. D.P.R. 917/86)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ACCISA</div><div style="text-align: justify;">Versamento, con Modello F24 online, dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese precedente</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">2801 - Quota accise benzine riservata alle Regioni a statuto ordinario</div><div style="text-align: justify;">2802 - Accisa spiriti</div><div style="text-align: justify;">2803 - Accisa birra</div><div style="text-align: justify;">2804 - Accisa oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi</div><div style="text-align: justify;">2805 - Accisa gas petroliferi liquefatti</div><div style="text-align: justify;">2806 - Imposta erariale di consumo sull'energia elettrica</div><div style="text-align: justify;">2807 - Addizionale energia elettrica D.L. 28.11.88, n. 511</div><div style="text-align: justify;">2808 - Addizionale energia elettrica D.L. 30.9.89, n. 332</div><div style="text-align: justify;">2809 - Accisa gas metano autotrazione</div><div style="text-align: justify;">2810 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 30.09.89</div><div style="text-align: justify;">2811 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L.28.11.88, n.511</div><div style="text-align: justify;">2812 - Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. - Contrassegni di Stato</div><div style="text-align: justify;">2813 - Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo</div><div style="text-align: justify;">2814 - Accisa sul gas metano per combustione</div><div style="text-align: justify;">2815 - Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica</div><div style="text-align: justify;">2816 - Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume</div><div style="text-align: justify;">2817 - Tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto</div><div style="text-align: justify;">2818 - Entrate accise eventuali e diverse</div><div style="text-align: justify;">2819 - Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume</div><div style="text-align: justify;">2836 - Accisa sull'energia elettrica (Dlgs 504/1995,modificato dal Dlgs 26/2007) consumata nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia</div><div style="text-align: justify;">2837 - Accisa sul gasolio per uso autotrazione, immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario - Legge n. 244/2007, art. 1, c. 298</div><div style="text-align: justify;">2845 - Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. h, D.Lgs. 504/1995</div><div style="text-align: justify;">2846 - Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. a, D.Lgs. 504/1995</div><div style="text-align: justify;">2847 - Accisa sull'alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. d, D.Lgs. 504/1995</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">COMUNICAZIONE DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Presentazione mediante invio telematico, da parte dei contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento rilasciate da esportatori abituali nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni,della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>21 giugno 2010</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">TRASMISSIONE VERIFICHE PERIODICHE MISURATORI FISCALI&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Trasmissione mediante invio telematico, da parte di fabbricanti di misuratori fiscali e laboratori di verificazione periodica abilitati,dei dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate nel primo trimestre solare</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>25 giugno 2010</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Presentazione in via telematica, da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile, deglielenchi intrastat delle cessioni e di acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>30 giugno 2010</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">BOLLO AUTO&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Pagamento tasse automobilistiche per i proprietari di autobus, rimorchi e motori fuori bordo con bollo scadente a maggio 2010 residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento della terza rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni, da effettuare con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune o al suo Concessionario presso le Agenzie Postali</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte dei titolari di contratti di locazione, dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/6/2010, da effettuare con Modello F23&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo</div><div style="text-align: justify;">108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici</div><div style="text-align: justify;">112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive</div><div style="text-align: justify;">114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)</div><div style="text-align: justify;">115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">UNICO 2010 - PRESENTAZIONE&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Presentazione cartacea, da parte delle persone fisiche non obbligate all'invio telematico, della dichiarazione dei redditi Unico 2010 e della scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille,mediante presentazione presso gli uffici postali</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA DI BOLLO&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F23, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale,della terza rata bimestrale relativa all'anno 2010</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">456T - Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RAVVEDIMENTO - IMPOSTE 2009&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Regolarizzazione, da parte delle persone fisiche non obbligate all'invio telematico, dei versamenti di imposte relative all'anno 2009 non effettuati o effettuati in misura insufficiente. Il versamento dell'imposta, maggiorata di interessi legali e della sanzione ridotta al 3%, va effettuata con Modello F24 cartaceo&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1989 - Interessi sul ravvedimento – Irpef</div><div style="text-align: justify;">1994 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale</div><div style="text-align: justify;">1998 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all'IRPEF - Autotassazione - art. 13 D.Lgs. N. 472 del 18/12/1997</div><div style="text-align: justify;">8901 - Sanzione pecuniaria IRPEF</div><div style="text-align: justify;">8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IVA ACQUISTI INTRACOMUNITARI&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte degli enti non commerciali, dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di maggio 2010, da effettuare con Modello F24 cartaceo&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">CARBON TAX&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento a titolo di acconto della terza rata trimestrale dell'imposta di consumo, da effettuare con Modello F24 online</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">2819 - Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">PRESENTAZIONE ELENCHI INTRA-12 - GENNAIO-APRILE</div><div style="text-align: justify;">Presentazione, da parte degli enti non commerciali e agricoltori esonerati, degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati dal 1° gennaio al 30 aprile 2010, da effettuare mediante invio telematico.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">PRESENTAZIONE ELENCHI INTRA-12 - MESE PRECEDENTE&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Presentazione, da parte degli enti non commerciali e agricoltori esonerati, deglielenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese precedente, da effettuare mediante invio telematico.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">INVIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE DICHIARAZIONI&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Invio all'Agenzia delle Entrate mediante invio telematico, da parte di datori di lavoro o enti pensionistici che prestano assistenza fiscale e C.A.F.,delle dichiarazioni predisposte (modelli 730 unitamente alle buste chiuse contenenti il mod. 730-1)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">IMPOSTA SU PREMI E ACCESSORI</div><div style="text-align: justify;">Versamento, da parte delle imprese di assicurazione, dell'imposta dovuta su premi ed accessori incassati nel mese di maggio 2010, e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile 2010, da effettuare con Modello F23&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">527T - Imposta sulle assicurazioni</div><div style="text-align: justify;">528T - Aumento aliquota imposta sulle assicurazioni</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">UNICO 2010 - VERSAMENTO 2^ RATA DI SALDO E 1° ACCONTO&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Versamento con Modello F24 cartaceo, da parte di persone fisiche e società di persone, non titolari di partita Iva, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2010 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno 2010,della 2^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2010 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,16% (4% annuo).</div><div style="text-align: justify;">Codici tributo:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1668 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili: sezione 2 del modello di versamento unitario</div><div style="text-align: justify;">3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo</div><div style="text-align: justify;">3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche</div><div style="text-align: justify;">3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali</div><div style="text-align: justify;">3812 - Irap acconto - prima rata</div><div style="text-align: justify;">3857 - Interessi pagamento dilazionato - autotassazione - comunale all’Irpef</div><div style="text-align: justify;">4001 - Irpef - Saldo</div><div style="text-align: justify;">4033 - Irpef acconto - prima rata</div><div style="text-align: justify;">4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">RAVVEDIMENTO - ICI&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Regolarizzazione, da parte delle persone fisiche non obbligate all'invio telematico,del versamento dell'ICI relativa all'anno 2009 non effettuato o effettuato in misura insufficiente. Il versamento dell'imposta, maggiorata di interessi legali, e della sanzione ridotta al 3%, va effettuato con bollettino di conto corrente postale intestato al Concessionario presso le Agenzie Postali, direttamente presso i Concessionari o tramite le Banche convenzionate o con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune presso le Agenzie Postali o le Banche convenzionate, nonché utilizzando il Modello F24 online o cartaceo&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ICI - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Presentazione, da parte delle persone fisiche non obbligate all'invio telematico, della dichiarazione Ici (in caso di variazioni) degli immobili, da effettuare con raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici comunali</div></div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/06/01/SCADENZE_FISCALI_GIUGNO_2010</link><pubDate>Tue, 01 Jun 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/06/01/SCADENZE_FISCALI_GIUGNO_2010</guid></item><item><title>Fondazione Carispaq: facilitazioni per l'accesso al credito pc</title><description><![CDATA[Il Presidente, Vincenzo Merlini, informa tutti gli iscritti che la <b>Fondazione Carispaq</b> ha attivato una iniziativa volta a facilitare l'accesso al credito per commercianti, artigiani, piccole imprese e imprenditori agricoli. I dettagli e le &nbsp;condizioni dell'iniziativa sono contenuti nell'allegato.<div><br></div><div>L'Ufficio Stampa</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/05/26/Fondazione_Carispaq:_facilitazioni_per_l'accesso_al_credito_pc</link><pubDate>Wed, 26 May 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/05/26/Fondazione_Carispaq:_facilitazioni_per_l'accesso_al_credito_pc</guid></item><item><title>FPC, convegno dal Titolo: &quot;La Mediazione Civile: le opportunit&#224; per il Dottore Commercialisti</title><description><![CDATA[<div>Domani, martedì 11 maggio 2010, si terrà a Sulmona presso l'Europa Park Hotel un Convegno dal Titolo: <b>"La Mediazione Civile: le opportunità per il Dottore Commercialista".&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; ">Il Convegno avrà la durata di quattro ore (dalle ore 15:00 alle ore 19:00) e sarà valevole ai fini della Formazione Professionale Continua.&nbsp;In allegato il programma del Convegno.</span></b></div><div><br></div><div>L'Ufficio stampa</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/05/10/FPC,_convegno_dal_Titolo:_"La_Mediazione_Civile:_le_opportunità_per_il_Dottore_Commercialisti</link><pubDate>Mon, 10 May 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/05/10/FPC,_convegno_dal_Titolo:_"La_Mediazione_Civile:_le_opportunità_per_il_Dottore_Commercialisti</guid></item><item><title>Collegio sindacale nelle srl, cosa cambia dopo il d.lgs. 39/2010</title><description><![CDATA[<div>La nuova disciplina della revisione legale dei conti, introdotta dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in attuazione della direttiva 2006/43/2010, è intervenuta, fra l'altro, a modificare le disposizioni in tema di Collegio Sindacale nelle società a responsabilità limitata, introducendo nuovi presupposti che rendono obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale. Una nota interpretativa del Cndcec fornisce alcune indicazioni operative sulle novità introdotte.&nbsp;</div><div><br></div><div><a href="http://www.cndcec.it/PORTAL/home/jsp/primopiano_dettaglio.jsp?pp=s&amp;cndct=0000005693&amp;cndcp=0000000103">http://www.cndcec.it/PORTAL/home/jsp/primopiano_dettaglio.jsp?pp=s&amp;cndct=0000005693&amp;cndcp=0000000103</a></div><div><br></div><div>L'Ufficio stampa</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/05/10/Collegio_sindacale_nelle_srl,_cosa_cambia_dopo_il_d.lgs._39/2010</link><pubDate>Mon, 10 May 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/05/10/Collegio_sindacale_nelle_srl,_cosa_cambia_dopo_il_d.lgs._39/2010</guid></item><item><title>Sisma Abruzzo: ripresa degli adempimenti tributari. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate</title><description><![CDATA[In allegato, il provvedimento firmato dall'Agenzia delle Entrate che definisce tempi e modalità con i quali ripartiranno gli adempimenti che interessano sia i contribuenti residenti nei comuni del&nbsp;<strong>&nbsp;cratere&nbsp;</strong>sia gli istituti di credito e assicurativi.<div><br></div><div>L'Ufficio stampa</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/04/21/Sisma_Abruzzo:_ripresa_degli_adempimenti_tributari._Il_provvedimento_dell'Agenzia_delle_Entrate</link><pubDate>Wed, 21 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/04/21/Sisma_Abruzzo:_ripresa_degli_adempimenti_tributari._Il_provvedimento_dell'Agenzia_delle_Entrate</guid></item><item><title>Ordinanza n. 3870, proroghe e altre novit&#224; per la popolazione abruzzese</title><description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">L’ordinanza n. <b>3870</b> (in allegato) firmata il 21 aprile dal Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, proroga fino al <b>31 dicembre</b> il termine per chiedere il contributo per gli immobili inagibili, prevede l'esenzione sulle autostrade fino al 30 giugno e aumenta il contributo per le case A in zona rossa. Conferma anche la possibilità di usufruire di sistemazioni in albergo o in appartamento e dell’autonoma sistemazione, purché non si disponga di sistemazioni alternative. Queste e altre novità, tra le quali la c<b>ontabilità speciale per la ricostruzione,&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; ">sono qui di seguito spiegate in sintesi:</span></b></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>Novità sui contributi per gli immobili di tipo E</b>. È prorogato fino al 31 dicembre 2010 il termine per presentare la domanda di contributo per immobili di tipo E. (art. 1)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">L’articolo 1 stabilisce come va valutato il costo degli interventi di miglioramento sismico con un livello di sicurezza superiore all’80% dell’adeguamento sismico. (art. 1)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">L'ordinanza stabilisce anche che il Comune può autorizzare lavori di riparazione che mutano la destinazione d’uso o l’aspetto dell’immobile inagibile, anche se il contributo è calcolato in base al ripristino della situazione originaria. (art. 1)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Proroga sulle esenzioni autostradali. È prorogata fino al 30 giugno 2010 l’esenzione del pedaggio autostradale per i residenti nei comuni colpiti dal terremoto che non sono rientrati nelle proprie abitazioni o che non hanno ancora trovato una sistemazione alternativa nel territorio di residenza. (art. 7)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>Aumentano i contributi per le case A in zona rossa</b>. Per rendere più rapido il rientro nelle case agibili che si trovano in zona rossa, è concesso un contributo fino a 20 mila euro, a cui si aggiunge un contributo fino a 5 mila euro per le parti comuni. Per poter avere il contributo, è necessario presentare la comunicazione di inizio attività entro 60 giorni dalla pubblicazione di questa ordinanza o dalla data di notifica dell’esito dell’agibilità. (art. 3)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>Scadenze per sistemazioni abitative e autonoma sistemazione.</b> Per continuare a usufruire della sistemazione abitativa gratuita - albergo o altra sistemazione - o a percepire l’autonoma sistemazione sarà necessario autocertificare di non avere altre abitazioni disponibili nella provincia di abitazione temporanea, o nel &nbsp;Comune dell’Aquila, nell’ambito del territorio di mobilità. Casi particolarmente gravi, anche di tipo sanitario, saranno valutati singolarmente dal Vice commissario vicario, il Sindaco del Comune dell’Aquila. (art. 9)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Le autocertificazioni dovranno arrivare al Comune entro 30 giorni dalla pubblicazione di questa ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Chi ha un’altra abitazione disponibile o non presenta l’autocertificazione, perderà:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">- la sistemazione in albergo o in alloggio equivalente entro 15 giorni, calcolati dal termine per presentare l’autocertificazione;&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">- dil contributo di autonoma sistemazione dopo il 31 agosto 2010 . (art. 9)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>Consorzi e aggregati edilizi.</b> È stato spostato al 30 settembre 2010, sia per il Comune dell’Aquila che per i comuni vicini, il termine per creare consorzi obbligatori.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Se gli aggregati edilizi sono compresi nel Piano di ricostruzione, gli interventi di recupero &nbsp;sono attuati secondo quanto dispone il Piano di ricostruzione. Gli interventi per gli aggregati edilizi sono stabiliti negli articoli 3 - 18 dell’ordinanza n. 3820. (art. 2)&nbsp;</div><a href="http://webadmin.odceclaquila.it/Editoriale/dettaglio.aspx?id=105&amp;keyword=news#"></a><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>Ripresa delle attività economiche e sociali.</b>&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Per favorire la ripresa delle attività economiche e sociali, i Comuni approvano i piani di recupero e di riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna S.p.A. in linea con il Piano di ricostruzione e le linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio. (art. 4)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>Contabilità speciale per la ricostruzione.</b> Le risorse prima collocate nella contabilità speciale del Presidente della Regione Abruzzo sono spostate sulla contabilità speciale del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, in cui confluiscono anche tutte le altre risorse destinate alla ricostruzione. (art. 5)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>Alloggi per i nuclei familiare più deboli.</b> Per poter garantire un alloggio ai nuclei familiari in difficoltà sociali ed economiche o con disabilità, il Sindaco stipulerà contratti di affitto per acquisire alloggi del &nbsp;Fondo immobiliare. (art. 10)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>Continua la convenzione con il Formez</b>. Per garantire la prosecuzione dei servizi gestiti dal Formez, società del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Commissario delegato è autorizzato a stipulare una convenzione per un periodo massimo di 6 mesi e fino a 600 mila euro. (art. 6)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>Più sorveglianza sull’uso degli alloggi.</b> Per &nbsp;controllare che l’uso degli appartamenti del progetto Case e Map sia regolare, la Polizia municipale potenzierà il servizio con ore di lavoro straordinario. (art. 8)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">L'Ufficio stampa</div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/04/21/Ordinanza_n._3870,_proroghe_e_altre_novità_per_la_popolazione_abruzzese</link><pubDate>Wed, 21 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/04/21/Ordinanza_n._3870,_proroghe_e_altre_novità_per_la_popolazione_abruzzese</guid></item><item><title>Il Presidente Vincenzo Merlini ai microfoni di Abruzzo24ore.tv parla di zona franca e proroga delle tasse</title><description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Verdana, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; ">Al microfono &nbsp;di Abruzzo24ore.tv, <b>&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">il</span></b>&nbsp;presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili dell'Aquila Vincenzo Merlini, prendendo le mosse dal Convegno che si è svolto venerdì 16 aprile dal titolo <b><i>La normalizzazione e la criticità nei rapporti bancari </i></b>&nbsp;auspica maggior eticità da parte delle banche, spiega che l'economia del cratere è ancora in ginocchio, anche perché ala ricostruzione lavorano aziende di fuori. Ritiene necessaria una zona franca vera ed efficace,&nbsp; che coinvolga non solo le aziende presenti nel cratere prima del sei aprile, ma anche capace di attrarre nuove imprese da fuori che portino lavoro e innovazione. E avverte: occorre prorogare la scadenza del 30 giugno per il pagamento delle tasse arretrati compresi, perché migliaia di cittadini non ce la possono fare a restituire tutto, avendo perso il lavoro e venendo meno alla stessa data della cassa integrazione, , e si rischia così una catastrofe sociale. In occasione di altri terremoti, ricorda Merlini, il pagamento delle tasse, ridotte al 40%, è avvenuto a rate dopo 10 anni. Gli aquilani, per il presidente, meriterebbero &nbsp;lo stesso trattamento.</span></div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/04/19/Il_Presidente_Vincenzo_Merlini_ai_microfoni_di_Abruzzo24ore.tv_parla_di_zona_franca_e_proroga_delle_tasse</link><pubDate>Mon, 19 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/04/19/Il_Presidente_Vincenzo_Merlini_ai_microfoni_di_Abruzzo24ore.tv_parla_di_zona_franca_e_proroga_delle_tasse</guid></item><item><title>Riprende la FPC:  Tavola Rotonda dal titolo La normalizzazione e la criticit&#224; nei rapporti bancari</title><description><![CDATA[<span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Verdana, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; "><p style="text-align: justify;line-height: 1.4em; padding-left: 8px; margin-top: 6px; font-size: 1.2em; ">La tavola rotonda dal titolo &nbsp;<b>La normalizzazione e la criticità nei rapporti bancari</b>&nbsp;&nbsp;celebra il ritorno alla piena attività dei commercialisti aquilani. L'evento formativo obbligatorio, fortemente voluto dal presidente <b>Vincenzo Merlini,</b> ha riavviato la formazione professionale interrotta a causa del sisma. Il Convegno, a cui ha partecipato tra gli altri, il professor Paolo Grassi dell'università di Teramo, è stata l'occasione per riflettere sullo stato ancora di drammatica emergenza dell'economia nel cratere sismico. Le banche, è stato più volte sottolineato, devono fare la loro parte e aiutare le imprese, che in un momento di profonda crisi, hanno bisogno di accesso agevolato al credito e rischiano di essere strozzate da interessi tropo onerosi. Occorrono poi misure urgenti ed efficaci da parte del Governo: l'istituzione di zona franca che aiuti le aziende operanti prima del sisma e che attragga nuove aziende in tutto il cratere, e poi la proroga del pagamento delle tasse e dei tributi, arretrati compresi, oltre la scadenza del 30 giugno. (PS)</p></span>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/04/16/Riprende_la_FPC:__Tavola_Rotonda_dal_titolo_La_normalizzazione_e_la_criticità_nei_rapporti_bancari</link><pubDate>Fri, 16 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/04/16/Riprende_la_FPC:__Tavola_Rotonda_dal_titolo_La_normalizzazione_e_la_criticità_nei_rapporti_bancari</guid></item><item><title>Convocazione Consiglio dell'Ordine</title><description><![CDATA[<P>Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di L’Aquila è convocato per il giorno 19 Aprile (lunedì), alle ore 15,30, presso la sede provvisoria di Via Rocco Carabba Piazzale Meridiana in L’Aquila, con il seguente Ordine del Giorno: </P>
<P><BR>Lettura e Approvazione Verbale precedente; <BR>Progetto Formazione Continua Anno 2010; <BR>Trasferimento d’ufficio praticanti; <BR>Esami di abilitazione : ratifica designazione terne; <BR>Deposito cauzionale Ordine : risposta Dott. Guglielmo Calvi Moscardi; <BR>Relazione del Tesoriere; <BR>Liquidazione parcelle; <BR>Nominativo rappresentante Ordine per Osservatorio del mercato immobiliare per CNDCEC; <BR>Conferma rapporto Addetto Stampa Patrizia Santangelo; <BR>Iscrizioni Albo; <BR>Iscrizioni Registro Praticanti; <BR>Certificati Compimento Tirocinio; <BR>Richiesta Duplicato Libretto Dott.ssa Mancini; <BR>Calendario riunioni di Consiglio anno 2010; <BR></P>
<P>Varie ed eventuali. </P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/04/16/Convocazione_Consiglio_dell'Ordine</link><pubDate>Fri, 16 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/04/16/Convocazione_Consiglio_dell'Ordine</guid></item><item><title>Il Consiglio dell'Odcec augura a tutti una Santa Pasqua</title><description><![CDATA[<P>La segreteria dell'Ordine riaprirà il giorno 8 aprile. Con l'occasione il Presidente, Vincenzo Merlini, ed il Consiglio dell'ordine augurano a tutti gli iscritti una <STRONG>Santa Pasqua.</STRONG></P>
<P>&nbsp;</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/04/02/Il_Consiglio_dell'Odcec_augura_a_tutti_una_Santa_Pasqua</link><pubDate>Fri, 02 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/04/02/Il_Consiglio_dell'Odcec_augura_a_tutti_una_Santa_Pasqua</guid></item><item><title>SCADENZE FISCALI APRILE 2010</title><description><![CDATA[Data inizio: 01/04/2010<BR />Data fine: 30/04/2010<BR />Crediti: <BR />Luogo: <BR />Evento non obbligatorio<BR /><P align=justify><STRONG>15 aprile 2010 <BR></STRONG>&nbsp;</P>
<P align=justify>RAVVEDIMENTO - VERSAMENTI IMPOSTE E RITENUTE <BR>Regolarizzazione, da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 marzo 2010 (ravvedimento). Il versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 2,5%, va effettuata con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo<BR>Codici tributo: <BR>1989 - Interessi sul ravvedimento – Irpef<BR>1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires<BR>1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA<BR>1993 - Interessi sul ravvedimento – Irap<BR>1994 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale<BR>1998 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all'IRPEF - Autotassazione - art. 13 D.Lgs. N. 472 del 18/12/1997<BR>8901 - Sanzione pecuniaria IRPEF<BR>8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef<BR>8904 - Sanzione pecuniaria Iva<BR>8906 - Sanzione pecuniaria sostituti di imposta<BR>8907 - Sanzione pecuniaria Irap<BR>8918 - IRES - Sanzione pecuniaria<BR>8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef</P>
<P align=justify>REGISTRAZIONE OPERAZIONI MESE PRECEDENTE<BR>Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente da parte dei soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati. La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale</P>
<P align=justify>EMISSIONE FATTURE DIFFERITE <BR>Emissione e registrazione, da parte dei soggetti IVA,delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa</P>
<P align=justify>&nbsp;</P>
<P align=justify><STRONG>16 aprile 2010</STRONG> <BR>&nbsp;</P>
<P align=justify>RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delleritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, da effettuare con <BR>Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</P>
<P align=justify>RITENUTE SUI DIVIDENDI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte delle società di capitali, cooperative a responsabilità limitata, banche popolari, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1 luglio 1998 nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.<BR>Codici tributo: <BR>1035 - Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo di acconto<BR>1036 - Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere</P>
<P align=justify>RITENUTE SU PREMI E VINCITE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza<BR>1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni<BR>1048 - Ritenute su altre vincite e premi</P>
<P align=justify>RITENUTE SU CONTRIBUTI, INDENNITA' E PREMI VARI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1045 - Ritenute su contributi corrisposti a imprese da regioni, provincie, comuni e altri enti pubblici<BR>1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise<BR>1052 - Indennità di esproprio</P>
<P align=justify>RITENUTE SU RISCATTI DI POLIZZE VITA <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita</P>
<P align=justify>RITENUTE SU PERDITA DI AVVIAMENTO COMMERCIALE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</P>
<P align=justify>RITENUTE SU INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</P>
<P align=justify>RITENUTE SU PROVVIGIONI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sulle provvigioni corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio</P>
<P align=justify>RITENUTE SU RENDITE AVS <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sulle rendite AVS corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio</P>
<P align=justify>RITENUTE SU PROVENTI DA O.I.C.R. <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.), delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero<BR>1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti<BR>1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti</P>
<P align=justify>RITENUTE OPERATE DAI CONDOMINI <BR>Versamento, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa, da effettuare con Modello F24 cartaceo <BR>Codici tributo: <BR>1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostitutod'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente<BR>1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte delcondominio quale sostituto d'imposta a titolo di accontodell'IRES dovuta dal percipiente</P>
<P align=justify>RITENUTE SUI REDDITI DI CAPITALE DIVERSI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali<BR>1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi</P>
<P align=justify>RITENUTE SU CESSIONE TITOLI E VALUTE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1032 - Ritenute su proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari<BR>1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere</P>
<P align=justify>RITENUTE SU INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</P>
<P align=justify>RITENUTE SU REDDITI DI CAPITALE<BR>Versamento con Modello F24 online, da parte delle imprese di assicurazione, delleritenute alla fonte sui redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita</P>
<P align=justify>RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa<BR>1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti<BR>1031 - Redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi - Soggetti non residenti<BR>1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti<BR>1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti</P>
<P align=justify>RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio<BR>1002 - Ritenute su emolumenti arretrati<BR>1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro</P>
<P align=justify>RITENUTE SU REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</P>
<P align=justify>IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento, dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>6728 - Imposta sugli intrattenimenti</P>
<P align=justify>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU SOMME EROGATE AI DIPENDENTI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienzalegati all’andamento economico delle imprese (art. 2, commi 156-157 L. n. 191/2009), da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1053 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente<BR>1305 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni<BR>1604 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione<BR>1904 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione<BR>1905 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione</P>
<P align=justify>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL RISULTATO MATURATO <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte di Banche, SIM ed altri intermediari autorizzati,dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale</P>
<P align=justify>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU UTILI DI AZIONI E TITOLI<BR>Versamento con Modello F24 online, da parte di Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.,dell'imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.<BR>Codici tributo: <BR>1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari</P>
<P align=justify>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INTERESSI, PREMI E FRUTTI DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte degli Istituti di credito ed altri intermediari,dell'imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, S.p.A. quotate ed Enti pubblici<BR>Codici tributo: <BR>1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari</P>
<P align=justify>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte di Banche, SIM ed altri intermediari autorizzati, dell'imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato)<BR>Codici tributo: <BR>1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari</P>
<P align=justify>COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO <BR>Presentazione mediante invio telematico, da parte dei Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento rilasciate da esportatori abituali nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente</P>
<P align=justify>ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Sostituti d'imposta</P>
<P align=justify>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <BR>Versamento in unica soluzione, da parte dei sostituti d’imposta, dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</P>
<P align=justify>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, della rata dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</P>
<P align=justify>ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF <BR>Versamento in unica soluzione, da parte dei sostituti d’imposta, dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Sostituti d'imposta</P>
<P align=justify>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, della rata dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>3847 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto</P>
<P align=justify>IVA MENSILE <BR>Versamento con Modello F24 online dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente, da parte dei contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98<BR>Codici tributo: <BR>6003 - Versamento Iva mensile marzo</P>
<P align=justify>IVA MENSILE <BR>Versamento con Modello F24 online dell'IVA dovuta per il mese precedente da parte dei Contribuenti IVA mensili<BR>Codici tributo: <BR>6003 - Versamento Iva mensile marzo</P>
<P align=justify>IVA 2009 RATEALE <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta relativa al 2009, della 2^ rata dell'IVA relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale. Si applicano gli interessi dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2010<BR>Codici tributo: <BR>6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</P>
<P align=justify>ACCISA<BR>Versamento, con Modello F24 online, dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>2801 - Quota accise benzine riservata alle Regioni a statuto ordinario<BR>2802 - Accisa spiriti<BR>2803 - Accisa birra<BR>2804 - Accisa oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi<BR>2805 - Accisa gas petroliferi liquefatti<BR>2806 - Imposta erariale di consumo sull'energia elettrica<BR>2807 - Addizionale energia elettrica D.L. 28.11.88, n. 511<BR>2808 - Addizionale energia elettrica D.L. 30.9.89, n. 332<BR>2809 - Accisa gas metano autotrazione<BR>2810 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 30.09.89<BR>2811 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L.28.11.88, n.511<BR>2812 - Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. - Contrassegni di Stato<BR>2813 - Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo<BR>2814 - Accisa sul gas metano per combustione<BR>2815 - Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica<BR>2816 - Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume<BR>2817 - Tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto<BR>2818 - Entrate accise eventuali e diverse<BR>2819 - Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume<BR>2836 - Accisa sull'energia elettrica (Dlgs 504/1995,modificato dal Dlgs 26/2007) consumata nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia<BR>2837 - Accisa sul gasolio per uso autotrazione, immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario - Legge n. 244/2007, art. 1, c. 298<BR>2845 - Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. h, D.Lgs. 504/1995<BR>2846 - Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. a, D.Lgs. 504/1995<BR>2847 - Accisa sull'alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. d, D.Lgs. 504/1995 </P>Data inizio: 01/04/2010<BR />Data fine: 30/04/2010<BR />Crediti: 0<BR />Luogo: <BR />Evento obbligatorio<BR /><P align=justify><STRONG>15 aprile 2010 <BR></STRONG>&nbsp;</P>
<P align=justify>RAVVEDIMENTO - VERSAMENTI IMPOSTE E RITENUTE <BR>Regolarizzazione, da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 marzo 2010 (ravvedimento). Il versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 2,5%, va effettuata con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo<BR>Codici tributo: <BR>1989 - Interessi sul ravvedimento – Irpef<BR>1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires<BR>1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA<BR>1993 - Interessi sul ravvedimento – Irap<BR>1994 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale<BR>1998 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all'IRPEF - Autotassazione - art. 13 D.Lgs. N. 472 del 18/12/1997<BR>8901 - Sanzione pecuniaria IRPEF<BR>8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef<BR>8904 - Sanzione pecuniaria Iva<BR>8906 - Sanzione pecuniaria sostituti di imposta<BR>8907 - Sanzione pecuniaria Irap<BR>8918 - IRES - Sanzione pecuniaria<BR>8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef</P>
<P align=justify>REGISTRAZIONE OPERAZIONI MESE PRECEDENTE<BR>Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente da parte dei soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati. La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale</P>
<P align=justify>EMISSIONE FATTURE DIFFERITE <BR>Emissione e registrazione, da parte dei soggetti IVA,delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa</P>
<P align=justify>&nbsp;</P>
<P align=justify><STRONG>16 aprile 2010</STRONG> <BR>&nbsp;</P>
<P align=justify>RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delleritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, da effettuare con <BR>Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</P>
<P align=justify>RITENUTE SUI DIVIDENDI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte delle società di capitali, cooperative a responsabilità limitata, banche popolari, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1 luglio 1998 nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.<BR>Codici tributo: <BR>1035 - Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo di acconto<BR>1036 - Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere</P>
<P align=justify>RITENUTE SU PREMI E VINCITE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza<BR>1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni<BR>1048 - Ritenute su altre vincite e premi</P>
<P align=justify>RITENUTE SU CONTRIBUTI, INDENNITA' E PREMI VARI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1045 - Ritenute su contributi corrisposti a imprese da regioni, provincie, comuni e altri enti pubblici<BR>1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise<BR>1052 - Indennità di esproprio</P>
<P align=justify>RITENUTE SU RISCATTI DI POLIZZE VITA <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita</P>
<P align=justify>RITENUTE SU PERDITA DI AVVIAMENTO COMMERCIALE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</P>
<P align=justify>RITENUTE SU INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</P>
<P align=justify>RITENUTE SU PROVVIGIONI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sulle provvigioni corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio</P>
<P align=justify>RITENUTE SU RENDITE AVS <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sulle rendite AVS corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio</P>
<P align=justify>RITENUTE SU PROVENTI DA O.I.C.R. <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.), delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero<BR>1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti<BR>1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti</P>
<P align=justify>RITENUTE OPERATE DAI CONDOMINI <BR>Versamento, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa, da effettuare con Modello F24 cartaceo <BR>Codici tributo: <BR>1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostitutod'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente<BR>1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte delcondominio quale sostituto d'imposta a titolo di accontodell'IRES dovuta dal percipiente</P>
<P align=justify>RITENUTE SUI REDDITI DI CAPITALE DIVERSI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali<BR>1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi</P>
<P align=justify>RITENUTE SU CESSIONE TITOLI E VALUTE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1032 - Ritenute su proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari<BR>1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere</P>
<P align=justify>RITENUTE SU INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</P>
<P align=justify>RITENUTE SU REDDITI DI CAPITALE<BR>Versamento con Modello F24 online, da parte delle imprese di assicurazione, delleritenute alla fonte sui redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita</P>
<P align=justify>RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa<BR>1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti<BR>1031 - Redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi - Soggetti non residenti<BR>1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti<BR>1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti</P>
<P align=justify>RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio<BR>1002 - Ritenute su emolumenti arretrati<BR>1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro</P>
<P align=justify>RITENUTE SU REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</P>
<P align=justify>IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento, dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>6728 - Imposta sugli intrattenimenti</P>
<P align=justify>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU SOMME EROGATE AI DIPENDENTI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienzalegati all’andamento economico delle imprese (art. 2, commi 156-157 L. n. 191/2009), da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1053 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente<BR>1305 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni<BR>1604 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione<BR>1904 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione<BR>1905 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione</P>
<P align=justify>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL RISULTATO MATURATO <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte di Banche, SIM ed altri intermediari autorizzati,dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale</P>
<P align=justify>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU UTILI DI AZIONI E TITOLI<BR>Versamento con Modello F24 online, da parte di Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.,dell'imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.<BR>Codici tributo: <BR>1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari</P>
<P align=justify>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INTERESSI, PREMI E FRUTTI DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte degli Istituti di credito ed altri intermediari,dell'imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, S.p.A. quotate ed Enti pubblici<BR>Codici tributo: <BR>1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari</P>
<P align=justify>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte di Banche, SIM ed altri intermediari autorizzati, dell'imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato)<BR>Codici tributo: <BR>1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari</P>
<P align=justify>COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO <BR>Presentazione mediante invio telematico, da parte dei Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento rilasciate da esportatori abituali nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente</P>
<P align=justify>ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Sostituti d'imposta</P>
<P align=justify>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <BR>Versamento in unica soluzione, da parte dei sostituti d’imposta, dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</P>
<P align=justify>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, della rata dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</P>
<P align=justify>ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF <BR>Versamento in unica soluzione, da parte dei sostituti d’imposta, dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Sostituti d'imposta</P>
<P align=justify>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, della rata dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>3847 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto</P>
<P align=justify>IVA MENSILE <BR>Versamento con Modello F24 online dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente, da parte dei contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98<BR>Codici tributo: <BR>6003 - Versamento Iva mensile marzo</P>
<P align=justify>IVA MENSILE <BR>Versamento con Modello F24 online dell'IVA dovuta per il mese precedente da parte dei Contribuenti IVA mensili<BR>Codici tributo: <BR>6003 - Versamento Iva mensile marzo</P>
<P align=justify>IVA 2009 RATEALE <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta relativa al 2009, della 2^ rata dell'IVA relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale. Si applicano gli interessi dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2010<BR>Codici tributo: <BR>6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</P>
<P align=justify>ACCISA<BR>Versamento, con Modello F24 online, dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>2801 - Quota accise benzine riservata alle Regioni a statuto ordinario<BR>2802 - Accisa spiriti<BR>2803 - Accisa birra<BR>2804 - Accisa oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi<BR>2805 - Accisa gas petroliferi liquefatti<BR>2806 - Imposta erariale di consumo sull'energia elettrica<BR>2807 - Addizionale energia elettrica D.L. 28.11.88, n. 511<BR>2808 - Addizionale energia elettrica D.L. 30.9.89, n. 332<BR>2809 - Accisa gas metano autotrazione<BR>2810 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 30.09.89<BR>2811 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L.28.11.88, n.511<BR>2812 - Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. - Contrassegni di Stato<BR>2813 - Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo<BR>2814 - Accisa sul gas metano per combustione<BR>2815 - Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica<BR>2816 - Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume<BR>2817 - Tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto<BR>2818 - Entrate accise eventuali e diverse<BR>2819 - Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume<BR>2836 - Accisa sull'energia elettrica (Dlgs 504/1995,modificato dal Dlgs 26/2007) consumata nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia<BR>2837 - Accisa sul gasolio per uso autotrazione, immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario - Legge n. 244/2007, art. 1, c. 298<BR>2845 - Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. h, D.Lgs. 504/1995<BR>2846 - Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. a, D.Lgs. 504/1995<BR>2847 - Accisa sull'alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. d, D.Lgs. 504/1995 </P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/04/01/SCADENZE_FISCALI_APRILE_2010</link><pubDate>Thu, 01 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/04/01/SCADENZE_FISCALI_APRILE_2010</guid></item><item><title>Parti correlate: le novit&#224; illustrate da Luciano Berz&#232; in un documento del Consiglio nazionale</title><description><![CDATA[<P align=justify>Il Consigliere nazionale <STRONG>Luciano Berzè</STRONG>&nbsp; illustra al quotidiano <EM>Il Sole 24 ore</EM> i contenuti del documento "Le informazioni sulle operazioni con parti correlate: problematiche applicative e casi pratici",&nbsp; redatto con il contributo della Commissione "Norme e principi contabili". Un lavoro che vuole fornire ai commercialisti, agli addetti ai lavori&nbsp; ed a tutti i soggetti interessati le prime indicazioni in merito all'applicazione delle novità che riguardano&nbsp; l'informativa di bilancio di talune operazioni con parti correlate. In allegato, il documento e l'articolo 8fonte Cndcec) su citato. (PS)</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/03/29/Parti_correlate:_le_novità_illustrate_da_Luciano_Berzè_in_un_documento_del_Consiglio_nazionale</link><pubDate>Mon, 29 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/03/29/Parti_correlate:_le_novità_illustrate_da_Luciano_Berzè_in_un_documento_del_Consiglio_nazionale</guid></item><item><title>Nuova polizza su &quot;misura&quot; a tutela dei commercialisti e dei contribuenti</title><description><![CDATA[<P align=justify>Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Cndcec) ha raggiunto un' intesa "storica" con un pool di brokers assicurativi di livello internazionale per offrire una polizza "su misura" e particolarmente vantaggiosa agli oltre 110 mila Commercialisti italiani, che possono così avere una garanzia in più a tutela del loro lavoro e offrire ai clienti un ulteriore valore aggiunto. Quello compiuto ora è un primo passo, in attesa della legge di modifica dell'Ordinamento Professionale, che consenta al Cndcec di stipulare direttamente l'assicurazione a copertura di tutti gli Iscritti. </P>
<P align=justify>La polizza, da oggi stipulabile anche on line <A href="http://www.biverbroker.it/introduzione.html">http://www.biverbroker.it/introduzione.html</A> , è stata predisposta e modulata cercando di prevedere tutte le problematiche e le esigenze di ogni singolo professionista, dal giovane commercialista appena abilitato allo studio associato, alla società di servizi professionali.</P>
<P align=justify>Fonte: Ufficio stampa Cndcec<BR></P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/03/22/Nuova_polizza_su_"misura"_a_tutela_dei_commercialisti_e_dei_contribuenti</link><pubDate>Mon, 22 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/03/22/Nuova_polizza_su_"misura"_a_tutela_dei_commercialisti_e_dei_contribuenti</guid></item><item><title>Sisma Abruzzo: ripartono adempimenti tributari in sospeso</title><description><![CDATA[<p align="justify">In allegato, il provvedimento firmato dall'Agenzia delle Entrate che definisce tempi e modalità con i quali ripartiranno gli adempimenti che interessano sia i contribuenti residenti nei comuni “<strong>fuori cratere</strong>” sia gli istituti di credito e assicurativi, con sede nei comuni del cratere, per i quali non si applica la proroga della sospensione prevista dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009.<br></p>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/03/17/Sisma_Abruzzo:_ripartono_adempimenti_tributari_in_sospeso</link><pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/03/17/Sisma_Abruzzo:_ripartono_adempimenti_tributari_in_sospeso</guid></item><item><title>SCADENZE FISCALI MARZO 2010</title><description><![CDATA[Data inizio: 15/03/2010<BR />Data fine: 31/03/2010<BR />Crediti: <BR />Luogo: <BR />Evento non obbligatorio<BR /><P>&nbsp;15 marzo 2010&nbsp;<BR>&nbsp;</P>
<P>EMISSIONE E REGISTRAZIONE FATTURE DIFFERITE <BR>Emissione e registrazione, da parte dei soggetti IVA,delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa</P>
<P>REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI - ESERCENTI COMMERCIO AL MINUTO <BR>Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente da parte dei soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati. La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;<BR>&nbsp;16 marzo 2010 <BR>&nbsp;</P>
<P>PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO <BR>Presentazione mediante invio telematico, da parte dei contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento rilasciate da esportatori abituali nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni,della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente</P>
<P>IVA - CONTRIBUENTI MENSILI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei contribuenti IVA mensili,dell'IVA dovuta per il mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>6002 - Versamento Iva mensile febbraio</P>
<P>IVA 2009 <BR>Versamento, in unica soluzione o come prima rata, da parte dei contribuenti IVA,dell'Iva relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale senza maggiorazione di interessi, da effettuare con Modello F24 online<BR>Codici tributo: <BR>6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</P>
<P>IVA - CONTRIBUENTI MENSILI <BR>Versamento, con Modello F24 online, dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente, da parte dei contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98<BR>Codici tributo: <BR>6002 - Versamento Iva mensile febbraio</P>
<P>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU UTILI DI AZIONI E TITOLI<BR>Versamento con Modello F24 online, da parte di banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.,dell' imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.<BR>Codici tributo: <BR>1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari</P>
<P>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI COMPENSI ACCESSORI DEL REDDITO DEL LAVORO DIPENDENTE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienzalegati all’andamento economico delle imprese (art. 2, commi 156-157 L. n. 191/2009), da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1053 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente<BR>1305 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni<BR>1604 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione<BR>1904 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione<BR>1905 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione</P>
<P>IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI<BR>Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online<BR>Codici tributo: <BR>6728 - Imposta sugli intrattenimenti</P>
<P>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PREMI E FRUTTI DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte degli istituti di credito ed altri intermediari, dell' imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, S.p.A. quotate ed Enti pubblici<BR>Codici tributo: <BR>1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari</P>
<P>IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte di banche, SIM ed altri intermediari autorizzati,dell'imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato)<BR>Codici tributo: <BR>1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari</P>
<P>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL RISULTATO MATURATO IN CASO DI REVOCA DEL MANDATO DI GESTIONE <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte di banche, SIM e società fiduciarie,dell' imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale</P>
<P>TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte delle società di capitali,della tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri in misura forfettaria<BR>Codici tributo: <BR>7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali</P>
<P>RITENUTE SU PROVENTI DERIVANTI DA O.I.C.R. <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.), delleritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero<BR>1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti<BR>1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti</P>
<P>RITENUTE SU INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</P>
<P>RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2009 ed operate nel mese di febbraio 2010, ai sensi dell'art.23, c.3, D.P.R. 600/73, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1013 - Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo</P>
<P>RITENUTE SU INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</P>
<P>RITENUTE SU CONTRIBUTIM INDENNITA' E PREMI VARI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1045 - Ritenute su contributi corrisposti a imprese da regioni, provincie, comuni e altri enti pubblici<BR>1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise<BR>1052 - Indennità di esproprio</P>
<P>RITENUTE SU REDDITI DERIVANTI DA RISCATTI DI POLIZZE VITA <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita</P>
<P>RITENUTE SU REDDITI DERIVANTI DA PERDITA DI AVVIAMENTO COMMERCIALE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</P>
<P>RITENUTE SULLE PROVVIGIONI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sulle provvigioni corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio</P>
<P>RITENUTE SU REDDITI DERIVANTI DA RISCATTI O SCADENZE DI POLIZZE VITA <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte delle imprese di assicurazione, delleritenute alla fonte sui redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita</P>
<P>RITENUTE SU REDDITI DI CAPITALE DIVERSI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali<BR>1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi</P>
<P>RITENUTE SU CESIONE TITOLI E VALUTE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1032 - Ritenute su proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari<BR>1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere</P>
<P>RITENUTE SU PREMI E VINCITE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza<BR>1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni<BR>1048 - Ritenute su altre vincite e premi</P>
<P>RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE VARI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa<BR>1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti<BR>1031 - Redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi - Soggetti non residenti<BR>1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti<BR>1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti</P>
<P>RITENUTE OPERATE DAL CONDOMINIO QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA <BR>Versamento, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa, da effettuare con Modello F24 cartaceo<BR>Codici tributo: <BR>1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostitutod'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente<BR>1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte delcondominio quale sostituto d'imposta a titolo di accontodell'IRES dovuta dal percipiente</P>
<P>RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</P>
<P>RITENUTE SU RENDITE AVS <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sulle rendite AVS corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio</P>
<P>RITENUTE SU REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</P>
<P>RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio<BR>1002 - Ritenute su emolumenti arretrati<BR>1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro</P>
<P>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ACCONTO <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, della rata dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>3847 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto</P>
<P>ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Sostituti d'imposta</P>
<P>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <BR>Versamento in un'unica soluzione, da parte dei sostituti d’imposta, dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</P>
<P>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, della rata dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</P>
<P>ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF <BR>Versamento in unica soluzione, da parte dei sostituti d’imposta, dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Sostituti d'imposta</P>
<P>ACCISA<BR>Versamento con Modello F24 online dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>2801 - Quota accise benzine riservata alle Regioni a statuto ordinario<BR>2802 - Accisa spiriti<BR>2803 - Accisa birra<BR>2804 - Accisa oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi<BR>2805 - Accisa gas petroliferi liquefatti<BR>2806 - Imposta erariale di consumo sull'energia elettrica<BR>2807 - Addizionale energia elettrica D.L. 28.11.88, n. 511<BR>2808 - Addizionale energia elettrica D.L. 30.9.89, n. 332<BR>2809 - Accisa gas metano autotrazione<BR>2810 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 30.09.89<BR>2811 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L.28.11.88, n.511<BR>2812 - Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. - Contrassegni di Stato<BR>2813 - Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo<BR>2814 - Accisa sul gas metano per combustione<BR>2815 - Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica<BR>2816 - Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume<BR>2817 - Tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto<BR>2818 - Entrate accise eventuali e diverse<BR>2819 - Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume<BR>2836 - Accisa sull'energia elettrica (Dlgs 504/1995,modificato dal Dlgs 26/2007) consumata nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia<BR>2837 - Accisa sul gasolio per uso autotrazione, immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario - Legge n. 244/2007, art. 1, c. 298<BR>2845 - Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. h, D.Lgs. 504/1995<BR>2846 - Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. a, D.Lgs. 504/1995<BR>2847 - Accisa sull'alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. d, D.Lgs. 504/1995</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;<BR>&nbsp;18 marzo 2010 <BR>&nbsp;</P>
<P>RAVVEDIMENTO - IMPOSTE E RITENUTE <BR>Regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati, o effettuati in misura insufficiente, entro il 16 febbraio 2010. Il versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 2,5%, va effettuato con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.<BR>Codici tributo: <BR>1989 - Interessi sul ravvedimento – Irpef<BR>1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires<BR>1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA<BR>1993 - Interessi sul ravvedimento – Irap<BR>1994 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale<BR>1998 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all'IRPEF - Autotassazione - art. 13 D.Lgs. N. 472 del 18/12/1997<BR>8901 - Sanzione pecuniaria IRPEF<BR>8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF<BR>8904 - Sanzione pecuniaria IVA<BR>8906 - Sanzione pecuniaria sostituti di imposta<BR>8907 - Sanzione pecuniaria Irap<BR>8918 - IRES - Sanzione pecuniaria<BR>8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><BR>&nbsp;<BR>&nbsp;30 marzo 2010 <BR>&nbsp;</P>
<P>IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE <BR>Versamento con Modello F23, da parte dei titolari di contratti di locazione, dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/3/2010<BR>Codici tributo: <BR>107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo<BR>108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici<BR>112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive<BR>114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)<BR>115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;<BR>&nbsp;31 marzo 2010 <BR>&nbsp;</P>
<P>IMPOSTA COMUNALE SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI <BR>Versamento, da parte dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni, della seconda rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni, mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune o al suo Concessionario presso le Agenzie Postali</P>
<P>IVA - ENTI NON COMMERCIALI <BR>Versamento, da parte degli enti non commerciali, dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di febbraio 2010, da effettuare con Modello F24 cartaceo<BR>Codici tributo: <BR>6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</P>
<P>PRESENTAZIONE MODELLO 'COMUNICAZIONE PER RICEZIONE DATI 730' <BR>Presentazione mediante invio telematico, da parte dei sostituti d’imposta, del modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate", per ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati</P>
<P>PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE TONNAGE TAX <BR>Presentazione, mediante invio telematico, della comunicazione relativa al regime di "tonnage tax" da parte delle imprese marittime ed intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni</P>
<P>IMPOSTA SU PREMI E ACCESSORI<BR>Versamento con Modello F23 , da parte delle imprese di assicurazione, dell'imposta dovuta su premi ed accessori incassati nel mese di febbraio 2010 e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio 2010<BR>Codici tributo: <BR>527T - Imposta sulle assicurazioni<BR>528T - Aumento aliquota imposta sulle assicurazioni</P>
<P>COMUNICAZIONE VARIAZIONE DARI RILEVANTI AI FINI FISCALI - MODELLO EAS <BR>Comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte degli enti associativi, della variazione dei dati rilevanti ai fini fiscali, indicati nella precedente dichiarazione<BR>Come: La comunicazione deve essere inviata con modalità telematiche utilizzando il modello EAS, disponibile sul sito web dell'Agenzia delle entrate</P>Data inizio: 15/03/2010<BR />Data fine: 31/03/2010<BR />Crediti: 0<BR />Luogo: <BR />Evento obbligatorio<BR /><P>&nbsp;15 marzo 2010&nbsp;<BR>&nbsp;</P>
<P>EMISSIONE E REGISTRAZIONE FATTURE DIFFERITE <BR>Emissione e registrazione, da parte dei soggetti IVA,delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa</P>
<P>REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI - ESERCENTI COMMERCIO AL MINUTO <BR>Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente da parte dei soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati. La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><BR>&nbsp;16 marzo 2010 <BR>&nbsp;</P>
<P>PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO <BR>Presentazione mediante invio telematico, da parte dei contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento rilasciate da esportatori abituali nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni,della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente</P>
<P>IVA - CONTRIBUENTI MENSILI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei contribuenti IVA mensili,dell'IVA dovuta per il mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>6002 - Versamento Iva mensile febbraio</P>
<P>IVA 2009 <BR>Versamento, in unica soluzione o come prima rata, da parte dei contribuenti IVA,dell'Iva relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale senza maggiorazione di interessi, da effettuare con Modello F24 online<BR>Codici tributo: <BR>6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</P>
<P>IVA - CONTRIBUENTI MENSILI <BR>Versamento, con Modello F24 online, dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente, da parte dei contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98<BR>Codici tributo: <BR>6002 - Versamento Iva mensile febbraio</P>
<P>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU UTILI DI AZIONI E TITOLI<BR>Versamento con Modello F24 online, da parte di banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.,dell' imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.<BR>Codici tributo: <BR>1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari</P>
<P>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI COMPENSI ACCESSORI DEL REDDITO DEL LAVORO DIPENDENTE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienzalegati all’andamento economico delle imprese (art. 2, commi 156-157 L. n. 191/2009), da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1053 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente<BR>1305 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni<BR>1604 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione<BR>1904 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione<BR>1905 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione</P>
<P>IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI<BR>Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online<BR>Codici tributo: <BR>6728 - Imposta sugli intrattenimenti</P>
<P>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PREMI E FRUTTI DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte degli istituti di credito ed altri intermediari, dell' imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, S.p.A. quotate ed Enti pubblici<BR>Codici tributo: <BR>1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari</P>
<P>IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte di banche, SIM ed altri intermediari autorizzati,dell'imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato)<BR>Codici tributo: <BR>1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari</P>
<P>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL RISULTATO MATURATO IN CASO DI REVOCA DEL MANDATO DI GESTIONE <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte di banche, SIM e società fiduciarie,dell' imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale</P>
<P>TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte delle società di capitali,della tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri in misura forfettaria<BR>Codici tributo: <BR>7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali</P>
<P>RITENUTE SU PROVENTI DERIVANTI DA O.I.C.R. <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.), delleritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero<BR>1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti<BR>1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti</P>
<P>RITENUTE SU INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</P>
<P>RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2009 ed operate nel mese di febbraio 2010, ai sensi dell'art.23, c.3, D.P.R. 600/73, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1013 - Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo</P>
<P>RITENUTE SU INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</P>
<P>RITENUTE SU CONTRIBUTIM INDENNITA' E PREMI VARI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1045 - Ritenute su contributi corrisposti a imprese da regioni, provincie, comuni e altri enti pubblici<BR>1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise<BR>1052 - Indennità di esproprio</P>
<P>RITENUTE SU REDDITI DERIVANTI DA RISCATTI DI POLIZZE VITA <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita</P>
<P>RITENUTE SU REDDITI DERIVANTI DA PERDITA DI AVVIAMENTO COMMERCIALE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</P>
<P>RITENUTE SULLE PROVVIGIONI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sulle provvigioni corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio</P>
<P>RITENUTE SU REDDITI DERIVANTI DA RISCATTI O SCADENZE DI POLIZZE VITA <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte delle imprese di assicurazione, delleritenute alla fonte sui redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita</P>
<P>RITENUTE SU REDDITI DI CAPITALE DIVERSI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali<BR>1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi</P>
<P>RITENUTE SU CESIONE TITOLI E VALUTE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1032 - Ritenute su proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari<BR>1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere</P>
<P>RITENUTE SU PREMI E VINCITE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza<BR>1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni<BR>1048 - Ritenute su altre vincite e premi</P>
<P>RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE VARI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa<BR>1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti<BR>1031 - Redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi - Soggetti non residenti<BR>1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti<BR>1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti</P>
<P>RITENUTE OPERATE DAL CONDOMINIO QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA <BR>Versamento, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa, da effettuare con Modello F24 cartaceo<BR>Codici tributo: <BR>1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostitutod'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente<BR>1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte delcondominio quale sostituto d'imposta a titolo di accontodell'IRES dovuta dal percipiente</P>
<P>RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</P>
<P>RITENUTE SU RENDITE AVS <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sulle rendite AVS corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio</P>
<P>RITENUTE SU REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</P>
<P>RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio<BR>1002 - Ritenute su emolumenti arretrati<BR>1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro</P>
<P>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ACCONTO <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, della rata dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>3847 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto</P>
<P>ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Sostituti d'imposta</P>
<P>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <BR>Versamento in un'unica soluzione, da parte dei sostituti d’imposta, dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</P>
<P>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, della rata dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</P>
<P>ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF <BR>Versamento in unica soluzione, da parte dei sostituti d’imposta, dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Sostituti d'imposta</P>
<P>ACCISA<BR>Versamento con Modello F24 online dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>2801 - Quota accise benzine riservata alle Regioni a statuto ordinario<BR>2802 - Accisa spiriti<BR>2803 - Accisa birra<BR>2804 - Accisa oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi<BR>2805 - Accisa gas petroliferi liquefatti<BR>2806 - Imposta erariale di consumo sull'energia elettrica<BR>2807 - Addizionale energia elettrica D.L. 28.11.88, n. 511<BR>2808 - Addizionale energia elettrica D.L. 30.9.89, n. 332<BR>2809 - Accisa gas metano autotrazione<BR>2810 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 30.09.89<BR>2811 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L.28.11.88, n.511<BR>2812 - Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. - Contrassegni di Stato<BR>2813 - Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo<BR>2814 - Accisa sul gas metano per combustione<BR>2815 - Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica<BR>2816 - Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume<BR>2817 - Tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto<BR>2818 - Entrate accise eventuali e diverse<BR>2819 - Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume<BR>2836 - Accisa sull'energia elettrica (Dlgs 504/1995,modificato dal Dlgs 26/2007) consumata nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia<BR>2837 - Accisa sul gasolio per uso autotrazione, immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario - Legge n. 244/2007, art. 1, c. 298<BR>2845 - Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. h, D.Lgs. 504/1995<BR>2846 - Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. a, D.Lgs. 504/1995<BR>2847 - Accisa sull'alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. d, D.Lgs. 504/1995</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><BR>&nbsp;18 marzo 2010 <BR>&nbsp;</P>
<P>RAVVEDIMENTO - IMPOSTE E RITENUTE <BR>Regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati, o effettuati in misura insufficiente, entro il 16 febbraio 2010. Il versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 2,5%, va effettuato con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.<BR>Codici tributo: <BR>1989 - Interessi sul ravvedimento – Irpef<BR>1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires<BR>1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA<BR>1993 - Interessi sul ravvedimento – Irap<BR>1994 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale<BR>1998 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all'IRPEF - Autotassazione - art. 13 D.Lgs. N. 472 del 18/12/1997<BR>8901 - Sanzione pecuniaria IRPEF<BR>8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF<BR>8904 - Sanzione pecuniaria IVA<BR>8906 - Sanzione pecuniaria sostituti di imposta<BR>8907 - Sanzione pecuniaria Irap<BR>8918 - IRES - Sanzione pecuniaria<BR>8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><BR>&nbsp;<BR>&nbsp;30 marzo 2010 <BR>&nbsp;</P>
<P>IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE <BR>Versamento con Modello F23, da parte dei titolari di contratti di locazione, dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/3/2010<BR>Codici tributo: <BR>107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo<BR>108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici<BR>112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive<BR>114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)<BR>115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><BR>&nbsp;31 marzo 2010 <BR>&nbsp;</P>
<P>IMPOSTA COMUNALE SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI <BR>Versamento, da parte dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni, della seconda rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni, mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune o al suo Concessionario presso le Agenzie Postali</P>
<P>IVA - ENTI NON COMMERCIALI <BR>Versamento, da parte degli enti non commerciali, dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di febbraio 2010, da effettuare con Modello F24 cartaceo<BR>Codici tributo: <BR>6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</P>
<P>PRESENTAZIONE MODELLO 'COMUNICAZIONE PER RICEZIONE DATI 730' <BR>Presentazione mediante invio telematico, da parte dei sostituti d’imposta, del modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate", per ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati</P>
<P>PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE TONNAGE TAX <BR>Presentazione, mediante invio telematico, della comunicazione relativa al regime di "tonnage tax" da parte delle imprese marittime ed intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni</P>
<P>IMPOSTA SU PREMI E ACCESSORI<BR>Versamento con Modello F23 , da parte delle imprese di assicurazione, dell'imposta dovuta su premi ed accessori incassati nel mese di febbraio 2010 e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio 2010<BR>Codici tributo: <BR>527T - Imposta sulle assicurazioni<BR>528T - Aumento aliquota imposta sulle assicurazioni</P>
<P>COMUNICAZIONE VARIAZIONE DARI RILEVANTI AI FINI FISCALI - MODELLO EAS <BR>Comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte degli enti associativi, della variazione dei dati rilevanti ai fini fiscali, indicati nella precedente dichiarazione<BR>Come: La comunicazione deve essere inviata con modalità telematiche utilizzando il modello EAS, disponibile sul sito web dell'Agenzia delle entrate</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/03/15/SCADENZE_FISCALI_MARZO_2010</link><pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/03/15/SCADENZE_FISCALI_MARZO_2010</guid></item><item><title>Cassa dei ragionieri, immobili a disposizione per commercialisti aquilani</title><description><![CDATA[<P align=justify><STRONG>L’AQUILA, &nbsp;13 Marzo 2010 - &nbsp;</STRONG>La cassa nazionale di previdenza dei ragionieri, presieduta da <B>Paolo Saltarelli</B>, ospiterà nelle proprie strutture i commercialisti colpiti dal sisma. La soluzione è stata individuata in un incontro alla presenza dei consiglieri d’amministrazione <B>Massimo Ivone</B> e <B>Raffaele Grimaldi</B>, che è anche amministratore delegato di Prévira, società di gestione immobiliare dell’istituto. All’incontro erano presenti anche <B>Lelio Cucchiella</B>, vicepresidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili dell’Aquila, e <B>Pino Broccolini</B> delegato Cnpr Teramo e L’Aquila. La visita è avvenuta in un immobile che ospita la direzione provinciale e regionale del Lavoro. I commercialisti che hanno fatto richiesta alla Cassa potranno operare negli immobili di proprietà dell’istituto. </P>
<P align=justify>&nbsp;</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/03/13/Cassa_dei_ragionieri,_immobili_a_disposizione_per_commercialisti_aquilani</link><pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/03/13/Cassa_dei_ragionieri,_immobili_a_disposizione_per_commercialisti_aquilani</guid></item><item><title>Firmata l'Ordinanza n.3857 con ulteriori disposizioni per il terremoto in Abruzzo</title><description><![CDATA[<P align=justify>Il 10 marzo 2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato <STRONG>l'Ordinanza n.3857</STRONG> (in allegato)&nbsp;&nbsp;che contiene ulteriori disposizioni per i comuni abruzzesi colpiti dal terremoto del 6 aprile.</P>
<P align=justify><STRONG>Contributo di solidarietà</STRONG> per le famiglie che ospitano nuclei familiari singoli o coppie con abitazione principale E o F e ancora in attesa di collocazione;&nbsp; <STRONG>aumento di 200 euro del contributo di autonoma sistemazione</STRONG>; proroga <STRONG>dell’esenzione dal pedaggio autostradale fino al 31 marzo</STRONG> per i residenti nei comuni del cratere che non sono ancora rientrati nelle proprie abitazioni o che non hanno trovato una sistemazione alternativa nel comune di residenza o in quelli vicini; <STRONG>ricognizione dei Map</STRONG> dell’intero cratere, per l’assegnazione ai sindaci, e conferimento degli stessi a chi è ancora senza casa;nuove disposizioni per la <STRONG>rimozione delle macerie</STRONG> e la <STRONG>realizzazione di un mercato provvisorio</STRONG> in Piazza d'Armi: sono solo alcune delle principali novità contenute nell'ordinanza. (PS)</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/03/12/Firmata_l'Ordinanza_n.3857_con_ulteriori_disposizioni_per_il_terremoto_in_Abruzzo</link><pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/03/12/Firmata_l'Ordinanza_n.3857_con_ulteriori_disposizioni_per_il_terremoto_in_Abruzzo</guid></item><item><title>Rassegna stampa fiscale del 12 marzo 2010</title><description><![CDATA[<P align=justify>Scudo fiscale, frontalieri scoperti sugli interessi <BR>&nbsp;<BR>Maurizio Bonazzi - Italia Oggi - pag. 21 <BR>I lavoratori frontalieri che si ravvedono circa l'omesso adempimento del monitoraggio fiscale sono esposti ad una possibile azione di recupero del fisco sull'Irpef dovuta sugli interessi maturati sui conti correnti esteri negli anni che ancora possono essere oggetto di accertamento fiscale. La legge n. 25/2010 prevede infatti la sanatoria dell'omessa presentazione del quadro RW, ma nulla dice sulla omissione degli interessi percepiti dalle somme depositate nei conti correnti. </P>
<P align=justify><BR>Status dei clienti accertati via web <BR>&nbsp;<BR>Franco Ricca - Italia Oggi - pag. 22 <BR>Anche il web può essere utile per accertare lo status di soggetto passivo del cliente extracomunitario per fatturare la prestazione senza l'addebito dell'imposta. Il fornitore può infatti avvalersi delle informazioni disponibili in rete. Questa indicazione è contenuta nella proposta di regolamento n. 672 approvata dalla Commissione europea il 17 dicembre 2009. </P>
<P align=justify><BR>Acquisti intra Ue, maggiore elasticità per le detrazioni <BR>&nbsp;<BR>Debora Alberici - Italia Oggi - pag. 22 <BR>La Cassazione, con la sentenza n. 5753 del 10 marzo 2010, ha raccomandato maggiore elasticità per le detrazioni Iva negli acquisti intra Ue. Hanno infatti diritto al beneficio fiscale le aziende che, pur facendo acquisti 'inusuali' rispetto all'oggetto sociale, abbiano ricevuto una licenza comunale che comprende anche quelle operazioni. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Iva sugli acquisti sempre detraibile' – pag. 31) </P>
<P align=justify><BR>Hsbc, sulla graticola in 24 mila <BR>&nbsp;<BR>Gabriele Frontoni - Italia Oggi - pag. 23 <BR>Ammonta a 24 mila il numero di dati rubati alla filiale ginevrina di Hsbc e ceduti alla Francia. Ben 21 mila in più rispetto ai 3 mila nominativi di evasori fiscali ipotizzati inizialmente. La conferma è arrivata ieri dalla stessa banca che ha deciso di fare chiarezza su un episodio che rischia di compromettere le relazioni diplomatiche tra Berna e Parigi. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Sono 24mila i nomi rubati nella filiale svizzera di Hsbc' - pag. 31) </P>
<P align=justify><BR>Nel modello Intra gli estremi dell'autofattura del committente <BR>&nbsp;<BR>Gian Paolo Tosoni - II Sole 24 Ore - pag. 31 <BR>Entrano a regime i modelli Intrastat. I contribuenti che hanno superato la soglia di 50mila euro nel mese di gennaio devono inviare online il modello Intra mensile relativo al mese di febbraio entro il 25 marzo, oppure consegnare agli uffici doganali entro il 20 marzo gli elenchi in formato elettronico. Gli stessi soggetti dovranno altresì inviare entro il 20 o 26 aprile il modello Intra trimestrale relativo al solo mese di gennaio unitamente al modello Intra mensile relativo al mese di marzo. Nel modello Intra vanno riportati gli estremi dell'autofattura emessa dal committente nazionale. </P>
<P align=justify><BR>Per il '730' traguardo al 30 aprile <BR>&nbsp;<BR>- II Sole 24 Ore - pag. 32 <BR>Entro il 30 aprile chi ha come sostituto d'imposta l'Inpdap deve presentare il modello 730/2010 per la dichiarazione relativa ai redditi 2009. Lo ricorda l'istituto di previdenza dei dipendenti della pubblica amministrazione nella nota n. 1/2010. </P>
<P align=justify><BR>Test sui benefici delle cooperative <BR>&nbsp;<BR>Fe.Mi. - II Sole 24 Ore - pag. 35 <BR>La Corte di Cassazione ha girato alla Corte di giustizia Ue il compito di decidere se le esenzioni fiscali previste a favore delle cooperative a mutualità prevalente sono legittime. Il tribunale di Lussemburgo dovrà inoltre verificare se la scelta della forma cooperativa può costituire abuso di diritto.<BR>&nbsp;</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/03/12/Rassegna_stampa_fiscale_del_12_marzo_2010</link><pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/03/12/Rassegna_stampa_fiscale_del_12_marzo_2010</guid></item><item><title>Rassegna stampa legale del 12 marzo 2010</title><description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%" align=center>
<TBODY>
<TR>
<TD class=testodata vAlign=top align=right>
<P align=justify>Venerdì, 12 Marzo , 2010</P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna height=20 vAlign=top>
<P align=justify>La Cassazione: via i clandestini anche se il figli frequentano la scuola</P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna height=1 vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif>
<P align=justify><IMG src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1 height=1></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Fabrizio Caccia - Corriere della Sera - pag. 12</P></TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Gli immigrati irregolari vanno espulsi dal territorio nazionale anche se i loro figli frequentano con profitto le nostre scuole dell'obbligo e 'che qui abbiano intrecciato stabili amicizie'. Lo ha deciso ieri la prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5856 respingendo il ricorso di un clandestino albanese. Per i giudici di via Cavour l'allontanamento non provocherebbe 'un trauma sentimentale' e un calo nel rendimento scolastico dei minori. (Ved. anche la Repubblica: 'I clandestini vanno espulsi anche se hanno figli a scuola' – pag. 20; Il Sole 24 Ore: 'Via i clandestini con figli a scuola' – pag. 20 e Italia Oggi: 'Clandestini espulsi' – pag. 20) <BR><BR></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna height=20 vAlign=top>
<P align=justify>Accordo sull'arbitrato, no della Cgil</P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna height=1 vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif>
<P align=justify><IMG src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1 height=1></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Enr.Ma. - Corriere della Sera - pag. 34</P></TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Ieri tutte le associazioni imprenditoriali e i sindacati, tranne la Cigl e la Lega delle cooperative, hanno sottoscritto una dichiarazione comune al Ministero del Lavoro in base alla quale le controversie riguardanti i licenziamenti non potranno entrare nelle clausole compromissorie firmate con il contratto di assunzione. Ciò significa che al momento dell'assunzione non si potrà chiedere al lavoratore di impegnarsi a ricorrere all'arbitro privato anziché al giudice in caso di licenziamento. (Ved. anche la Repubblica: 'Niente arbitrato per l'articolo 18 Oggi sciopero generale della Cgil' – pag. 39; Il Sole 24 Ore: 'Avviso comune sull'arbitrato' – pag. 5 e Italia Oggi: 'Sprint all'arbitrato' – pag. 27) <BR><BR></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna height=20 vAlign=top>
<P align=justify>Il clan risarcisce le imprese</P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna height=1 vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif>
<P align=justify><IMG src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1 height=1></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Roberto Galullo - II Sole 24 Ore - pag. 21</P></TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Per la prima volta in Calabria una cosca della 'ndrangheta pagherà i danni alla Confindustria locale. Il tribunale di Castrovillari, con la sentenza di primo grado emessa il 2 marzo, ha riconosciuto il risarcimento di 20mila euro a Confindustria Calabria che si era costituita parte civile nel processo che ha condannato 38 persone accusate a vario titolo di associazione 'ndranghetistica, usura, estorsione, incendio, spaccio di droga e partecipazione ad associazione armata volta al narcotraffico. <BR><BR></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna height=20 vAlign=top>
<P align=justify>Assegno fino alla pensione per chi chiude il negozio</P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna height=1 vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif>
<P align=justify><IMG src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1 height=1></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Sergio D'Onofrio - II Sole 24 Ore - pag. 32</P></TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Il Collegato lavoro conferma l'indennità ai piccoli commercianti costretti a chiudere a causa della crisi. Questi potranno contare su un assegno mensile pari alla pensione minima dell'Inps. Il beneficio non graverà sulle casse dello Stato ma sui soggetti in attività che verseranno per un anno in più un contributo aggiuntivo dello 0,09% del reddito dichiarato ai fini previdenziali. Per usufruire della misura gli interessati devono avere nel periodo 2009-2011 un'età minima di 62 anni se uomini e di 57 se donne. <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna height=20 vAlign=top>
<P align=justify>Negli appalti l'arbitrato preceduto dalla conciliazione</P></TD></TR>
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<P align=justify><IMG src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1 height=1></P></TD></TR>
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<P align=justify>V.Uv. - II Sole 24 Ore - pag. 32</P></TD></TR>
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<P align=justify>Arriva oggi in Consiglio dei Ministri il decreto di riforma delle liti negli appalti. Si tratta dell'ultimo passaggio per recepire la cosiddetta direttiva ricorsi (la 2007/66) che impone a tutte le amministrazioni pubbliche un periodo di stop tra l'aggiudicazione di una gara e la firma del contratto. Un lasso di tempo che l'Italia ha fissato in 35 giorni, uguali per tutti i contratti di lavori pubblici, servizi e forniture. Il decreto legislativo prevede poi che in caso di liti prima di arrivare all'arbitrato le imprese e le amministrazioni dovranno obbligatoriamente tentare la conciliazione attraverso l'accordo bonario. <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna height=20 vAlign=top>
<P align=justify>La condotta limita la riparazione</P></TD></TR>
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<P align=justify><IMG src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1 height=1></P></TD></TR>
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<P align=justify>Alessandro Galimberti - II Sole 24 Ore - pag. 33</P></TD></TR>
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<P align=justify>Nel liquidare la 'ingiusta detenzione' il giudice deve valutare il comportamento del detenuto prima dell'arresto e quello posto in essere durante le indagini e il processo. Due sentenze della Quarta sezione penale della Cassazione (9978 e 9986 del 2010 depositate ieri) tornano a delineare i presupposti e i limiti per l'equa riparazione. <BR><BR></P></TD></TR>
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<P align=justify>Per gli avvocati la scommessa della 'flessibilità creativa'</P></TD></TR>
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<P align=justify><IMG src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1 height=1></P></TD></TR>
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<P align=justify>Patrizia Maciocchi - II Sole 24 Ore - pag. 33</P></TD></TR>
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<P align=justify>Dal V congresso di formazione del Cnf emerge che per una maggior tutela dei diritti l'avvocato deve staccarsi dalla rigidità dei codici e avvicinarsi alla flessibilità della giurisprudenza, ad un modello di 'legale creativo'. <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna height=20 vAlign=top>
<P align=justify>Stop alle vendite collegate di banda larga e telefono</P></TD></TR>
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<P align=justify><IMG src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1 height=1></P></TD></TR>
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<P align=justify>Marina Castellaneta - II Sole 24 Ore - pag. 35</P></TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>La Corte di giustizia Ue, con la sentenza di ieri (causa C-522/08) ha chiarito che le norme nazionali che impediscono agli operatori di subordinare la conclusione di contratti di fornitura di servizi di accesso a internet a banda larga alla stipula di contratti telefonici sono compatibili con il diritto comunitario. Per la Corte questa normativa mira a tutelare i consumatori e non è in contrasto con la direttiva 2002/22. <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna height=20 vAlign=top>
<P align=justify>Pusher dilettante con sconto</P></TD></TR>
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<P align=justify><IMG src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1 height=1></P></TD></TR>
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<P align=justify>Debora Alberici - Italia Oggi - pag. 20</P></TD></TR>
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<P align=justify>E' legittimo lo sconto di pena previsto dalla legge in favore dei pusher dilettanti, anche se chi ha comprato la sostanza stupefacente è poi morto in seguito all'assunzione. Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 10022 di ieri, ha accolto il ricorso di due piccoli spacciatori. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Spaccio 'attenuato' anche se muore il compratore' – pag. 33) <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna height=20 vAlign=top>
<P align=justify>Tutela condizionata sui format tv</P></TD></TR>
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<P align=justify><IMG src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1 height=1></P></TD></TR>
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<P align=justify>Federico Unnia - Italia Oggi - pag. 24</P></TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>In assenza di riferimenti normativi la Corte di Cassazione fa proprie le definizioni della Siae sul concetto di format. Occorre il requisito di creatività e originalità delle idee. Nessuna tutela può essere accordata solo al titolo dei programmi proposti. Sono questi alcuni dei principi contenuti nella sentenza della Prima sezione della Corte di Cassazione n. 3817 emessa lo scorso 17 febbraio 2010. <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna height=20 vAlign=top>
<P align=justify>Logo, la forma vince</P></TD></TR>
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<P align=justify><IMG src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1 height=1></P></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Vincenzo Jandoli - Italia Oggi - pag. 25</P></TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>La validità formale di un marchio è un requisito sufficiente e necessario per il Tribunale Penale ai fini della concessione di un provvedimento di perquisizione e di sequestro che non deve verificare se il marchio sia stato registrato illegittimamente. Lo ha ribadito Assonime nella circolare n. 9/2010 di commento all'ordinanza della Cassazione n. 4217 del 2 febbraio 2010. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Interventi cautelari più attenti sui marchi' – pag. 33) <BR><BR></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna height=20 vAlign=top>
<P align=justify>Degenza co.co.pro., spettano 20,20 euro</P></TD></TR>
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<P align=justify><IMG src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1 height=1></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Daniele Cirioli - Italia Oggi - pag. 27</P></TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>L'Inps, nella circolare n. 37/2010, ha reso noto che quest'anno l'indennità giornaliera per degenza ospedaliera delle co.co.co. è pari a 20,20 euro. L'Istituto di previdenza ha inoltre fornito un vademecum con le retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle indennità di malattia, maternità e tubercolosi. <BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/03/12/Rassegna_stampa_legale_del_12_marzo_2010</link><pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/03/12/Rassegna_stampa_legale_del_12_marzo_2010</guid></item><item><title>Novit&#224; in tema di mediazione civile</title><description><![CDATA[<P>In allegato, l'informativa emessa dal Cndcec relativa alle ultime <STRONG>novità in tema di mediazione civile</STRONG>.</P>
<P>L'Ufficio stampa</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/02/24/Novità_in_tema_di_mediazione_civile</link><pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/02/24/Novità_in_tema_di_mediazione_civile</guid></item><item><title>Il modello check list per compensazione IVA</title><description><![CDATA[<P>In allegato, il modello check list per compensazione IVA, approvato dalla commissione di studio "IVA e indirette" del <STRONG>Cndcec</STRONG>, finalizzato ad agevolare i dottori commercialisti e gli esperti contabili nella predisposizione della check list per la compensazione IVA.</P>
<P>L'Ufficio stampa</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/02/19/Il_modello_check_list_per_compensazione_IVA</link><pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/02/19/Il_modello_check_list_per_compensazione_IVA</guid></item><item><title>Brevi note in materia di consulenza tecnica d'ufficio: le novit&#224; del nuovo codice di procedura civile</title><description><![CDATA[<P>Il Presidente dell'Odcec, <STRONG>Vincenzo Merlini</STRONG>, informa che il Cndcec ha approvato il documento "Brevi note in materia di consulenza tecnica d'ufficio: le novità del nuovo codice di procedura civile", elaborato dalla commissione "Consulenza Tecnica d'ufficio". </P>
<P>In allegato, il suddetto documento.</P>
<P>L'Ufficio stampa</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/02/19/Brevi_note_in_materia_di_consulenza_tecnica_d'ufficio:_le_novità_del_nuovo_codice_di_procedura_civile</link><pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/02/19/Brevi_note_in_materia_di_consulenza_tecnica_d'ufficio:_le_novità_del_nuovo_codice_di_procedura_civile</guid></item><item><title>Eventi formativi: al via i corsi per conciliatori professionisti</title><description><![CDATA[<P>In allegato, la brochure relativa ai corsi per conciliatori professionisti che si svolgeranno presso gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lanciano e Chieti. Le iscrizioni sono a numero chiuso. </P>
<P>Per informazioni rivolgersi ai responsabili del corso:<BR>DOTT. MARCO CARBONE 335.82.49.954 - DOTT. LEONARDO FUINA 349.75.63.950<BR>SEDE ADR NETWORK Tel. 06.688.91.430 – e-mail: <A href="mailto:formazione@adrnetwork.it">formazione@adrnetwork.it</A><BR>Oppure collegarsi al sito: <A href="http://www.adrnetwork.it">www.adrnetwork.it</A></P>
<P>L'Ufficio stampa</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><BR>&nbsp;</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/02/13/Eventi_formativi:_al_via_i_corsi_per_conciliatori_professionisti</link><pubDate>Sat, 13 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/02/13/Eventi_formativi:_al_via_i_corsi_per_conciliatori_professionisti</guid></item><item><title>Commercialisti, non applicare gli studi di settore alle professioniste per i due anni della maternit&#224;</title><description><![CDATA[<SPAN lang="">
<P align=justify><BR>Non applicare gli accertamenti basati sugli studi di settore alle professioniste per l’anno della maternità e per quello successivo, in quanto si tratta di un periodo di “non normale attività”. E’ la proposta formulata dal comitato pari opportunità del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili. I commercialisti avanzano la richiesta all’Agenzia delle Entrate, cui chiedono di prevedere questa disposizione già nella imminente stesura delle istruzioni per le dichiarazioni dei redditi.<BR>Secondo i commercialisti, la misura dovrebbe riguardare le professioniste che si trovano nell’anno della gravidanza e del puerperio e in quello successivo. All’anno della gravidanza e del puerperio andrebbero inoltre assimilate anche le interruzioni della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese, le adozioni o gli affidamenti in preadozione di bambino di età non superiore ad anni 12 per adozione nazionale e ad anni 18 per quella internazionale all'atto dell'ingresso nel nuovo nucleo familiare, l’aborto spontaneo o terapeutico non prima del terzo mese di gravidanza.<BR>“La nostra proposta – afferma <STRONG>Giulia Pusterla</STRONG>, consigliere nazionale dei commercialisti delegata alle pari opportunità - punta ad eliminare una evidente ingiustizia. Per le libere professioniste la produzione del reddito è intimamente legata alla reale possibilità di svolgere la professione. Accertare il loro reddito in base agli studi di settore anche in anni, come i due della maternità, nei quali il normale e pieno svolgimento dell’attività professionale è oggettivamente estremamente difficoltoso e procura una conseguente contrazione dei ricavi, è un’anomalia cui porre rimedio”.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>Fonte: Cndcec</P></SPAN>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/02/09/Commercialisti,_non_applicare_gli_studi_di_settore_alle_professioniste_per_i_due_anni_della_maternità</link><pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/02/09/Commercialisti,_non_applicare_gli_studi_di_settore_alle_professioniste_per_i_due_anni_della_maternità</guid></item><item><title>Scadenze fiscali febbraio 2010</title><description><![CDATA[<P>Nella sezione "scadenze fiscali" sono state inserite tutte le scadenze fiscali, di seguito riportate, &nbsp;relative al mese in corso.</P>
<P>L'Ufficio stampa</P>
<P>&nbsp;</P>
<P align=justify><STRONG>1 febbraio 2010</STRONG><BR>IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE <BR>Versamento, da parte dei titolari di contratti locazione, dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/01/2010, da effettuare con Modello F23 <BR>Codici tributo: <BR>107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo<BR>108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici<BR>112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive<BR>114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)<BR>115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità</P>
<P align=justify>PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT <BR>Presentazione, da parte degli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale, degli elenchi intrastat delle cessioni intracomunitarie effettuate nel quarto trimestre 2009 (operatori trimestrali), da effettuare con raccomandata, invio telematico o presentazione diretta presso gli uffici doganali. La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell’Electronic Data Interchange (EDI)</P>
<P align=justify>TASSA ANNUALE DI CONCESSIONI REGIONALI <BR>Versamento della Tassa Annuale di Concessioni Regionali, da effettuare secondo le specifiche modalità previste per le singole Concessioni Regionali</P>
<P align=justify>BOLLO AUTO <BR>Pagamento tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2009 e di ciclomotori, residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi</P>
<P align=justify>TOSAP<BR>Versamento dell'imposta totale o della prima rata sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), da effettuare presso le Agenzie postali con apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune o alla Provincia nonché con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva, per i soli Comuni che aderiscono a tale sistema di pagamento<BR>Codici tributo: <BR>3931 - Tassa / canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP)<BR>3932 - Tassa / canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP)</P>
<P align=justify>FATTURAZIONE IMBALLAGGI NON RESTITUITI<BR>Fatturazione, da parte dei soggetti IVA, degli imballaggi non restituiti nel corso dell’anno precedente. La fattura si riferisce a tutti gli imballaggi non restituiti nel corso dell’anno precedente e deve riportare il riferimento al D.M. 11/08/1975</P>
<P align=justify>IMPOSTA SU PREMI E ACCESSORI SU PREMI E ACCESSORI <BR>Versamento, da parte delle imprese di assicurazione, dell'imposta dovuta su premi ed accessori incassati nel mese di dicembre 2009, e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di novembre 2009, da effettuare con Modello F23 <BR>Codici tributo: <BR>527T - Imposta sulle assicurazioni<BR>528T - Aumento aliquota imposta sulle assicurazioni</P>
<P align=justify>DENUNCIA DELLE VARIAZIONI DEL REDDITO DOMINICALE <BR>Denuncia delle variazioni del reddito dominicale da parte dei titolari di reddito dei terreni, da presentare all'Agenzia del territorio</P>
<P align=justify>TASSA ANNUALE CONCESSIONI GOVERNATIVE <BR>Versamento della tassa annuale di Concessioni Governative, da effettuare con Modello F23 o bollettino di conto corrente postale<BR>Codici tributo: <BR>711T - Tasse sulle CC.GG. escluse quelle per porto d'armi<BR>742T - Tasse CC.GG. per porto d'armi<BR>746T - Tasse CC.GG. per porto d'armi - Addizionale</P>
<P align=justify>TASSA FISSA PER MEZZI DI TRASPORTO <BR>Pagamento della tassa fissa da parte dei proprietari di mezzi di trasporto soggetti a tasse fisse (roulottes, carrelli e targhe prova) e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, da effettuare con bollettino di conto corrente postale, o presso glii uffici dell'ACI, le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto</P>
<P align=justify>IMPOSTA COMUNALE SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI <BR>Versamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni in un'unica soluzione o come 1^ rata trimestrale per l'anno 2010, da effettuare con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune o al suo Concessionario presso le Agenzie Postali</P>
<P align=justify>PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT DI CESSIONI E ACQUISTI INTRACOMUNITARI<BR>Presentazione, da parte degli operatori intracomunitari con obbligo annuale, degli elenchi intrastat delle cessioni e degli acquisti intracomunitari effettuati nell'anno 2009 (operatori annuali), da effettuare mediante raccomandata, invio telematico o presentazione diretta presso gli uffici doganali. La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell’Electronic Data Interchange (EDI)</P>
<P align=justify>CONTRIBUTO REVISORI CONTABILI <BR>Versamento, da parte dei revisori contabili, del contributo annuo obbligatorio per il 2010, da effettuare con bollettino di conto corrente postale</P>
<P align=justify>ABBONAMENTO RADIO TV <BR>Versamento, da parte dei titolari di abbonamento alla radio o alla televisione,del canone annuale o della rata trimestrale o semestrale</P>
<P align=justify>IVA ACQUISTI INTRACOMUNITARI<BR>Versamento, da parte degli enti non commerciali, dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di dicembre 2009, da effettuare mediante </P>
<P align=justify><STRONG>5 febbraio 2010</STRONG></P>
<P align=justify>AUMENTO DI CAPITALE PER USUFRUIRE DELLA DEDUZIONE QUINQUENNALE<BR>Termine ultimo per effettuare, da parte dei soci persone fisiche di società di capitali o di società di persone, gli aumenti di capitale, nel limite massimo di 500.000 euro, al fine di usufruire della deduzione quinquiennale dal reddito pari al 3% dell'incremento di capitale.Per l'aumento di capitale è necessario l'intervento del notaio per la redazione della delibera di assemblea straordinaria. Sono inoltre previsti altri adempimenti variabili a seconda del tipo di conferimento.</P>
<P align=justify><STRONG>9 febbraio 2010</STRONG></P>
<P align=justify>IMPOSTA DI BOLLO SU ASSEGNI CIRCOLARI <BR>Versamento in modo virtuale, da parte di banche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari, dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari in circolazione alla fine del 4° trimestre 2009, da effettuare con Modello F23 <BR>Codici tributo: <BR>456T - Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa</P>
<P align=justify><STRONG>15 febbraio 2010</STRONG></P>
<P align=justify>EMISSIONE E REGISTRAZIONE FATTURE DIFFERITE <BR>Emissione e registrazione, da parte dei soggetti IVA, delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa</P>
<P align=justify>REGISTRAZIONE OPERAZIONI MESE PRECEDENTE <BR>Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente da parte dei soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati. La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale</P>
<P align=justify><STRONG>16 febbraio 2010</STRONG></P>
<P align=justify>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <BR>Versamento in unica soluzione, da parte dei sostituti d’imposta,dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</P>
<P align=justify>ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta, della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Sostituti d'imposta</P>
<P align=justify>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <BR>Versamento, da parte dei sostituti d’imposta,della rata dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</P>
<P align=justify>ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF <BR>Versamento in unica soluzione, da parte dei sostituti d’imposta, dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Sostituti d'imposta</P>
<P align=justify><STRONG>17 febbraio 2010</STRONG></P>
<P align=justify>RAVVEDIMENTO - IMPOSTE E RITENUTE <BR>Regolarizzazione, da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati, o effettuati in misura insufficiente, entro il 18 gennaio 2010. Il versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 2,5%, va effettuata con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.<BR>Codici tributo: <BR>1989 - Interessi sul ravvedimento – Irpef<BR>1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires<BR>1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA<BR>1993 - Interessi sul ravvedimento – Irap<BR>1994 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale<BR>1998 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all'IRPEF - Autotassazione - art. 13 D.Lgs. N. 472 del 18/12/1997<BR>8901 - Sanzione pecuniaria IRPEF<BR>8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef<BR>8904 - Sanzione pecuniaria IVA<BR>8906 - Sanzione pecuniaria sostituti di imposta<BR>8907 - Sanzione pecuniaria Irap<BR>8918 - IRES - Sanzione pecuniaria<BR>8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/02/01/Scadenze_fiscali_febbraio_2010</link><pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/02/01/Scadenze_fiscali_febbraio_2010</guid></item><item><title>Assemblea dei Presidenti, Siciliotti fa un bilancio politico dell'attivit&#224; del 2009</title><description><![CDATA[<P align=justify>Alla presenza dei rappresentanti di quasi 120 Ordini territoriali, il presidente del Consiglio nazionale ha riassunto i principali temi politici affrontanti nel 2009 e ha anticipato i punti su cui ci si concentrerà nel 2010. Riflettori puntati su <STRONG>riforma delle professioni, mediazione e conciliazione, comunicazione, fisco, controllo dei conti.</STRONG> Sul decreto sulla revisione, Siciliotti ha affermato che contiene luci ed ombre, ma che, complessivamente, "su questo tema c'è stata una mancanza di coraggio e di chiarezza da parte dell'esecutivo". Tra gli elementi positivi presenti nel decreto, Siciliotti ha evidenziato le importanti novità che introducono l'obbligo del collegio sindacale per le srl che consolidano e per quelle che controllano altri soggetti tenuti alla nomina dei sindaci, la possibilità per chiunque di denunciare al tribunale la mancata nomina da parte di soggetti a ciò obbligati e l'affidamento dell'incarico di revisione su proposta motivata del collegio sindacale nelle spa non quotate. "Ciò nonostante - ha affermato - quel testo è in alcuni punti ambiguo ed è un risultato non pari alle nostre aspettative. Ma in vista degli appositi regolamenti su tenuta del registro e casi di equipollenza per l'esame di accesso e per la formazione obbligatoria - ha proseguito - non abbasseremo la guardia". L'assemblea è stata aperta da un commosso ricordo di Liberato Passarelli, il presidente dell'ordine di Castrovillari barbaramente assassinato lo scorso dicembre.</P>
<P align=justify>Fonte: Cndcec</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/01/28/Assemblea_dei_Presidenti,_Siciliotti_fa_un_bilancio_politico_dell'attività_del_2009</link><pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/01/28/Assemblea_dei_Presidenti,_Siciliotti_fa_un_bilancio_politico_dell'attività_del_2009</guid></item><item><title>Convocazione Consiglio dell'Odcec</title><description><![CDATA[Il Presidente,Vincenzo Merlini, rende noto che il <FONT size=3 face="Times New Roman">Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di L’Aquila è convocato per il giorno <STRONG>22 Gennaio (venerdì), alle ore 10,00</STRONG> presso la sede provvisoria di Via Rocco Carabba Piazzale Meridiana in L’Aquila, con il seguente Ordine del Giorno:</FONT>&nbsp;<BR>
<UL>
<OL type=1>
<LI><FONT size=3 face="Times New Roman">Lettura e Approvazione Verbale precedente;</FONT></LI>
<LI><FONT size=3 face="Times New Roman">Designazione due Professionisti ad integrare il Nucleo di Valutazione istituito presso Prefettura dell’Aquila;</FONT></LI>
<LI><FONT size=3 face="Times New Roman">Nominativi Commissione assistenza gratuita 2010;</FONT></LI>
<LI><FONT size=3 face="Times New Roman">Liquidazione parcelle;</FONT></LI>
<LI><FONT size=3 face="Times New Roman">Formazione Continua;</FONT></LI>
<LI><FONT size=3 face="Times New Roman">Quote associative anno 2010;</FONT></LI>
<LI><FONT size=3 face="Times New Roman">Comitato Pari Opportunità;</FONT></LI>
<LI><FONT size=3 face="Times New Roman">Questionario CNDCEC;</FONT></LI>
<LI><FONT size=3 face="Times New Roman">Richieste rimborso quota iscrizione anno 2009;</FONT></LI>
<LI><FONT size=3 face="Times New Roman">Richiesta Trasferimento all’Albo da ODCEC di Roma Dott. Coluzzi;</FONT></LI>
<LI><FONT size=3 face="Times New Roman">Certificati compimento Tirocinio;</FONT></LI>
<LI><FONT size=3 face="Times New Roman">Richiesta duplicato Libretto Dott.ssa Giuliani;</FONT></LI>
<LI><FONT size=3 face="Times New Roman">Varie ed eventuali.</FONT></LI></OL></UL>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/01/19/Convocazione_Consiglio_dell'Odcec</link><pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/01/19/Convocazione_Consiglio_dell'Odcec</guid></item><item><title>Solidariet&#224; alla giornalista Rai, Daniela Senepa, oggetto di minacce di morte</title><description><![CDATA[<P align=justify>L'Ufficio Stampa dell'Odcec esprime viva solidarietà e piena vicinanza alla giornalista della redazione regionale Rai, <STRONG>Daniela Senepa, </STRONG>oggetto di un'anonima minaccia di morte. Da colleghi e cittadini auspichiamo&nbsp; che le forze dell’ordine individuino al più presto l’autore dell’intimidazione.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>L'ufficio stampa</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/01/15/Solidarietà_alla_giornalista_Rai,_Daniela_Senepa,_oggetto_di_minacce_di_morte</link><pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/01/15/Solidarietà_alla_giornalista_Rai,_Daniela_Senepa,_oggetto_di_minacce_di_morte</guid></item><item><title>Abruzzo: attivo il servizio CIVIS dell'Agenzia delle Entrate</title><description><![CDATA[<br><div align="justify">Il servizio <b><i>CIVIS </i></b>sarà operativo anche in Abruzzo a partire dal 14 gennaio 2010. Si tratta di un nuovo canale web dedicato agli intermediari per l’assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e sugli avvisi telematici emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali. Obiettivo: ridurre gli spostamenti ed i tempi di lavoro, con reciproci vantaggi per l’Agenzia delle Entrate, i professionisti coinvolti e, conseguentemente, per i cittadini.<br><i><b>CIVIS</b></i> consentirà agli intermediari di effettuare via web le stesse operazioni che effettuerebbe presso un front-office dell’Agenzia delle Entrate. Tramite il canale Entratel essi potranno chiedere assistenza per le comunicazioni di irregolarità relative agli anni d’imposta 2006 e successivi, emesse ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 600/73 e dell’art. 54 bis del DPR 633/72, riguardanti Unico PF e 770.Tramite il canale dedicato la richiesta di assistenza, formulata via web, verrà assegnata per la lavorazione ad un operatore di un ufficio disponibile. Il professionista riceverà l’esito della lavorazione via e-mail. Solo per i casi più complessi è prevista il trattamento della pratica dall’ufficio territorialmente competente, ma la Direzione Regionale delle Entrate ha promosso alcuni protocolli di intesa per favorirne la diffusione.<br><br>Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento può essere contattato l'Ufficio gestione tributi al numero 0862 648246.<br><br><br></div>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/01/11/Abruzzo:_attivo_il_servizio_CIVIS_dell'Agenzia_delle_Entrate</link><pubDate>Mon, 11 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/01/11/Abruzzo:_attivo_il_servizio_CIVIS_dell'Agenzia_delle_Entrate</guid></item><item><title>CNPADC: contribuzione integrativa al 4</title><description><![CDATA[<P align=justify>Il CNPADC comunica che con delibera del 04/02/2009, l’Assemblea dei delegati della Cassa Nazionale di previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ha ritenuto opportuno confermare la misura del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini dell’IVA, a titolo di contribuzione integrativa anche per gli anni 2010 e 2011. Pertanto, scrive il CNPADC in una nota – “per i suddetti anni, i Dottori Commercialisti continueranno ad addebitare in fattura detta percentuale ai fini della rivalsa presso la clientela. I Ministeri Vigilanti hanno approvato la suddetta delibera con effetto per gli anni 2010 e 2011”. Per eventuali informazioni è disponibile il numero verde 800 545 130 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 14.15 alle 16.15 ed il venerdì dalle 8.30 alle 13.45.</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/01/11/CNPADC:_contribuzione_integrativa_al_4%</link><pubDate>Mon, 11 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2010/01/11/CNPADC:_contribuzione_integrativa_al_4%</guid></item><item><title>Auguri di Buone Feste dal Consiglio dell'Ordine</title><description><![CDATA[Il presidente, <STRONG>Vincenzo Merlini,</STRONG> ed i componenti il Consiglio, augurano a tutti gli iscritti buone feste ed un sereno 2010.]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/12/23/Auguri_di_Buone_Feste_dal_Consiglio_dell'Ordine</link><pubDate>Wed, 23 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/12/23/Auguri_di_Buone_Feste_dal_Consiglio_dell'Ordine</guid></item><item><title>Siglato protocollo d'intesa tra Dipartimento Protezione Civile e Odcec di L'Aquila</title><description><![CDATA[<P align=justify>Il presidente, <STRONG>Vincenzo Merlini,</STRONG> ha&nbsp;firmato stamane un protocollo d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile relativo alle prestazioni professionali per le perizieche che saranno effettuate sulle opere pubbliche e private danneggiate dal terremoto del 6 aprile. In allegato, il protocollod'intesa.</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/12/16/Siglato_protocollo_d'intesa_tra_Dipartimento_Protezione_Civile_e_Odcec_di_L'Aquila</link><pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/12/16/Siglato_protocollo_d'intesa_tra_Dipartimento_Protezione_Civile_e_Odcec_di_L'Aquila</guid></item><item><title>Consiglio dell'Ordine</title><description><![CDATA[<P>Domani, lunedì&nbsp;14 dicembre, il&nbsp;Consiglio dell'Odcec&nbsp;di L'Aquila&nbsp;si riunirà alle ore 15,30 presso la sede provvisoria di Via Rocco Carabba in L'Aquila.</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/12/13/Consiglio_dell'Ordine</link><pubDate>Sun, 13 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/12/13/Consiglio_dell'Ordine</guid></item><item><title>Terremoto: assegnati i fondi della raccolta &quot;Commercialisti per l'Abruzzo&quot;</title><description><![CDATA[<P align=justify>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=410 border=0>
<TBODY>
<TR vAlign=top align=left>
<TD class=primopiano_interna vAlign=top align=left width="100%">
<P align=justify>426mila euro dei 430.898,28 mila euro: è la cifra &nbsp;raccolta attraverso la sottoscrizione "Commercialisti per l'Abruzzo",&nbsp; assegnata ai colleghi dell'Aquila colpiti dal sisma. I criteri per l'assegnazione della restante cifra saranno a breve definiti dal Consiglio nazionale. </P>
<P align=justify>
<P align=justify>I destinatari del contributo di 3000 euro sono stati alla fine 142. Oltre a quelli con studio professionale nella "zona rossa" del capoluogo abruzzese, cui il Consiglio nazionale aveva deciso di assegnare il contributo già nei mesi scorsi, dell'elenco sono entrati a far parte anche altri cento commercialisti i cui studi, anche esterni alla "zona rossa", hanno comunque riportato danni consistenti e che avevano fatto richiesta del contributo all'apposita Task force istituita dal Consiglio nazionale, guidata dal Consigliere nazionale <STRONG>Felice Ruscetta.</STRONG></P>
<P align=justify>"Con l'assegnazione dell'intera cifra raccolta grazie all'iniziativa "Commercialisti per l'Abruzzo" - afferma il presidente del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, Claudio Siciliotti - giunge a compimento lo sforzo messo in campo dal Consiglio nazionale per aiutare i tanti colleghi così provati dagli effetti catastrofici del sisma. Oltre alla raccolta fondi lanciata dal Consiglio, cui hanno aderito con straordinaria partecipazione centinaia di sottoscrittori, abbiamo anche donato all'Ordine dell'Aquila una sede provvisoria. Abbiamo tentato di comunicare con aiuti concreti - conclude Siciliotti - la vicinanza di tutti i commercialisti italiani ai propri colleghi abruzzesi, il cui contributo sarà di certo determinante per la ripresa sociale ed economica di quella sfortunata regione". </P></TD></TR>
<TR>
<TD>&nbsp; </TD></TR>
<TR>
<TD>&nbsp; </TD></TR>
<TR vAlign=top align=left>
<TD class=primopiano_interna vAlign=top align=left width="100%"><A class=primopiano title="" href="http://www.cndcec.it/PORTAL/home/jsp/stream.jsp?f=4106_sapuhszcnl.pdf&amp;l=Elenco dei 142 destinatari del contributo.pdf&amp;p=../../Documenti/" target=_blank>Elenco dei 142 destinatari del contributo</A></TD></TR>
<TR>
<TD>&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=410 border=0>
<TBODY>
<TR vAlign=top align=left>
<TD class=primopiano_interna vAlign=top align=left width="100%"><A class=primopiano title="" href="http://www.cndcec.it/PORTAL/home/jsp/stream.jsp?f=../Documenti/4108_ulscvxgctp.pdf&amp;l=Elenco competo dei sottoscrittori.pdf&amp;p=../../Documenti/" target=_blank>Elenco competo dei sottoscrittori</A></TD></TR></TBODY></TABLE>&nbsp;</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/12/10/Terremoto:_assegnati_i_fondi_della_raccolta_"Commercialisti_per_l'Abruzzo"</link><pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/12/10/Terremoto:_assegnati_i_fondi_della_raccolta_"Commercialisti_per_l'Abruzzo"</guid></item><item><title>ilanci Ias/Ifrs, il 17 dicembre un convegno a Roma</title><description><![CDATA[<P align=justify><STRONG>"Le novità della chiusura dei bilanci Ias/Ifrs 2009":</STRONG> è il titolo&nbsp;del convegno in programma il 17 dicembre, dalle 9 alle 13, 30, presso l'Aula Magna della Luiss Guido Carli, in via Pola, 12 a Roma. All'iniziativa, organizzata dall'Accademia romana di ragioneria e dall'Oic, con il patrocinio del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, dell'Ordine dei commercialisti di Roma e della Fondazione Telos, prenderanno parte, tra gli altri, Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, Claudio Siciliotti, presidente del Cndcec, Gerardo Longobardi, presidente dell'Ordine dei commercialisti della capitale e Angelo Casò, presidente dell'OIC. A Paolo Moretti, consigliere nazionale dei commercialisti, presidente dell'Accademia romana di ragioneria e docente di economia aziendale alla Luiss, sono affidate le conclusioni. L'evento è accreditato ai fini della formazione professionale continua.</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/12/10/ilanci_Ias/Ifrs,_il_17_dicembre_un_convegno_a_Roma</link><pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/12/10/ilanci_Ias/Ifrs,_il_17_dicembre_un_convegno_a_Roma</guid></item><item><title>Siciliotti su Finanziaria : &quot;TFR NON E’ UNA COPERTURA, MA NUOVO DEBITO POTENZIALE&quot;</title><description><![CDATA[<P align=justify><FONT face=Arial>Roma, 9 dicembre 2009 – “L’utilizzo delle eccedenze di TFR disponibili presso l’Inps, per finalità di copertura di una parte della manovra finanziaria, rappresenta per certi versi un incremento del debito potenziale dello Stato. In quanto tale, esso pare, sotto alcuni punti di vista, qualcosa di più simile a una non copertura che ad una copertura”. E’ quanto afferma Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili. “Si tratta di una scelta che, per certi versi, pone l'attuale Esecutivo in sostanziale continuitàcon quello precedente, ma non per questo suscita minori perplessità" afferma Siciliotti. “Anche se questo utilizzo non pare certo rappresentare un reale pericolo per i diritti dei lavoratori cui competerà in futuro il TFR che viene oggi in questo modo utilizzato – sostiene Siciliotti - resta il fatto che questo attingere dalle casse dell’INPS costituisce una prassi che andrebbe abbandonata e non perpetrata, anche perché in questo modo si può dar adito al sospetto che molte gestioni separate, create negli ultimi anni per dare copertura previdenziale a soggetti che ne erano privi, come ad esempio artigiani, commercianti e professionisti senza cassa, siano in realtà state concepite per funzionare da serbatoio finanziario immediato a disposizione dello Stato, prima che come sostegno previdenziale per il futuro di quegli stessi soggetti”. “Se a tutto ciò si aggiunge – conclude Siciliotti - che l’altra metà della copertura della Finanziaria è affidata al gettito derivante da un provvedimento una tantum come lo Scudo fiscale, non ci si può che augurare che nel 2010 la ripresa dell’economia e del gettito fiscale ad essa correlato siano davvero significativi, altrimenti il&nbsp; reali per le prossime manovre potrebbe risultare cosa molto complicata”.(PS)</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial></FONT>&nbsp;</P>
<P align=justify><FONT face=Arial></FONT>&nbsp;</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/12/10/Siciliotti_su_Finanziaria_:_"TFR_NON_E’_UNA_COPERTURA,_MA_NUOVO_DEBITO_POTENZIALE"</link><pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/12/10/Siciliotti_su_Finanziaria_:_"TFR_NON_E’_UNA_COPERTURA,_MA_NUOVO_DEBITO_POTENZIALE"</guid></item><item><title>Tirocinio formativo, Indicazioni per l'applicazione del regolamento</title><description><![CDATA[In allegato le indicazioni per l'applicazione del regolamento sul Tirocinio Formativo.]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/12/10/Tirocinio_formativo,_Indicazioni_per_l'applicazione_del_regolamento</link><pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/12/10/Tirocinio_formativo,_Indicazioni_per_l'applicazione_del_regolamento</guid></item><item><title>Conciliazione, il convegno oggi a Roma</title><description><![CDATA[<P align=justify>Riflettori puntati sulla conciliazione, oggi,&nbsp;1° Dicembre a Roma. <STRONG>Se ne sta parlando nel convegno "La conciliazione delle controversie civili e commerciali nel progetto di riforma. Realtà e prospettive L. 18/6/2009 n.69</STRONG>", in programma dalle 9,00 alle 14,00 al cinema Capranica. Ai lavori parteciperanno, tra gli altri, il Ministro della Giustizia, <STRONG>Angelino Alfano</STRONG>, il Capo ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, Augusta Iannini, il vicepresidente del Cndcec, Francesco Distefano, il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, il presidente del Consiglio nazionale del Notariato, Paolo Piccoli. I lavori saranno introdotti <STRONG>da Felice Ruscetta,</STRONG> Consigliere nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili,delegato alle Funzioni giudiziarie. L'evento, organizzato dal Cndcec e dall'Ordine dei commercialisti di Roma, è accreditato ai fini della formazione continua. <BR></P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/12/01/Conciliazione,_il_convegno_oggi_a_Roma</link><pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/12/01/Conciliazione,_il_convegno_oggi_a_Roma</guid></item><item><title>Incentivi economici a favore degli studenti meritevoli</title><description><![CDATA[<P align=justify>I benefici di tipo economico riconosciuti agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico non sono riconducibili né all'articolo 50, lett. c), del TUIR, né in alcuna delle categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del TUIR. Pertanto, gli stessi non assumono rilevanza né ai fini della tassazione né ai fini degli adempimenti del sostituto d'imposta. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 280/E del 25 novembre 2009. <BR><A href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebbe8c42baa8aef/ris.%20n.%20280E%20del%2025%20novembre%202009.pdf" target=_blank>(Vedi risoluzione n. 280 del 2009 in allegato)</A> </P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/27/Incentivi_economici_a_favore_degli_studenti_meritevoli</link><pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/27/Incentivi_economici_a_favore_degli_studenti_meritevoli</guid></item><item><title>A Roma la 2&#176; Conferenza annuale</title><description><![CDATA[<P align=justify>Si è tenuta a Roma, presso l'Auditorium della Conciliazione la 2° Conferenza annuale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai lavori hanno partecipato, tra gli altri, il Ministro della Giustizia, <STRONG>Angelino Alfano</STRONG>, il Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione Renato Brunetta, i sottosegretari Luigi Casero (Economia), Alfredo Mantovano (Interno) e Elisabetta Alberti Casellati (Giustizia), il vicesegretario del Partito Democratico, Enrico Letta, il leader di Alleanza per l'Italia, Francesco Rutelli, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, il Generale della guardia di Finanza, Giuseppe Vicanolo, l'Onorevole Maria Grazia Siliquini e il direttore de Il Sole 24 Ore, Gianni Riotta. La Conferenza, cui hanno partecipato circa 1700 persone,&nbsp;è stata aperta dalla relazione del Presidente del Consiglio nazionale, Claudio Siciliotti. Nel suo intervento, Siciliotti si è soffermato sul rapporto fisco - contribuenti, con un'attenzione particolare al dibattito sulle scelte di politica economica e fiscale di queste settimane. Siciliotti ha parlato anche di riforma delle giustizia civile, riforma del mercato del lavoro, federalismo fiscale e informativa finanziaria e contabile. A partire dalle 14:00 si è tenuta una sessione a porte chiuse dell'assise, presieduta dal Segretario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Giorgio Sganga.</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/20/A_Roma_la_2°_Conferenza_annuale</link><pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/20/A_Roma_la_2°_Conferenza_annuale</guid></item><item><title>Lettera aperta di Claudio Siciliotti al Corriere della Sera</title><description><![CDATA[<P align=justify>In una lettera aperta pubblicata stamane sulle colonne del Corriere della Sera, il Presidente del Cndcec, Claudio Siciliotti scrive che: "Le libere professioni applicano i saperi e interfacciano la pubblica amministrazione con cittadini e imprese: un Paese che marginalizza nelle sue dinamiche sociali e collettive proprio chi è al centro delle dinamiche dei rapporti e delle relazioni individuali è un Paese che ha completamente perso le coordinate di navigazione interna". I commercialisti, scrive ancora Siciliotti, non mancheranno di dare il loro contributo su fisco, giustizia civile, mercato del lavoro. "Su questi come su altri temi - conclude - i commercialisti italiani non hanno da offrire solo slogan, ma idee precise e progetti concreti".</P>
<P align=justify>Fonte: Cndcec</P>
<P align=justify>L'articolo nel PDF</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/12/Lettera_aperta_di_Claudio_Siciliotti_al_Corriere_della_Sera</link><pubDate>Thu, 12 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/12/Lettera_aperta_di_Claudio_Siciliotti_al_Corriere_della_Sera</guid></item><item><title>Assemblea per elezioni delegati “ FORUM” CONSIGLIO NAZIONALE</title><description><![CDATA[<P>Oggetto:&nbsp; Convocazione Assemblea per elezioni delegati “ FORUM” CONSIGLIO NAZIONALE del 19 Novembre 2009. <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;</P>
<P><BR>Presso la sede provvisoria dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di L’Aquila in via Rocco Carabba ( Piazzale Meridiana ), in adempimento a quanto disposto dal art. 18 del Dlgs. 28/06/2005 n 139, è convocata l’Assemblea degli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale per il giorno Mercoledì 11 NOVEMBRE 2009 alle ore 21,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il&nbsp; giorno Venerdì&nbsp; 13 NOVEMBRE 2009 alle ore 16,00, per discutere e deliberare sul seguente </P>
<P><BR>&nbsp; </P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ORDINE DEL GIORNO </P>
<P><BR>Elezione Delegati “ FORUM” Consiglio Nazionale del 19 Novembre 2009; <BR>Varie ed eventuali. </P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/11/Assemblea_per_elezioni_delegati_“_FORUM”_CONSIGLIO_NAZIONALE</link><pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/11/Assemblea_per_elezioni_delegati_“_FORUM”_CONSIGLIO_NAZIONALE</guid></item><item><title>Rassegna stampa fiscale del 10 novembre 2009</title><description><![CDATA[<P align=justify><STRONG>&nbsp;</STRONG>Martedì, 10 Novembre 2009</P>
<P align=justify><STRONG>RASSEGNA STAMPA FISCALE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</STRONG></P>
<P align=justify><STRONG>Il brogliaccio del cliente fa scattare l'accertamento induttivo dell'Iva <BR></STRONG>Debora Alberici - Italia Oggi - pag. 21 <BR>Accogliendo il ricorso del fisco, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23585 del 6 novembre 2009, ha stabilito che il brogliaccio trovato dai clienti rende superflua l'ispezione sulle scritture contabili. Il Fisco, infatti, può accertare induttivamente l'Iva anche se le Fiamme gialle non hanno analizzato la contabilità del fornitore.</P>
<P align=justify><STRONG>Ires di gruppo, ricalcolo virtuale</STRONG> <BR>Antonio Mastroberti - Italia Oggi - pag. 23 <BR>Tremonti-ter. L'applicazione del bonus richiede un occhio attento alla gestione delle perdite. L'agevolazione deve infatti interagire con i meccanismi di tassazione della trasparenza fiscale su base opzionale o del consolidato nazionale che consentono di veicolare il risparmio di imposta sulla sfera reddituale dei soci oppure a livello della fiscal unit. L'agevolazione si candida oggi ad assumere le sembianze di una vera e propria perdita di impresa. In questi casi una corretta pianificazione fiscale non può fare a meno di una preliminare fase di ottimizzazione delle chance di utilizzo di tali perdite in un piano del tutto alternativo al meccanismo di riporto individuale.</P>
<P align=justify><STRONG>Rilascio visto, controlli formali</STRONG> <BR>Norberto Villa - Italia Oggi - pag. 27 <BR>Dal prossimo 1° gennaio ogni volta che sarà superata la soglia dei 15.000 euro annui di eccedenza Iva compensate i professionisti dovranno rilasciare il visto di conformità. Secondo la norma i controlli necessari al fine del rilascio del visto sono unicamente quelli di tipo formale. Occorrerà pertanto verificare che le fatture di vendita e di acquisto siano state registrate nei libri contabili e che i risultati ivi espressi siano fedelmente riportati in dichiarazione.</P>
<P align=justify>&nbsp;<BR><STRONG>Accertamenti Iva, ok la prescrizione dal giorno della denuncia</STRONG> <BR>Roberto Rosati - Italia Oggi - pag. 28 <BR>La Corte di giustizia delle Comunità, con un'ordinanza pubblicata il 6/7/2009, ha affermato che sono conformi alla direttiva sull'Iva la normativa e la prassi nazionale che fanno decorrere il termine di prescrizione per l'accertamento dell'imposta dal giorno di presentazione della dichiarazione.</P>
<P align=justify>&nbsp;<BR><STRONG>Il fisco apre su frontalieri e scudo</STRONG> <BR>Antonio Criscione - II Sole 24 Ore - pag. 35 <BR>Non hanno nulla a che fare con l'evasione internazionale. Così si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate in merito alla problematica dei lavoratori all'estero, tra cui i frontalieri, legata allo scudo fiscale. Le Entrate hanno anticipato che la problematica dei cittadini italiani che lavorano all'estero verrà presto affrontata da una circolare in corso di emanazione.</P>
<P align=justify>&nbsp;<BR><STRONG>Nuova territorialità per attività di servizi</STRONG> <BR>V.M. - II Sole 24 Ore - pag. 35 <BR>Presto la tassazione Iva dei servizi internazionali sarà adeguata alle norme comunitarie. Sta per approdare infatti al Consiglio dei Ministri lo schema del decreto legislativo incaricato di recepire la direttiva 2008/8 che fissa i nuovi criteri sulla territorialità delle prestazioni di servizi. La direttiva stabilisce la nuova procedura per il rimborso dell'imposta ai soggetti passivi stabiliti in uno stato membro diverso da quello di rimborso in materia di lotta alle frodi fiscali connesse alle operazioni intracomunitarie.</P>
<P align=justify><STRONG>Sanzioni rapide per le consolidate</STRONG> <BR>Antonio Iorio - II Sole 24 Ore - pag. 35 <BR>Con una direttiva dello scorso 28 ottobre l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ambito del consolidato, se l'atto di accertamento all'impresa consolidante è notificato in prossimità della scadenza dei termini, l'ufficio può irrogare la sanzione alle società consolidate senza attendere la fine del termine per la proposizione del ricorso.</P>
<P align=justify><STRONG>L'albergo fa lievitare l'acconto</STRONG> <BR>Gian Paolo Tosoni - II Sole 24 Ore - pag. 36 <BR>Le spese per alberghi e ristoranti e l'ammortamento dei beni strumentali fanno lievitare l'acconto 2009. Per calcolare la somma da pagare entro il 30 novembre occorre considerare i componenti negativi ora non più deducibili. Tale acconto può essere determinato secondo il metodo storico o quello previsionale. Nel primo occorre ricalcolare l'imposta relativa al periodo d'imposta 2008 escludendo alcune componenti negative non più deducibili per il 2009. Nel secondo occorre invece assicurare, per il periodo d'imposta corrente, un versamento corrispondente alle percentuali indicate applicate sull'imposta che risulterà a debito.</P>
<P align=justify><STRONG>Revisori anche per tre mandati <BR></STRONG>Guglielmo Saporito - II Sole 24 Ore - pag. 39 <BR>Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 5324 del 26 ottobre 2009, ammette la possibilità per i revisori contabili di ottenere più incarichi negli enti locali. Nello specifico il terzo incarico è possibile previo adeguato intervallo. Per i giudici sarebbe irrazionale un blocco assoluto che eliminerebbe le esperienze e le capacità affinate nel periodo di revisione effetuato. </P>
<P align=justify><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/10/Rassegna_stampa_fiscale_del_10_novembre_2009</link><pubDate>Tue, 10 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/10/Rassegna_stampa_fiscale_del_10_novembre_2009</guid></item><item><title>Convocazione Consiglio dell'Ordine</title><description><![CDATA[<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3>Il presidente, Vincenzo Merlini, comunica che il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di L’Aquila è convocato per il giorno 13 Novembre (venerdì), alle ore 18.00, al termine dell’Assemblea per l’elezioni Delegati “FORUM” Consiglio Nazionale, presso la sede provvisoria di Via Rocco Carabba Piazzale Meridiana in L’Aquila, con il seguente Ordine del Giorno: </FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman" size=3><BR>Lettura e Approvazione Verbale precedente; <BR>Acquisto stufe; <BR>Risposte quesito del CNDCEC; <BR>Posta Elettronica Certificata ( CNDCEC ); <BR>Iscrizioni Albo; <BR>Iscrizioni Registro Praticanti; <BR>Certificato Compimento Tirocinio; <BR>Richiesta Duplicato Libretto Tirocinio per smarrimento Dott.ssa Tuccella Roberta e richiesta certificato compimento Tirocinio; <BR>Richiesta cancellazione Tirocinio Dott. Cianchetta; <BR>Richiesta trasferimento dalla Sez. B alla Sez. A del Registro Praticanti Dott.ssa Gasbarro e Dott.ssa Zimei; <BR>Varie ed eventuali.</FONT></P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/10/Convocazione_Consiglio_dell'Ordine</link><pubDate>Tue, 10 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/10/Convocazione_Consiglio_dell'Ordine</guid></item><item><title>Casella di posta elettronica certificata obbligatoria</title><description><![CDATA[<P align=justify>Il segretario del Cndcec, <STRONG>Giorgio Sganga</STRONG>,&nbsp;con l'informativa numero 64/09 (in allegato) comunica a tutti gli iscritti che: "In relazione alla legge n. 2 del 2009, le cui disposizioni prevedono che i professionisti iscritti in albi istituiti con legge dello Stato si dotino di una casella di posta elettronica certificata. Pertanto, il Cndcec ha deliberato di mettere a disposizione di tutti gli iscritti e degli ordini territoriali un <STRONG>servizio di posta elettronica certificata</STRONG> che nel rispetto di quanto previsto nella normativa di cui al DPR 11 febbraio 2005 n. 68 ed al DM 2 novembre 2005, garantisca l'immediato riconoscimento del commercialista mediante l'utilizzo di un dominio identificativo della professione. sono in corso i lavori di preparazione del servizio, sarà mia cura comunicare le modalità e la tempistica di accesso allo stesso".<BR></P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/10/Casella_di_posta_elettronica_certificata_obbligatoria</link><pubDate>Tue, 10 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/10/Casella_di_posta_elettronica_certificata_obbligatoria</guid></item><item><title>Adempimenti fiscali e contributivi: c'&#232; la proroga</title><description><![CDATA[<P align=justify>Il Presidente, Vincenzo Merlini, comunica che: 'In seguito a ripetute sollecitazioni e dopo il recente incontro avuto con il Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera e con il &nbsp;Dott. regionale,&nbsp;Giovanni Achille Sanzò, sarà a breve reso ufficiale il provvedimento contenente un' ulteriore proroga degli adempimenti fiscali e contributivi, oggi per legge scadenti alla data del 30 Novembre'.</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/10/Adempimenti_fiscali_e_contributivi:_c'è_la_proroga</link><pubDate>Tue, 10 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/10/Adempimenti_fiscali_e_contributivi:_c'è_la_proroga</guid></item><item><title>Scadenze fiscali Novembre</title><description><![CDATA[<P>Di seguito tutte le scadenze fiscali del mese in corso.</P>
<P><STRONG>&nbsp;2 novembre 2009&nbsp;<BR></STRONG>&nbsp;IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE <BR>Versamento della 5^ rata bimestrale relativa all'anno 2009 da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale, da effettuare con Modello F23 <BR>Codici tributo: <BR>456T - Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa</P>
<P>ABBONAMENTO RADIO/TV <BR>Versamento della 4^ rata trimestrale del canone annuo da parte dei titolari di abbonamento alla radio o alla televisione</P>
<P>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU VALORE DELLE PARTECIPAZIONI <BR>Versamento, da parte dei contribuenti che hanno deciso di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2008 ai sensi dell'articolo 1, co. 91, L. 244/2007, della 2^ rata dell'imposta sostitutiva determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di stima, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>8055 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati - art. 11- quaterdecies, comma 4, del decreto legge 30/09/2005 n. 203</P>
<P>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU VALORE DEI TERRENI<BR>Versamento, da parte dei contribuenti che hanno deciso di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008 ai sensi dell'articolo 1, co. 91, L. 244/2007, della 2^ rata dell'imposta sostitutiva determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di stima, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>8056 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola - art. 11 - quaterdecies, comma 4, del decreto legge 30/09/2005 n. 203</P>
<P>IMPOSTE E CONTRIBUTI - SALDO E 1° ACCONTO - UNICO 2009 <BR>Versamento con Modello F24 cartaceo, da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 o 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2009 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 6 luglio 2009, della 5^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2009. Si applicano gli interessi del 4% annuo<BR>Codici tributo: <BR>1668 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili: sezione 2 del modello di versamento unitario<BR>3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo<BR>3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche<BR>3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali<BR>3812 - Irap acconto - prima rata<BR>3857 - Interessi pagamento dilazionato - autotassazione - comunale all’Irpef<BR>4001 - Irpef - Saldo<BR>4033 - Irpef acconto - prima rata<BR>4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata</P>
<P>IMPOSTA SU PREMI E ACCESSORI <BR>Versamento con Modello F23, da parte delle imprese di assicurazione,dell'imposta dovuta su premi ed accessori incassati nel mese di settembre 2009, e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di agosto 2009<BR>Codici tributo: <BR>527T - Imposta sulle assicurazioni<BR>528T - Aumento aliquota imposta sulle assicurazioni</P>
<P>BOLLO AUTO <BR>Pagamento tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autobus, rimorchi e motori fuori bordo con bollo scadente a settembre 2009 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi</P>
<P>IMPOSTE E CONTRIBUTI - SALDO E 1° ACCONTO - UNICO 2009 <BR>Versamento con Modello F24 cartaceo, da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva e che non partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 o 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2009 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno 2009, della 6^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2009. Si applicano gli interessi del 4% annuo<BR>Codici tributo: <BR>1668 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili: sezione 2 del modello di versamento unitario<BR>3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo<BR>3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche<BR>3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali<BR>3812 - Irap acconto - prima rata<BR>3857 - Interessi pagamento dilazionato - autotassazione - comunale all’Irpef<BR>4001 - Irpef - Saldo<BR>4033 - Irpef acconto - prima rata<BR>4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata</P>
<P>IMPOSTE E CONTRIBUTI - SALDO E 1° ACCONTO - UNICO 2009 <BR>Versamento con Modello F24 cartaceo, da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva e che non partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 o 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2009 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 luglio 2009, della 5^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2009, con la maggiorazione dello 0,4%. Si applicano gli interessi del 4% annuo<BR>Codici tributo: <BR>1668 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili: sezione 2 del modello di versamento unitario<BR>3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo<BR>3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche<BR>3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali<BR>3812 - Irap acconto - prima rata<BR>3857 - Interessi pagamento dilazionato - autotassazione - comunale all’Irpef<BR>4001 - Irpef - Saldo<BR>4033 - Irpef acconto - prima rata<BR>4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata</P>
<P>IMPOSTE E CONTRIBUTI - SALDO E 1° ACCONTO - UNICO 2009 <BR>Versamento con Modello F24 cartaceo, da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 o 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2009 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 5 agosto 2009, della 4^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2009, con la maggiorazione dello 0,4%. Si applicano gli interessi del 4% annuo<BR>Codici tributo: <BR>1668 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili: sezione 2 del modello di versamento unitario<BR>3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo<BR>3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche<BR>3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali<BR>3812 - Irap acconto - prima rata<BR>3857 - Interessi pagamento dilazionato - autotassazione - comunale all’Irpef<BR>4001 - Irpef - Saldo<BR>4033 - Irpef acconto - prima rata<BR>4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata</P>
<P>IVA SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI<BR>Versamento con Modello F24 cartaceo, da parte degli enti non commerciali, dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di settembre 2009<BR>Codici tributo: <BR>6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><STRONG>10 novembre 2009</STRONG>&nbsp;<BR>&nbsp;CONSEGNA A DIPENDENTE E PENSIONATO DEL MODELLO 730 <BR>Consegna, da parte dei CAF, al dipendente o pensionato del modello 730 integrativo e del prospetto di liquidazione mod. 730/3 integrativo, per la consegna al sostituto d'imposta del risultato finale della dichiarazione e per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni integrative, da effettuare con consegna diretta al dipendente o pensionato</P>
<P>IMPOSTA DI BOLLO SU ASSEGNI CIRCOLARI <BR>Versamento in modo virtuale, da parte di banche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari, dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari in circolazione alla fine del 3° trimestre 2008, da effettuare con Modello F23 <BR>Codici tributo: <BR>456T - Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa</P>
<P><STRONG>14 novembre 2009&nbsp;<BR></STRONG>COMUNICAZIONE MINUSVALENZE OLTRE 50.000 EURO <BR>Comunicazione, da parte dei soggetti IRES, delle minusvalenze di ammontare superiore a 50.000 euro (articolo 109, co. 3-bis D.P.R. n. 917/1986). La comunicazione, in carta libera, va spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale</P>
<P><STRONG>15 novembre 2009&nbsp;<BR></STRONG>REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI <BR>Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente da parte dei soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati. La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale</P>
<P>EMISSIONE E REGISTRAZIONE FATTURE DIFFERITE<BR>Emissione e registrazione, da parte dei soggetti IVA,delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa</P>
<P><STRONG>16 novembre 2009</STRONG>&nbsp;<BR>RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio<BR>1002 - Ritenute su emolumenti arretrati<BR>1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro</P>
<P>RITENUTE SU REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</P>
<P>RITENUTE SU INDENNITA' DI CESSAZIONE RAPPORTO DI AGENZIA <BR>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente, da effettuare mediante Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</P>
<P>RITENUTE SU REDDITI DERIVANTI DA RISCATTI POLIZZE VITA <BR>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita</P>
<P>RITENUTE SU PREMI E VINCITE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza<BR>1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni<BR>1048 - Ritenute su altre vincite e premi</P>
<P>RITENUTE SU PROVENTI DERIVANTI DA O.I.C.R. <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.), delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero<BR>1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti<BR>1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti</P>
<P>RITENUTE SU REDDITI DI CAPITALE DERIVANTI DA POLIZZE VITA <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte delle imprese di assicurazione, delleritenute alla fonte sui redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita</P>
<P>RITENUTE SU REDDITI DI CAPITALE DIVERSI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali<BR>1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi</P>
<P>RITENUTE SU CESSIONE TITOLI E VALUTE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1032 - Ritenute su proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari<BR>1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere</P>
<P>RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa<BR>1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti<BR>1031 - Redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi - Soggetti non residenti<BR>1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti<BR>1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti</P>
<P>RITENTE SU INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO <BR>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</P>
<P>RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO <BR>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</P>
<P>RITENUTE SU RENDITE AVS <BR>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte sulle rendite AVS corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio</P>
<P>RITENUTE OPERATE DAI CONDOMINI <BR>Versamento con Modello F24 cartaceo, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, delleritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa<BR>Codici tributo: <BR>1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostitutod'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente<BR>1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte delcondominio quale sostituto d'imposta a titolo di accontodell'IRES dovuta dal percipiente</P>
<P>RITENUTE SU CONTRIBUTI, INDENNITA' E PREMI VARI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1045 - Ritenute su contributi corrisposti a imprese da regioni, provincie, comuni e altri enti pubblici<BR>1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise<BR>1052 - Indennità di esproprio</P>
<P>RITENUTE SU REDDITI DERIVANTI DA PERDITA DI AVVIAMENTO COMMERCIALE <BR>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</P>
<P>RITENUTE SU PROVVIGIONI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio</P>
<P>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <BR>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, della rata dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di ottobre 2009 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</P>
<P>IRES E IRAP - SALDO 2008 E ACCONTO 2009 <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno effettuato il primo versamento entro il 16 luglio 2009 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 5 agosto 2009 (contribuenti soggetti agli studi di settore), della 5^ rata delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l'anno 2008 e di 1° acconto per l'anno 2009, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%. Si applicano gli interessi del 4% annuo<BR>Codici tributo: <BR>1668 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili: sezione 2 del modello di versamento unitario<BR>2001 - Ires acconto - prima rata<BR>2003 - Ires - Saldo<BR>3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo<BR>3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali<BR>3812 - Irap acconto - prima rata</P>
<P>IRES E IRAP - VERSAMENTO RATEALE <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno 2009 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 6 luglio 2009 (contribuenti soggetti agli studi di settore),della 6^ rata delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l'anno 2008 e di 1° acconto per l'anno 2009 con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo<BR>Codici tributo: <BR>1668 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili: sezione 2 del modello di versamento unitario<BR>2001 - Ires acconto - prima rata<BR>2003 - Ires - Saldo<BR>3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo<BR>3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali<BR>3812 - Irap acconto - prima rata</P>
<P>ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF <BR>Versamento in unica soluzione, da parte dei sostituti d'imposta, dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di ottobre 2009 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Sostituti d'imposta</P>
<P>ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF <BR>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di ottobre 2009 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Sostituti d'imposta</P>
<P>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ACCONTO <BR>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, della rata dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di ottobre 2009, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>3847 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto</P>
<P>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE <BR>Versamento in unica soluzione, da parte dei sostituti d'imposta, dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di ottobre 2009 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva</P>
<P>IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE SOMME EROGATE AI DIPENDENTI <BR>Versamento, da parte dei sostituti d'imposta, dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese (art. 5 D.L. n. 185/2008), da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>1053 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente<BR>1305 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni<BR>1604 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione<BR>1904 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione<BR>1905 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione</P>
<P>IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento,dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>6728 - Imposta sugli intrattenimenti</P>
<P>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL RISULTATO MATURATO<BR>Versamento con Modello F24 online, da parte di Banche, SIM e società fiduciarie,dell' imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale</P>
<P>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU UTILI DI AZIONI E TITOLI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte di Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.,dell' imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.<BR>Codici tributo: <BR>1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari</P>
<P>IMPOSTE E CONTRIBUTI - UNICO 2009 <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, titolari di partita Iva, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2009 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 luglio 2009 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 5 agosto 2009 (contribuenti soggetti agli studi di settore), della 5^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2009 con la maggiorazione dello 0,4%. Si applicano gli interessi del 4% annuo<BR>Codici tributo: <BR>1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate<BR>1108 - Imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze delle partecipazioni<BR>1668 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili: sezione 2 del modello di versamento unitario<BR>3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo<BR>3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche<BR>3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali<BR>3812 - Irap acconto - prima rata<BR>3857 - Interessi pagamento dilazionato - autotassazione - comunale all’Irpef<BR>4001 - Irpef - Saldo<BR>4006 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione<BR>4025 - Imposta sostitutiva dell'Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo<BR>4033 - Irpef acconto - prima rata<BR>4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata</P>
<P>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PREMI E FRUTTI DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte degli istituti di credito ed altri intermediari, dell' imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, S.p.A. quotate ed Enti pubblici<BR>Codici tributo: <BR>1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari</P>
<P>IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE<BR>Versamento con Modello F24 online, da parte di banche, SIM ed altri intermediari autorizzati,dell'imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato)<BR>Codici tributo: <BR>1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari</P>
<P>IMPOSTE E CONTRIBUTI - VERSAMENTO RATEALE <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, titolari di partita Iva, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2009 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno 2009 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 6 luglio 2009 (contribuenti soggetti agli studi di settore), della 6^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2009. Si applicano gli interessi del 4% annuo<BR>Codici tributo: <BR>1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate<BR>1108 - Imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze delle partecipazioni<BR>1668 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili: sezione 2 del modello di versamento unitario<BR>3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo<BR>3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche<BR>3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali<BR>3812 - Irap acconto - prima rata<BR>3857 - Interessi pagamento dilazionato - autotassazione - comunale all’Irpef<BR>4001 - Irpef - Saldo<BR>4006 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione<BR>4025 - Imposta sostitutiva dell'Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo<BR>4033 - Irpef acconto - prima rata<BR>4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata</P>
<P>RAVVEDIMENTO IMPOSTE E RITENUTE <BR>Regolarizzazione, da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 ottobre 2009. Il versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 2,5%, va effettuato con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo<BR>Codici tributo: <BR>1989 - Interessi sul ravvedimento – Irpef<BR>1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires<BR>1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA<BR>1993 - Interessi sul ravvedimento – Irap<BR>1994 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale<BR>1998 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all'IRPEF - Autotassazione - art. 13 D.Lgs. N. 472 del 18/12/1997<BR>8901 - Sanzione pecuniaria IRPEF<BR>8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF<BR>8904 - Sanzione pecuniaria IVA<BR>8906 - Sanzione pecuniaria sostituti di imposta<BR>8907 - Sanzione pecuniaria Irap<BR>8918 - IRES - Sanzione pecuniaria<BR>8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef</P>
<P>PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO <BR>Presentazione mediante invio telematico, da parte dei contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento rilasciate da esportatori abituali nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni,della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente</P>
<P>IVA RELATIVA AL TERZO TRIMESTRE - CONTRIBUENTI MENSILI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei contribuenti IVA mensili soggetti al regime ex art. 74, comma 5 D.P.R. 633/72,dell'IVA dovuta relativa al terzo trimestre 2009<BR>Codici tributo: <BR>6722 - Subfornitura - Iva mensile - versamento cadenza trimestrale - 3° trimestre</P>
<P>IVA RELATIVA AL TERZO TRIMESTRE - CONTRIBUENTI TRIMESTRALI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime ex art. 74, commi 4 e 5 D.P.R. 633/72,dell'IVA dovuta relativa al terzo trimestre 2009<BR>Codici tributo: <BR>6033 - Versamento IVA trimestrale - 3° trimestre<BR>6726 - Subfornitura - Iva trimestrale - versamento 3° trimestre</P>
<P>IVA TERZO TRIMESTRE MAGG. 1% - CONTRIBUENTI TRIMESTRALI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei contribuenti Iva trimestrali,dell'IVA dovuta per il terzo trimestre maggiorata dell'1%<BR>Codici tributo: <BR>6033 - Versamento IVA trimestrale - 3° trimestre</P>
<P>IVA SECONDO MESE PRECEDENTE - CONTRIBUENTI MENSILI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98,dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>6010 - Versamento Iva mensile ottobre</P>
<P>IVA MESE PRECEDENTE - CONTRIBUENTI MENSILI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei contribuenti Iva mensili, dell'IVA dovuta per il mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>6010 - Versamento Iva mensile ottobre</P>
<P>IVA - VERSAMENTO RATEALE <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno effettuato il primo versamento entro il 16 luglio 2009 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 5 agosto 2009 (contribuenti soggetti agli studi di settore), della 5^ rata dell'Iva relativa al 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2009 - 16/6/2009 o 6/7/2009, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%. Si applicano gli interessi del 4% annuo<BR>Codici tributo: <BR>6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</P>
<P>IVA - VERSAMENTO RATEALE<BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno 2009 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 6 luglio 2009 (contribuenti soggetti agli studi di settore), della 6^ rata dell'Iva relativa al 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2009 - 16/6/2009 o 6/7/2009. Si applicano gli interessi del 4% annuo<BR>Codici tributo: <BR>6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</P>
<P>IVA - VERSAMENTO RATEALE <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, titolari di partita Iva, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2009 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno 2009 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 6 luglio 2009 (contribuenti soggetti agli studi di settore), della 6^ rata dell'Iva relativa al 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2009 - 16/6/2009 o 6/7/2009. Si applicano gli interessi del 4% annuo<BR>Codici tributo: <BR>6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</P>
<P>IVA - VERSAMENTO RATEALE <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, titolari di partita Iva, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2009 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 luglio 2009 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 5 agosto 2009 (contribuenti soggetti agli studi di settore), della 5^ rata dell'Iva relativa al 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2009 - 16/6/2009 o 6/7/2009, con ulteriore maggiorazione dello 0,4%. Si applicano gli interessi del 4% annuo<BR>Codici tributo: <BR>6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</P>
<P>IVA - PAGAMENTO RATEALE <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta relativa al 2008, della 9^ rata dell'IVA relativa al 2008 risultante dalla dichiarazione annuale. Si applicano gli interessi del 4% annuo a decorrere dal 16 marzo 2009<BR>Codici tributo: <BR>6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</P>
<P>ACCISA<BR>Versamento, con Modello F24 online, dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese precedente<BR>Codici tributo: <BR>2801 - Quota accise benzine riservata alle Regioni a statuto ordinario<BR>2802 - Accisa spiriti<BR>2803 - Accisa birra<BR>2804 - Accisa oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi<BR>2805 - Accisa gas petroliferi liquefatti<BR>2806 - Imposta erariale di consumo sull'energia elettrica<BR>2807 - Addizionale energia elettrica D.L. 28.11.88, n. 511<BR>2808 - Addizionale energia elettrica D.L. 30.9.89, n. 332<BR>2809 - Accisa gas metano autotrazione<BR>2810 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 30.09.89<BR>2811 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L.28.11.88, n.511<BR>2812 - Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. - Contrassegni di Stato<BR>2813 - Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo<BR>2814 - Accisa sul gas metano per combustione<BR>2815 - Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica<BR>2816 - Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume<BR>2817 - Tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto<BR>2818 - Entrate accise eventuali e diverse<BR>2819 - Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume<BR>2837 - Accisa sul gasolio per uso autotrazione, immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario - Legge n. 244/2007, art. 1, c. 298<BR>2845 - Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. h, D.Lgs. 504/1995<BR>2846 - Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. a, D.Lgs. 504/1995<BR>2847 - Accisa sull'alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. d, D.Lgs. 504/1995</P>
<P><STRONG>20 novembre 2009&nbsp;<BR></STRONG>PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT <BR>Presentazione, da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile, deglielenchi intrastat delle cessioni e degli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre, da effettuare mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali. La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell’Electronic Data Interchange (EDI)</P>
<P><STRONG>30 novembre 2009</STRONG>&nbsp;<BR>IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE <BR>Versamento, da parte dei titolari di contratti di locazione, dell' imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/11/2009, da effettuare mediante Modello F23 <BR>Codici tributo: <BR>107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo<BR>108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici<BR>112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive<BR>114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)<BR>115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità</P>
<P>IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE <BR>Versamento, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale, dell'acconto relativo all'anno 2009, da effettuare con Modello F23 Codici tributo: <BR>455T - Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa - acconto</P>
<P>IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI <BR>Versamento, a titolo di acconto, da parte delle imprese di assicurazione, dell'imposta sulle assicurazioni liquidata nell'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, da effettuare con Modello F23 <BR>Codici tributo: <BR>526T - Imposta sulle assicurazioni - acconto</P>
<P>IMPOSTE E CONTRIBUTI - RATA E 1° ACCONTO - NON TITOLARI P. IVA <BR>Versamento con Modello F24 cartaceo, da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva e che non partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 o 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2009 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 luglio 2009, della 6^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2009, con la maggiorazione dello 0,4%. Si applicano gli interessi del 4% annuo.<BR>Codici tributo: <BR>1668 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili: sezione 2 del modello di versamento unitario<BR>3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo<BR>3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche<BR>3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali<BR>3812 - Irap acconto - prima rata<BR>3857 - Interessi pagamento dilazionato - autotassazione - comunale all’Irpef<BR>4001 - Irpef - Saldo<BR>4033 - Irpef acconto - prima rata<BR>4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata</P>
<P>IMPOSTE E CONTRIBUTI - RATA E 1° ACCONTO - NON TITOLARI P. IVA <BR>Versamento con Modello F24 cartaceo, da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 o 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2009 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 5 agosto 2009, della 5^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2009, con la maggiorazione dello 0,4%. Si applicano gli interessi del 4% annuo.<BR>Codici tributo: <BR>1668 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili: sezione 2 del modello di versamento unitario<BR>3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo<BR>3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche<BR>3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali<BR>3812 - Irap acconto - prima rata<BR>3857 - Interessi pagamento dilazionato - autotassazione - comunale all’Irpef<BR>4001 - Irpef - Saldo<BR>4033 - Irpef acconto - prima rata<BR>4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata</P>
<P>IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF, IRAP E IVA - CONTRIBUENTI MINIMI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte delle persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2009 e che si avvalgono del regime agevolato dei "contribuenti minimi",della 2^ o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA.<BR>Codici tributo: <BR>1799 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi – Acconto seconda rata o in unica soluzione - Art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007</P>
<P>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE DA METALLI PREZIOSI <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte di imprese ed enti equiparati, dell'acconto dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP, con l’aliquota del 6%, sulle plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale. L'imposta può anche essere versata per il 50% mentre la restante parte va versata in due rate di pari importo entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relativo al 2009</P>
<P>IMPOSTE E CONTRIBUTI - SALDO E 1° ACCONTO UNICO 2009 <BR>Versamento con Modello F24 cartaceo, da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 o 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2009 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 6 luglio 2009, della 6^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2009. Si applicano gli interessi del 4% annuo<BR>Codici tributo: <BR>1668 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili: sezione 2 del modello di versamento unitario<BR>3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo<BR>3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche<BR>3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali<BR>3812 - Irap acconto - prima rata<BR>3857 - Interessi pagamento dilazionato - autotassazione - comunale all’Irpef<BR>4001 - Irpef - Saldo<BR>4033 - Irpef acconto - prima rata<BR>4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata</P>
<P>IMPOSTE E CONTRIBUTI - SALDO E 1° ACCONTO UNICO 2009 <BR>Versamento con Modello F24 cartaceo, da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva e che non partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 o 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2009 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno 2009, della 7^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2009. Si applicano gli interessi del 4% annuo<BR>Codici tributo: <BR>1668 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili: sezione 2 del modello di versamento unitario<BR>3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo<BR>3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche<BR>3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali<BR>3812 - Irap acconto - prima rata<BR>3857 - Interessi pagamento dilazionato - autotassazione - comunale all’Irpef<BR>4001 - Irpef - Saldo<BR>4033 - Irpef acconto - prima rata<BR>4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata</P>
<P>IMPOSTA SU PREMI E ACCESSORI <BR>Versamento con Modello F23, da parte delle imprese di assicurazione,dell'imposta dovuta su premi ed accessori incassati nel mese di ottobre 2009, e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di settembre 2009<BR>Codici tributo: <BR>527T - Imposta sulle assicurazioni<BR>528T - Aumento aliquota imposta sulle assicurazioni</P>
<P>IRES E IRAP - ACCONTO 2009 <BR>Versamento con Modello F24 online, da parte dei soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare,della 2^ o unica rata di acconto IRES ed IRAP relativo all'anno 2009<BR>Codici tributo: <BR>2002 - IRES - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione<BR>3813 - Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione</P>
<P>IRPEF E IRAP - ACCONTO 2009 <BR>Versamento, da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2008, della 2^ o unica rata di acconto IRPEF ed IRAP relativo all'anno 2009, da effettuare con Modello F24 online per i titolari di partita Iva, o Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva<BR>Codici tributo: <BR>3813 - Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione<BR>4034 - Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione</P>
<P>IVA RELATIVA AD ACQUISTI INTRACOMUNITARI <BR>Versamento con Modello F24 cartaceo, da parte degli enti non commerciali,dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di ottobre 2009<BR>Codici tributo: <BR>6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale </P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/09/Scadenze_fiscali_Novembre</link><pubDate>Mon, 09 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/09/Scadenze_fiscali_Novembre</guid></item><item><title>Seminario: 'Il decreto Legislativo 185/2000. Titolo II'.</title><description><![CDATA[<P align=justify>Il presidente, Vincenzo Merlini, comunica che il giorno 6 Novembre p.v., alle ore 15,30, presso la sede della Carispaq ( Strinella 88 - L'Aquila ), avrà luogo un seminario dal titolo <STRONG>'Il decreto Legislativo 185/2000. Titolo II'.</STRONG> I relatori saranno il Dott. Emanuele Incani, responsabile attività Sviluppo Italia e la Sig.ra Genuina Perna, responsabile addetta alla creazione e start up impresa.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente, infine, ricorda che: '&nbsp;<STRONG>L'Invitalia Spa</STRONG> gestisce per conto del Ministero del Lavoro le misure inerenti gli Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego di cui al DLgs 185/2000. La Legge che agevola l'AUTOIMPIEGO (Dgls 185/200 Titolo II) costituisce il principale strumento di sostegno alla realizzazione e all'avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione. La legge prevede la concessione di agevolazioni finanziarie ( contributo a fondo perduto e mutuo a tasso agevolato ) e di servizi di assistenza tecnica per due tipologie di iniziative:<BR>- Lavoro Autonomo (in forma di ditta indivuduale) , con investimenti complessivi previsti fino a Euro 25.823<BR>- Microimpresa (in forma di società), con investimenti complessivi previsti fino a Euro 129.114.<BR>Per l'attività di promozione e orientamento di questo strumento sul territoio della Regione Abruzzo <STRONG>Invitalia spa</STRONG> si avvale della sua controllata Sviluppo Abruzzo spa.</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/06/Seminario:_'Il_decreto_Legislativo_185/2000._Titolo_II'.</link><pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/06/Seminario:_'Il_decreto_Legislativo_185/2000._Titolo_II'.</guid></item><item><title>Rassegna stampa fiscale e legale  del 6 novembre 2009</title><description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Rassegna stampa fiscale del 6 Novembre 2009</strong></p>
<p align="justify"><strong>Attesi 4 miliardi dallo scudo Possibile un taglio all'Irap</strong>&nbsp;<br>Enrico Marro - Corriere della Sera - pag. 2 <br>Il viceministro dell'Economia, Giuseppe Vegas, intervenendo sulla Finanziaria ha detto che è possibile una mini riduzione dell'Irap ma solo per le imprese in perdita. 'Una cospicua riduzione delle tasse' in un momento come questo non è possibile, 'bisogna essere cauti', 'occorre vedere se ci sono le coperture'. L'ipotesi sarebbe quella di scomputare le perdite dalla base imponibile dell'Irap. Intanto ieri il Ministro Tremonti ha detto di aspettarsi dallo scudo fiscale un gettito di 3-4 miliardi. (Ved. anche la Repubblica: 'Mini-calo per l'Irap e sconti sugli affitti' – pag. 9 e Italia Oggi: 'Scudo, attesi 4 miliardi di gettito' – pag. 19) </p>
<p align="justify">&nbsp;<br><strong>Proroga mirata per lo scudo&nbsp;<br></strong>Dino Pesole e Marco Rogari - II Sole 24 Ore - pag. 5 <br>Mini-taglio dell'Irap per le Pmi scorporando le perdite dalla base imponibile, cedolare secca sugli affitti in versione graduale, aliquota agevolata per i risparmi al Sud e fondi aggiuntivi per sicurezza e università. Sono queste le correzioni su cui governo e maggioranza stanno lavorando. Il vertice tra i capogruppo della maggioranza e il Ministro Tremonti si è chiuso con la disponibilità del 'superministro' ad apportare modifiche alla finanziaria. Tra le proposte formulate la proroga dello scudo fiscale al 30 giugno limitatamente però alle cessioni di beni immobili o partecipazioni azionarie. </p>
<p align="justify">&nbsp;<br><strong>Incognita sui rimborsi Irap</strong>&nbsp;<br>Luca Gaiani - II Sole 24 Ore - pag. 29 <br>Il calendario regionale delle istanze Irap 10% rischia di spiazzare i rimborsi delle società di persone. I soci di società trasparenti devono trasmettere la propria istanza dopo quella della società, con la necessità, per chi ha il domicilio in una regione che parte prima di quella della partecipata, di attendere la data di quest'ultima, perdendo posti nella graduatoria di rimborso. Le società che, per ovviare al problema, invieranno la domanda prima della data utile finiranno in coda all'ordine cronologico della propria regione. Va chiarito però se questa penalizzazione possa influire sui tempi di rimborso del socio. </p>
<p align="justify"><strong>La bozza del modello 2010 'apre' alle zone franche</strong>&nbsp;<br>Luca De Stefani - II Sole 24 Ore - pag. 29 <br>L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito le bozze del nuovo modello Irap 2010. Tra le novità ivi contenute troviamo la possibilità di inserire l'esonero dall'imposta dell'imponibile prodotto dalle piccole aziende o microimprese che hanno avviato o avvieranno la propria attività nelle 22 zone franche, recentemente approvate dalla Ue. (Ved. anche Italia Oggi: 'L'Irap 2010 si svela' – pag. 25) </p>
<p align="justify"><strong>Plafond a raggio ridotto all'esportatore abituale</strong>&nbsp;<br>Renato Portale - II Sole 24 Ore - pag. 30 <br>Il recepimento della direttiva 2008/8 fa sì che dal 1° gennaio 2010 saranno tagliati i benefici per i trasporti, il settore manifatturiero e le imprese di trasformazione che operano con l'estero. Infatti, alcuni servizi che sono collegati alla movimentazione di beni nella Ue, forniti da operatori italiani a soggetti passivi d'imposta comunitari, non saranno più conteggiati né per calcolare lo status di esportatore abituale né per determinare l'ammontare del plafond disponibile, che consente l'acquisto e l'importazione di beni e servizi senza pagamento di Iva. </p>
<p align="justify"><strong>Valori 'blindati' sulle vendite&nbsp;<br></strong>Francesco Falcone e Antonio Iorio - II Sole 24 Ore - pag. 31 <br>Il Gip di Aosta con il decreto dello scorso 17 agosto ha chiarito che la differenza rispetto al valore normale di un immobile oggetto di compravendita non può integrare il reato tributario. Lo stesso Gip ha poi accolto un'analoga richiesta del Pm nella quale si concludeva che il valore di cessione di un immobile, inferiore a quello del valore del mutuo, non basta a dimostrare l'integrazione del reato di infedele dichiarazione. </p>
<p align="justify"><strong>&nbsp;<br>Meno spazio all'ipoteca&nbsp;<br></strong>Alessandro Sacrestano - II Sole 24 Ore - pag. 31 <br>Va cancellata l'iscrizione dell'ipoteca eseguita da Equitalia sull'immobile di un contribuente che ha assolto per oltre la metà il debito iscritto a ruolo, e sta beneficiando, per la parte residua, di un piano di rateizzazione. Ad ordinarlo è stata la Commissione tributaria provinciale di Lecce con la sentenza n. 825/5/09. </p>
<p align="justify"><strong>La restituzione online riporta l'Iva al cliente&nbsp;<br></strong>Giuseppe Romano - II Sole 24 Ore - pag. 31 <br>L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 274/E del 5 novembre scorso, ha chiarito che il reso della merce venduta online consente la restituzione al cliente dell'Iva se è possibile individuare, in sede di controllo, il collegamento tra la restituzione e l'acquisto originario. Questo tipo di vendita è assimilato a quella per corrispondenza, con conseguente esonero dall'obbligo di fatturazione e certificazione fiscale. Resta fermo, però, l'obbligo di registrare i corrispettivi. </p>
<p align="justify">&nbsp;<strong>aliquote più leggere per i datori</strong>&nbsp;<br>Arturo Rossi - II Sole 24 Ore - pag. 33 <br>L'Inps, con la circolare n. 115 di ieri, ha confermato la riduzione, per il 2009, dell'11,5% dei contributi per il settore edile. La misura è stata introdotta dalla legge 247/2007. L'agevolazione si applica sulla parte di contributi a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni dipendenti. Sono interessati solo gli operai full-time. Esclusi, dunque, gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale. (Ved. anche Italia Oggi: 'Edilizia con sconto' – pag. 27) </p>
<p align="justify"><strong>Tfr neutro sull'aiuto salva-paga</strong>&nbsp;<br>Giuseppe Maccarone - II Sole 24 Ore - pag. 33 <br>Il Ministero del Lavoro, con la nota 16582 del 2009, rettifica quanto affermato in precedenza con la nota 11025 e stabilisce che il Tfr non rientra nella base retributiva su cui calcolare il contributo integrativo previsto per i contratti di solidarietà difensivi, stipulati dalle aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs. </p>
<p align="justify"><strong>Principi a misura di crisi</strong>&nbsp;<br>Andrea Fradeani - Italia Oggi - pag. 20 <br>Dallo Iasb arriva la bozza dell'Ifrs X che rottama lo Ias 39. Per le svalutazioni delle attività finanziarie non conterà solo la rilevazione delle perdite già scoperte ma conteranno anche quelle attese. Il nuovo modo di fare bilancio per le società che applicano sia il modello Ias/Ifrs che quello US Gaap chiede ai redattori un nuovo modus operandi, una nuova filosofia che non concentri il picco delle perdite nel momento in cui la 'barca' sta per affondare. </p>
<p align="justify"><strong>I modelli Intrastat al restyling&nbsp;<br></strong>Franco Ricca - Italia Oggi - pag. 21 <br>Modelli Intrastat al restyling. Dal 2010 gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie accoglieranno anche le prestazioni di servizi e dovranno essere presentati esclusivamente online. Cambieranno inoltre anche le regole sulla frequenza di presentazione, con la soppressione della cadenza annuale. Le novità non riguarderanno gli elenchi riferiti ai periodi pre 2010. Lo annuncia una nota dell'Agenzia delle Entrate. </p>
<p align="justify"><strong>Imposte in famiglia col cumulo</strong>&nbsp;<br>Debora Alberici - Italia Oggi - pag. 23 <br>Sono salate le imposte nell'impresa familiare. Il marito deve dichiarare infatti anche quanto percepito dalla moglie nell'azienda di famiglia. Non c'è doppia imposizione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23396 del 4 novembre 2009. Respinto il ricorso di un contribuente.</p>
<p align="justify">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%">
<tbody>
<tr>
<td class="titolorassegna" valign="top" height="20">Tfr neutro sull'aiuto salva-paga</td></tr>
<tr>
<td class="titolorassegna" background="/images/tratteggio-orizzontale.gif" valign="top" height="1"><img src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width="1" height="1"></td></tr>
<tr>
<td class="dettaglirassegna" valign="top">Giuseppe Maccarone - II Sole 24 Ore - pag. 33</td></tr>
<tr>
<td class="testorassegna" valign="top">Il Ministero del Lavoro, con la nota 16582 del 2009, rettifica quanto affermato in precedenza con la nota 11025 e stabilisce che il Tfr non rientra nella base retributiva su cui calcolare il contributo integrativo previsto per i contratti di solidarietà difensivi, stipulati dalle aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs. <br><br></td></tr>
<tr>
<td class="titolorassegna" valign="top" height="20">Nell'edilizia aliquote più leggere per i datori</td></tr>
<tr>
<td class="titolorassegna" background="/images/tratteggio-orizzontale.gif" valign="top" height="1"><img src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width="1" height="1"></td></tr>
<tr>
<td class="dettaglirassegna" valign="top">Arturo Rossi - II Sole 24 Ore - pag. 33</td></tr>
<tr>
<td class="testorassegna" valign="top">L'Inps, con la circolare n. 115 di ieri, ha confermato la riduzione, per il 2009, dell'11,5% dei contributi per il settore edile. La misura è stata introdotta dalla legge 247/2007. L'agevolazione si applica sulla parte di contributi a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni dipendenti. Sono interessati solo gli operai full-time. Esclusi, dunque, gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale. (Ved. anche Italia Oggi: 'Edilizia con sconto' – pag. 27) <br><br></td></tr>
<tr>
<td class="titolorassegna" valign="top" height="20">Tutele pure alle coppie di fatto</td></tr>
<tr>
<td class="titolorassegna" background="/images/tratteggio-orizzontale.gif" valign="top" height="1"><img src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width="1" height="1"></td></tr>
<tr>
<td class="dettaglirassegna" valign="top">Debora Alberici - Italia Oggi - pag. 20</td></tr>
<tr>
<td class="testorassegna" valign="top">La riforma dell'affido condiviso tutela i figli delle coppie di fatto allo stesso modo di quelli legittimi. Il padre è tenuto, infatti, a dare l'assegno di mantenimento mensile alla ex compagna anche se questa lavora. Gli 'ermellini' con la sentenza n. 23411 hanno così respinto il ricorso di un padre naturale che sosteneva di non dovere nulla all'ex compagna per la figlia avuta dalla relazione in quanto la donna era in grado di mantenersi da sola. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Affido condiviso in equilibrio' – pag. 35) <br><br></td></tr>
<tr>
<td class="titolorassegna" valign="top" height="20">Compensi ridotti per i consulenti aziendali</td></tr>
<tr>
<td class="titolorassegna" background="/images/tratteggio-orizzontale.gif" valign="top" height="1"><img src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width="1" height="1"></td></tr>
<tr>
<td class="dettaglirassegna" valign="top">Debora Alberici - Italia Oggi - pag. 27</td></tr>
<tr>
<td class="testorassegna" valign="top">La parcella del consulente aziendale che segue l'azienda in un arbitrato va commisurata non al valore globale della causa ma solo 'a quelle domande rispetto alle quali si sia resa necessaria la consulenza stessa'. Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23342 del 4 novembre 2009. I giudici hanno così respinto il ricorso di un commercialista. <br><br></td></tr>
<tr>
<td class="titolorassegna" valign="top" height="20">Artigiani e commercianti all'Inps</td></tr>
<tr>
<td class="titolorassegna" background="/images/tratteggio-orizzontale.gif" valign="top" height="1"><img src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width="1" height="1"></td></tr>
<tr>
<td class="dettaglirassegna" valign="top">Domenico Comegna - Italia Oggi - pag. 26</td></tr>
<tr>
<td class="testorassegna" valign="top">L'Inps chiama alla cassa artigiani e commercianti. Entro il 16 novembre gli iscritti in corso d'anno dovranno versare i contributi del terzo trimestre 2009. Per il 30 novembre, invece, i contributi relativi al saldo 2008 e all'acconto 2009. <br><br></td></tr>
<tr>
<td class="titolorassegna" valign="top" height="20">Mobbing a lungo termine</td></tr>
<tr>
<td class="titolorassegna" background="/images/tratteggio-orizzontale.gif" valign="top" height="1"><img src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width="1" height="1"></td></tr>
<tr>
<td class="dettaglirassegna" valign="top">Maria Paola Cogotti - Italia Oggi - pag. 29</td></tr>
<tr>
<td class="testorassegna" valign="top">La condotta mobbizzante rileva solo se è sistematica e duratura. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20046 del 17 settembre 2009. I giudici hanno escluso il mobbing per il comportamento persecutorio durato meno di tre mesi. <br><br></td></tr>
<tr>
<td class="titolorassegna" valign="top" height="20">Alle sezioni unite il test sugli sconti concessi ai pentiti</td></tr>
<tr>
<td class="titolorassegna" background="/images/tratteggio-orizzontale.gif" valign="top" height="1"><img src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width="1" height="1"></td></tr>
<tr>
<td class="dettaglirassegna" valign="top">Patrizia Maciocchi - II Sole 24 Ore - pag. 35</td></tr>
<tr>
<td class="testorassegna" valign="top">I pentiti possono beneficiare di un trattamento più favorevole nel calcolo di compensazione tra attenuanti e aggravanti? Le Sezioni unite della Cassazione dovranno rispondere a questo quesito. La Suprema Corte dovrà dunque fare chiarezza sul contrasto giurisprudenziale risalente al 2002 e riproposto nell'ordinanza n. 42033 di ieri che riguarda la possibilità di sottrarre i collaboratori di giustizia alla regola generale fissata dall'art. 69 del codice penale. <br><br></td></tr>
<tr>
<td class="titolorassegna" valign="top" height="20">Stop al lodo arbitrale vessatorio</td></tr>
<tr>
<td class="titolorassegna" background="/images/tratteggio-orizzontale.gif" valign="top" height="1"><img src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width="1" height="1"></td></tr>
<tr>
<td class="dettaglirassegna" valign="top">Marina Castellaneta - II Sole 24 Ore - pag. 35</td></tr>
<tr>
<td class="testorassegna" valign="top">Il giudice nazionale deve bloccare l'esecuzione forzata di un lodo arbitrale, anche se passato in giudicato, se verifica che è la conseguenza di una clausola vessatoria. Per la Corte di giustizia delle Comunità europee, che si è pronunciata con la sentenza causa C-40/08 del 6 ottobre 2009, il divieto di clausole abusive in contratti conclusi tra consumatori e professionisti ha carattere imperativo e quindi il giudice nazionale deve far valere d'ufficio la nullità di queste clausole.<br></td></tr></tbody></table></p>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/06/Rassegna_stampa_fiscale_e_legale__del_6_novembre_2009</link><pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/06/Rassegna_stampa_fiscale_e_legale__del_6_novembre_2009</guid></item><item><title>Rassegna stampa fiscale e legale del 5 novembre 2009</title><description><![CDATA[<P align=justify>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giovedì, 5 Novembre 2009<BR>Visualizza tutta la rassegna stampa di oggi</P>
<P align=justify><STRONG>Modello Ias per i conti delle Pmi</STRONG><BR>Franco Roscini Vitali - II Sole 24 Ore - pag. 31<BR>Lo Iasb, l'organismo internazionale che si occupa di elaborare i principi contabili internazionali, ha preparato un nuovo documento per le piccole e medie imprese. Le nuove regole, che saranno disponibili entro l'anno, semplificano le disposizioni contenute negli Ias destinati alle imprese quotate o di maggiori dimensioni ed eliminano i principi che nell'ambito delle imprese di minori dimensioni non hanno alcun utilizzo. La Ue dovrebbe consentire l'adozione dei principi su base volontaria.</P>
<P align=justify><STRONG>Lo scudo fiscale 'prenota' nuove istruzioni</STRONG><BR>Antonio Criscione e Laura Squillaci - II Sole 24 Ore - pag. 31<BR>Resta aperto il cantiere sullo scudo fiscale. Per la prossima settimana sono infatti in arrivo nuove circolari ed interventi per chiarire i dubbi ancora aperti. Le Entrate e il Ministero dell'Economia sono infatti al lavoro. Una o più risoluzioni dovrebbero intervenire per fornire chiarimenti mirati. Gli operatori del settore vogliono delucidazioni sui tempi di rilascio della dichiarazione riservata da parte degli intermediari. Ci sono poi le questioni sulla difficoltà del rimpatrio di immobili dalla Svizzera, le Cfc e i redditi dei transfrontalieri.</P>
<P align=justify><STRONG>L'avviso online guadagna tempo</STRONG><BR>Luciano De Vico - II Sole 24 Ore - pag. 32<BR>Avvisi di irregolarità. Per i redditi del 2007 il Fisco ha inviato 800mila lettere. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 47/E, ha illustrato i contenuti, le modalità e gli effetti della domiciliazione degli esiti del controllo automatizzato. L'amministrazione finanziaria prima dell'iscrizione a ruolo invia telematicamente un avviso bonario all'intermediario che ha presentato la dichiarazione. Entro 30 giorni, l'incaricato della trasmissione telematica deve informare il contribuente circa l'esito del controllo. Il contribuente avrà 90 giorni per pagare il dovuto con la sanzione ridotta o per chiarire la propria posizione nei confronti del fisco. (Ved. anche Italia Oggi: 'Controlli, intermediari in campo' – pag. 23)</P>
<P align=justify><STRONG>Il fisco apre sull'integrativa nei termini per i controlli</STRONG><BR>Dario Deotto - II Sole 24 Ore - pag. 32<BR>L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 46/E, è intervenuta sulla deducibilità delle spese 'black list'. Secondo il documento, quando l'avvio dei controlli non si è verificato il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa. La norma permette infatti di farlo entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Sia prima del 31 dicembre 2006 che dopo, per l'Agenzia, la presentazione della dichiarazione integrativa consentirebbe l'applicazione della sanzione fissa in luogo di quella prevista per le violazioni 'black list'. Al di là di questo quello che emerge è la possibilità di rettificare la dichiarazione senza vincoli temporali.</P>
<P align=justify><STRONG>Fattura anche senza addebito Iva</STRONG><BR>Renato Portale - II Sole 24 Ore - pag. 33<BR>Dal 1° gennaio 2010 aumentano le formalità e gli obblighi per i contribuenti italiani che lavorano con l'estero. La nuova direttiva sui servizi internazionali (non ancora recepita) costringerà imprese e professionisti che hanno in corso rapporti con soggetti non residenti ad informarsi della loro posizione giuridica prima di emettere fattura. Il trattamento sarà infatti diverso a seconda se le prestazioni sono rese a soggetti privati o a soggetti passivi non residenti. Nel primo caso i servizi saranno soggetti ad Iva in Italia, nel secondo l'imposta sarà applicata nel Paese del cliente.</P>
<P align=justify><STRONG>Nomina amministrativa per il dirigente preposto</STRONG><BR>Nicola Cavalluzzo e Alessandro Montinari - II Sole 24 Ore - pag. 33<BR>La figura del dirigente preposto è al centro della circolare n. 44 del 2 novembre di Assonime. Al professionista spetta redigere i documenti contabili societari ed attestare l'adeguatezza delle procedure e la congruità dei bilanci. In merito alla nomina del dirigente preposto Assonime ritiene che, sebbene non esista una preclusione di nomina da parte dell'assemblea, la scelta di attribuire tale potere all'organo amministrativo è da ritenersi più corretta.</P>
<P align=justify><STRONG>Il riordino dell'antiriciclaggio</STRONG><BR>Valentina Maglione, Federica Micardi e Marco Peruzzi - II Sole 24 Ore - pag. 35<BR>Il Sole 24 Ore pubblica un inserto sulle novità del decreto legislativo n. 151/09 che modifica le regole per la lotta al riciclaggio di denaro sporco. Nel fascicolo il testo del provvedimento con la guida alla lettura articolo per articolo.</P>
<P align=justify><STRONG>Le tasse sì ma da pagare a rate</STRONG><BR>Cristina Bartelli - Italia Oggi - pag. 19<BR>Nei primi dieci mesi del 2009 Equitalia ha registrato un aumento dell'80% del numero dei contribuenti ammessi alle dilazioni. Un 10% dei contribuenti ha addirittura richiesto una seconda rateazione. Diminuiscono le procedure esecutive e aumentano gli incassi da ruolo: nello stesso periodo del 2009 questi ultimi sono aumentati del 7% rispetto allo stesso periodo del 2008.</P>
<P align=justify><STRONG>Parti correlate, informativa light</STRONG><BR>Andrea Fradeani - Italia Oggi - pag. 20<BR>Ridimensionata l'informativa di bilancio delle società a partecipazione pubblica sulle operazioni con parti correlate. Lo Iasb, con la modifica allo Ias 24 deliberata ieri, semplifica grandemente gli oneri informativi a carico dei soggetti privati controllati. Fino ad oggi le società a controllo pubblico erano obbligate a fornire, nei loro rendiconti conformi al modello Ifrs, informazioni dettagliate sui reciproci rapporti di natura economico-finanziaria.</P>
<P align=justify><STRONG>Pvc, ok se completo<BR></STRONG>Debora Alberici - Italia Oggi - pag. 21<BR>Il processo verbale di constatazione della guardia di finanza incompleto fa saltare l'accertamento del fisco. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23176 del 2 novembre 2009. Per la sezione tributaria, inoltre, il giudice non può rimediare d'ufficio alla mancanza di prove. Ciò perché i poteri esercitabili 'd'ufficio' dalla ctp, sul fronte prova, devono essere un rimedio 'eccezionale'.</P>
<P align=justify><STRONG>Donazioni, i trust non sono oggetto di tassazione</STRONG><BR>Luigi Giordano - Italia Oggi - pag. 21<BR>I trust non sono oggetto di tassazione, per ciò che concerne l'imposta sulle donazioni, poiché in essi il momento impositivo non è quello iniziale, nel quale il disponente stipula l'atto di trust, bensì quello finale in cui i beni si trasferiscono al beneficiario. Così si è espressa la Ctp di Caserta nella sentenza n. 481/15/09 del 16 aprile 2009.</P>
<P align=justify><STRONG>Volontariato, informazioni al fisco</STRONG><BR>Fabrizio G. Poggiani - Italia Oggi - pag. 24<BR>Dalla lettura del decreto legge 185/2008 e delle circolari dell'Agenzia delle Entrate emerge che le organizzazioni di volontariato rischiano di fuoriuscire dalla qualifica di Onlus di diritto per rimanere obbligate, seppur parzialmente, alla compilazione del modello Eas entro il prossimo 15 dicembre. Non si comprende il motivo per cui solo le organizzazioni di volontariato rischiano l'esclusione dalla qualifica di Onlus di diritto. Va sottolineato come l'esercizio di attività commerciali non marginali per questi enti è sempre più necessario per mantenere in equilibrio la struttura.</P>
<P align=justify><STRONG>Nessuno sconto alle società dilettantistiche</STRONG><BR>Fabrizio G. Poggiani - Italia Oggi - pag. 24<BR>L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009, ha confermato che l'obbligo di compilazione del modello Eas si estende alla quasi totalità delle associazioni e società sportive dilettantistiche che realizzano proventi da pubblicità e sponsorizzazioni. Restano invece escluse solo quelle iscritte nel registro del Coni che non svolgono attività commerciali.</P>
<P align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <STRONG>RASSEGNA STAMPA LEGALE</STRONG></P>
<P align=justify><STRONG>Processo breve ad hoc per 'salvare' il premier</STRONG><BR>Liana Milella - La Repubblica - pag. 4<BR>Per salvare Berlusconi Niccolò Ghedini aveva ripreso un testo degli ex ds Calvi e Fassone aggiornandolo con gli aggiustamenti necessari per i procedimenti in corso. Ma Fini prima e il Colle poi lo avevano stoppato per manifesta eterogeneità degli emendamenti rispetto al decreto. La maggioranza, però, non desiste ed intende riproporre il testo, anche se con un ddl ad hoc che avrà tempi più lunghi. Ghedini si prepara così a presentare un nuovo lodo sul 'processo breve' che estingua definitivamente i dibattimenti sul premier e tutti i processi giunti al primo grado.</P>
<P align=justify><STRONG>Abu Omar, paga solo la Cia il segreto di Stato salva Pollari</STRONG><BR>Walter Galbiati - La Repubblica - pag. 9<BR>Processo per il sequestro dell'imam Abu Omar. Il giudice monocratico Oscar Magi, con la sentenza emessa ieri, ha stabilito che l'ex capo del Sismi Pollari e il suo vice Mancini non sono giudicabili per via del segreto di Stato. Condannati, ma latitanti gli agenti della Cia. Ira del Pentagono e del dipartimento di Stato statunitensi. Il giudice si è allineato alla sentenza della Corte Costituzionale. Secondo la Consulta la sicurezza nazionale prevale su tutto perché da essa deriva la sopravvivenza stessa dello Stato. Rendere pubblici i rapporti tra la nostra intelligence e quella dei nostri alleati renderebbe l'Italia meno sicura. (Ved. anche il Corriere della Sera: 'Agenti della Cia condannati Protesta degli Usa' – pag. 2; Italia Oggi: 'Pollari non processabile, cronaca di una decisione annunciata' – pag. 5 e Il Sole 24 Ore: 'Condannati 23 agenti della Cia' – pag. 23)</P>
<P align=justify><STRONG>Il riordino dell'antiriciclaggio<BR></STRONG>Valentina Maglione, Federica Micardi e Marco Peruzzi - II Sole 24 Ore - pag. 35<BR>Il Sole 24 Ore pubblica un inserto sulle novità del decreto legislativo n. 151/09 che modifica le regole per la lotta al riciclaggio di denaro sporco. Nel fascicolo il testo del provvedimento con la guida alla lettura articolo per articolo.</P>
<P align=justify><STRONG>Cassa integrazione, calo del 10%</STRONG><BR>Gabriele Ventura - Italia Oggi - pag. 29<BR>L'Inps ha comunicato che nello scorso mese la richiesta di cassa integrazione è calata del 10%. Le aziende italiane, infatti, ad ottobre hanno ottenuto l'autorizzazione per 94,7 milioni di ore di cig contro quasi 105 milioni di ore autorizzate nel mese di settembre: -9,72%. Dato anomalo. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Frenano le richieste Cig' – pag. 25)</P>
<P align=justify><STRONG>Pensioni, assegni leggeri dal 2010<BR></STRONG>Gigi Leonardi - Italia Oggi - pag. 29<BR>Chi andrà in pensione a partire dal prossimo anno dovrà accontentarsi di un assegno più leggero rispetto a chi lo ha fatto o lo farà entro il 2009. Dal 1° gennaio 2010 scattano infatti i nuovi coefficienti di trasformazione delle pensioni, i moltiplicatori che servono per calcolare l'importo della rendita determinata con il metodo contributivo o anche misto.</P>
<P align=justify><STRONG>Casse, via libera per i consulenti</STRONG><BR>Benedetta P. Pacelli - Italia Oggi - pag. 31<BR>Le riforme della previdenza privatizzata ripartono dai Consulenti del lavoro. E' l'ente guidato da Vincenzo Miceli, infatti, il primo ad incassare l'altro ieri dal Welfare il via libera definitivo per l'approvazione del riordino del sistema pensionistico che entrerà a regime già dal 2010. Per gli altri, avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti e veterinari rimane aperta la strada di convocare apposite conferenze di servizi.</P>
<P align=justify><STRONG>Pmi, premiato chi non licenzia</STRONG><BR>Daniele Cirioli - Italia Oggi - pag. 32<BR>Il Ministero del Lavoro, con la nota protocollo n. 22114 del 2009, ha precisato che anche le imprese con meno di 15 dipendenti possono ricorrere al contratto di solidarietà difensivo. Il datore di lavoro in crisi con le commesse, anziché licenziare i due dipendenti, può fare un accordo sindacale di ricorso alla solidarietà al fine di evitare tali licenziamenti. In cambio otterrà un contributo economico pari alla metà delle retribuzioni non erogate.</P>
<P align=justify><STRONG>Giudici di pace, ricorsi accelerati<BR></STRONG>Stefano Manzelli - Italia Oggi - pag. 39<BR>Per snellire i rapporti con la magistratura onoraria il Ministero della giustizia ha lanciato un nuovo servizio che prevede la possibilità di proporre un ricorso stradale o altre opposizioni amministrative al giudice di pace direttamente via web. Sempre online sarà possibile conoscere lo stato del procedimento civile o la data dell'udienza. In attesa dell'avvio della Pec (Posta elettronica certificata) sarà però ancora necessario inviare l'originale dell'atto in cancelleria.</P>
<P align=justify><STRONG>La riforma forense slitta al 2010</STRONG><BR>Gabriele Ventura - Italia Oggi - pag. 39<BR>Conti alla mano la riforma dell'avvocatura slitta al 2010. Per votare gli emendamenti si arriverebbe a metà dicembre in piena ondata Finanziaria. E' facile, quindi, prevedere che il sì del Senato slitti a gennaio. Un problema per l'ordine forense. Di più. Dei nodi al pettine, come le tariffe, il patto di quota lite e le incompatibilità professionali non ne è stato sciolto neanche uno.</P>
<P align=justify><STRONG>Diritto d'asilo, si chiude il cerchio</STRONG><BR>Paolo Bozzacchi - Italia Oggi - pag. 40<BR>La Commissione europea intende chiudere il cerchio normativo sul diritto d'asilo. Per questo, in settimana, ha adottato le proposte di modifica di due strumenti legislativi: la direttiva sulla qualifica dello status delle persone bisognose di protezione internazionale e la direttiva sulle procedure d'asilo.</P>
<P align=justify><STRONG>Studi in comunione</STRONG><BR>Debora Alberici - Italia Oggi - pag. 41<BR>La Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 22755 del 18 ottobre 2009, ha stabilito che entra in comunione con la moglie l'appartamento acquistato dal professionista e ufficialmente usato come studio se questo è stato invece la residenza della famiglia. Non incide che la moglie avesse inizialmente dichiarato, per motivi fiscali, l'uso professionale del bene.</P>
<P align=justify><STRONG>Spese legali indietro solo all'assoluzione</STRONG><BR>Antonio G. Paladino - Italia Oggi - pag. 41<BR>Il pubblico dipendente, destinatario di un provvedimento di archiviazione in una fase pre-processuale del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile non ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute, in quanto, in tale fase, mancano i requisiti previsti dalla norma. Lo ha chiarito la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche nella sentenza n. 236 del 2009.</P>
<P align=justify><STRONG>Par condicio accusa difesa</STRONG><BR>Marzia Paolucci - Italia Oggi - pag. 43<BR>I Ministri Alfano e Brunetta hanno fatto il punto sulla digitalizzazione della giustizia ad un anno di distanza dal cronogramma predisposto in materia. La digitalizzazione degli atti presso la cancelleria del gip del tribunale di Roma non è più una sperimentazione ma una cosa fatta. Ciò permetterà risparmio di tempo, carta e toner e migliorerà la qualità della vita degli operatori della giustizia.</P>
<P align=justify><STRONG>Riforme organizzative necessarie</STRONG><BR>Paolo Lotti - Italia Oggi - pag. 44<BR>Per il riassetto del processo e per la necessità di fornire norme processuali al passo con i tempi l'Associazione Magistrati Amministrativi (ANMA) attraverso il suo Direttivo, si è fatta promotrice di importanti iniziative che mirano alla valorizzazione della professionalità, alla separazione delle funzioni, all'ottimizzazione del personale, al potenziamento dell'informatica e al decentramento del giudice d'appello.</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/05/Rassegna_stampa_fiscale_e_legale_del_5_novembre_2009</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/05/Rassegna_stampa_fiscale_e_legale_del_5_novembre_2009</guid></item><item><title>Tirocinio professionale: nuovo regolamento in G.U.</title><description><![CDATA[<P>E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie Generale n. 241 del 16 ottobre il "Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile". Il regolamento&nbsp;è entrato&nbsp;in vigore&nbsp;il 31 ottobre 2009.</P>
<P>L'Ufficio Stampa</P>
<P>&nbsp;<STRONG>Regolamento&nbsp; del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di&nbsp;&nbsp; abilitazione&nbsp;&nbsp; all'esercizio&nbsp;&nbsp; della&nbsp;&nbsp; professione&nbsp;&nbsp; di&nbsp; dottore commercialista&nbsp; e&nbsp; di&nbsp; esperto&nbsp; contabile, ai sensi dell'articolo 42,<BR>comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. (09G0152)</STRONG></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</P>
<P>&nbsp; Visti&nbsp; gli&nbsp; articoli&nbsp; 33,&nbsp; quinto&nbsp; comma, e 117, sesto comma, della<BR>Costituzione;<BR>&nbsp; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;<BR>&nbsp; Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34;<BR>&nbsp; Visto&nbsp; l'articolo&nbsp; 42,&nbsp; comma&nbsp; 2, del decreto legislativo 28 giugno<BR>2005, n. 139;<BR>&nbsp; Visto&nbsp; l'articolo&nbsp; 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo<BR>30 luglio 1999, n. 300;<BR>&nbsp; Visto&nbsp; il&nbsp; decreto-legge&nbsp; 16&nbsp; maggio&nbsp; 2008,&nbsp; n. 85, convertito, con<BR>modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;<BR>&nbsp; Visto&nbsp; il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti<BR>e degli esperti contabili, espresso con nota del 3 dicembre 2008;<BR>&nbsp; Udito&nbsp; il&nbsp; parere&nbsp; del Consiglio di Stato, sezione consultiva degli<BR>atti normativi, espresso nell'adunanza del 19 febbraio 2009;<BR>&nbsp; Vista&nbsp; la&nbsp; comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a<BR>norma&nbsp; dell'articolo&nbsp; 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988<BR>(nota&nbsp; prot.&nbsp; n.&nbsp; U.R./764/1.5/09&nbsp; dell'8&nbsp; maggio&nbsp; 2009),&nbsp; cosi' come<BR>attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 20<BR>maggio 2009, prot. n. DAGL/10.3.4/2009/152;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A d o t t a</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il seguente regolamento:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 1.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Modalita' di effettuazione del tirocinio</P>
<P>&nbsp; 1.&nbsp; Il&nbsp; tirocinio professionale e' un periodo di formazione pratica<BR>obbligatorio&nbsp; per&nbsp; l'accesso&nbsp; all'esame&nbsp; per&nbsp; l'abilitazione&nbsp; e&nbsp; deve<BR>consentire&nbsp; al&nbsp; tirocinante&nbsp; l'acquisizione&nbsp; dei&nbsp; fondamenti teorici,<BR>pratici e deontologici della professione.<BR>&nbsp; 2.&nbsp; Il tirocinio professionale e' svolto con assiduita', diligenza,<BR>riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale.<BR>Per&nbsp; assiduita'&nbsp; si&nbsp; intende&nbsp; la&nbsp; frequenza continua dello studio del<BR>professionista,&nbsp; sotto&nbsp; la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale<BR>requisito&nbsp; si ritiene rispettato se il tirocinante e' presente presso<BR>lo&nbsp; studio&nbsp; o&nbsp; comunque&nbsp; opera&nbsp; sotto&nbsp; la&nbsp; diretta&nbsp; supervisione&nbsp; del<BR>professionista,&nbsp; per&nbsp; almeno 20 ore settimanali nel normale orario di<BR>funzionamento&nbsp;&nbsp;&nbsp; dello&nbsp;&nbsp; studio&nbsp;&nbsp; stesso,&nbsp;&nbsp; salvo&nbsp;&nbsp; quanto&nbsp;&nbsp; previsto<BR>dall'articolo&nbsp;&nbsp; 6.&nbsp; Per&nbsp; diligenza&nbsp; si&nbsp; intende&nbsp; la&nbsp; cura&nbsp; attenta&nbsp; e<BR>scrupolosa&nbsp; nello&nbsp; svolgimento&nbsp; del&nbsp; tirocinio.&nbsp; Per&nbsp; riservatezza si<BR>intende&nbsp; l'adozione&nbsp; di un comportamento discreto e corretto, nonche'<BR>il&nbsp;&nbsp; mantenimento&nbsp;&nbsp; del&nbsp; massimo&nbsp; riserbo&nbsp; su&nbsp; tutte&nbsp; le&nbsp; notizie&nbsp; ed<BR>informazioni acquisite nel corso del tirocinio.<BR>&nbsp; 3.&nbsp; Il&nbsp; tirocinio&nbsp; si&nbsp; svolge&nbsp; presso lo studio o comunque sotto la<BR>supervisione&nbsp; ed&nbsp; il&nbsp; controllo diretto di un professionista iscritto<BR>all'albo&nbsp; dei&nbsp; dottori&nbsp; commercialisti&nbsp; e&nbsp; degli&nbsp; esperti contabili e<BR>comporta&nbsp; la&nbsp; collaborazione allo svolgimento delle attivita' proprie<BR>della professione.<BR>&nbsp; 4.&nbsp; In&nbsp; considerazione&nbsp; delle&nbsp; competenze&nbsp; specifiche&nbsp; in&nbsp; economia<BR>aziendale&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp; diritto&nbsp;&nbsp; d'impresa&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp; nelle&nbsp; materie&nbsp; economiche,<BR>finanziarie,&nbsp; tributarie,&nbsp; societarie&nbsp; ed&nbsp; amministrative, attribuite<BR>agli&nbsp; iscritti&nbsp; nell'albo&nbsp; dei dottori commercialisti e degli esperti<BR>contabili&nbsp; dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.<BR>139, il tirocinio ha per oggetto le seguenti attivita' professionali:<BR>&nbsp;&nbsp; a)&nbsp; per&nbsp; l'accesso alla sezione A dell'albo - Commercialisti -, le<BR>attivita'&nbsp; di&nbsp; cui&nbsp; ai&nbsp; commi&nbsp; 3&nbsp; e&nbsp; 4&nbsp; dell'articolo&nbsp; 1&nbsp; del decreto<BR>legislativo n. 139 del 2005;<BR>&nbsp;&nbsp; b)&nbsp; per&nbsp; l'accesso alla sezione B dell'albo - Esperti contabili -,<BR>le&nbsp;&nbsp; attivita'&nbsp; di&nbsp; cui&nbsp; al&nbsp; comma&nbsp; 4&nbsp; dell'articolo&nbsp; 1&nbsp; del&nbsp; decreto<BR>legislativo n. 139 del 2005.<BR>&nbsp; 5.&nbsp; Il&nbsp; tirocinio&nbsp; professionale e' svolto presso un professionista<BR>iscritto da almeno cinque anni all'albo e che ha assolto l'obbligo di<BR>formazione&nbsp; professionale&nbsp; continua&nbsp; nell'ultimo triennio certificato<BR>dall'Ordine.&nbsp; L'anzianita' quinquennale deve essere maturata all'atto<BR>della&nbsp; presentazione&nbsp; della&nbsp; domanda&nbsp; di&nbsp; iscrizione&nbsp; al registro dei<BR>tirocinanti&nbsp; o, in caso di variazione, alla data di comunicazione del<BR>nuovo professionista presso cui viene proseguito il tirocinio.<BR>&nbsp; 6.&nbsp; Il rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura<BR>economica&nbsp; tra&nbsp; le&nbsp; parti.&nbsp; Il&nbsp; professionista&nbsp; puo'&nbsp; riconoscere&nbsp; al<BR>tirocinante una borsa di studio.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Avvertenza:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il&nbsp; testo&nbsp; delle&nbsp; note&nbsp; qui&nbsp; pubblicato e' stato redatto<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dall'amministrazione&nbsp;&nbsp; competente&nbsp; per&nbsp; materia,&nbsp; ai&nbsp; sensi<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dell'art.&nbsp; 10,&nbsp; comma 3, del testo unico delle disposizioni<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sulla&nbsp;&nbsp; promulgazione&nbsp;&nbsp; delle&nbsp; leggi,&nbsp; sull'emanazione&nbsp; dei<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; decreti&nbsp;&nbsp; del&nbsp;&nbsp; Presidente&nbsp;&nbsp; della&nbsp;&nbsp; Repubblica&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp; sulle<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pubblicazioni&nbsp;&nbsp;&nbsp; ufficiali&nbsp;&nbsp; della&nbsp;&nbsp; Repubblica&nbsp;&nbsp; italiana,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; approvato&nbsp; con&nbsp; D.P.R.&nbsp; 28&nbsp; dicembre 1985, n. 1092, al solo<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fine&nbsp; di&nbsp; facilitare la lettura delle disposizioni di legge<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; alle&nbsp; quali&nbsp; e'&nbsp; operato&nbsp; il&nbsp; rinvio.&nbsp; Restano invariati il<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Note alle premesse:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - L'art. 33, quinto comma, della Costituzione stabilisce<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che&nbsp; e'&nbsp; prescritto&nbsp; un esame di Stato per la ammissione ai<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vari&nbsp; ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e per l'abilitazione all'esercizio professionale.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - L'art. 117, sesto comma, della Costituzione stabilisce<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che&nbsp; la&nbsp; potesta'&nbsp; regolamentare&nbsp; spetta&nbsp; allo&nbsp; Stato nelle<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; materie&nbsp;&nbsp; di&nbsp; legislazione&nbsp; esclusiva,&nbsp; salva&nbsp; delega&nbsp; alle<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Regioni.&nbsp; La&nbsp; potesta' regolamentare spetta alle Regioni in<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ogni&nbsp; altra&nbsp; materia.&nbsp; I&nbsp; Comuni,&nbsp; le&nbsp; Province e le Citta'<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; metropolitane&nbsp; hanno&nbsp; potesta' regolamentare in ordine alla<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; disciplina&nbsp; dell'organizzazione&nbsp; e&nbsp; dello svolgimento delle<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; funzioni loro attribuite.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23&nbsp; agosto&nbsp; 1988,&nbsp; n.&nbsp; 400&nbsp; (Disciplina&nbsp; dell'attivita'&nbsp; di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Governo&nbsp; e&nbsp; ordinamento&nbsp; della Presidenza del Consiglio dei<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ministri):<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «3.&nbsp; Con&nbsp; decreto&nbsp; ministeriale&nbsp; possono essere adottati<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; regolamenti&nbsp; nelle&nbsp; materie di competenza del Ministro o di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; autorita'&nbsp;&nbsp; sottordinate&nbsp;&nbsp; al&nbsp; Ministro,&nbsp; quando&nbsp; la&nbsp; legge<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; materie&nbsp; di&nbsp; competenza&nbsp; di&nbsp; piu'&nbsp; Ministri, possono essere<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; adottati&nbsp; con&nbsp; decreti interministeriali, ferma restando la<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dettare&nbsp; norme&nbsp; contrarie&nbsp; a quelle dei regolamenti emanati<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dal&nbsp; Governo.&nbsp; Essi debbono essere comunicati al Presidente<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; La legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante: «Delega al<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Governo&nbsp;&nbsp; per&nbsp;&nbsp; l'istituzione&nbsp;&nbsp; dell'Ordine&nbsp;&nbsp; dei&nbsp;&nbsp; dottori<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; commercialisti&nbsp; e&nbsp; degli&nbsp; esperti&nbsp; contabili» e' pubblicata<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2005, n. 61.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Si riporta il testo dell'art. 42, comma 2, del decreto<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; legislativo&nbsp; 28 giugno 2005, n. 139, recante: «Costituzione<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dell'Ordine&nbsp; dei&nbsp; dottori&nbsp; commercialisti&nbsp; e&nbsp; degli esperti<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; contabili,&nbsp; a&nbsp; norma&nbsp; dell'art.&nbsp; 2&nbsp; della legge 24 febbraio<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2005, n. 34»:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «2.&nbsp; Il&nbsp; Ministro&nbsp; dell'istruzione,&nbsp; dell'universita'&nbsp; e<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; della&nbsp; ricerca,&nbsp; sentito il Consiglio nazionale, stabilisce<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; con&nbsp; proprio&nbsp; regolamento&nbsp; i&nbsp; contenuti&nbsp; e&nbsp; le modalita' di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; effettuazione&nbsp; del&nbsp; tirocinio,&nbsp; ivi comprese le forme della<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vigilanza&nbsp;&nbsp; dei&nbsp; Consigli&nbsp; degli&nbsp; Ordini&nbsp; territoriali&nbsp; sul<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; corretto&nbsp; svolgimento&nbsp; dei&nbsp; tirocini e le relative sanzioni<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; disciplinari,&nbsp;&nbsp; la&nbsp;&nbsp; fissazione&nbsp;&nbsp; del&nbsp;&nbsp; numero&nbsp; massimo&nbsp; di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tirocinanti&nbsp;&nbsp; per&nbsp; ciascun&nbsp; professionista&nbsp; e&nbsp; gli&nbsp; effetti<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ostativi&nbsp;&nbsp; delle&nbsp;&nbsp; sanzioni&nbsp;&nbsp; disciplinari&nbsp; di&nbsp; particolare<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gravita'&nbsp; relativamente&nbsp; all'assunzione&nbsp; di&nbsp; tirocinanti da<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; parte del professionista.».<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Il&nbsp; testo&nbsp; dell'art.&nbsp; 50,&nbsp; comma&nbsp; 1,&nbsp; lettera b), del<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; decreto&nbsp;&nbsp; legislativo&nbsp; 30&nbsp; luglio&nbsp; 1999,&nbsp; n.&nbsp; 300&nbsp; (Riforma<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «Art.&nbsp; 50&nbsp; (Aree&nbsp; funzionali).&nbsp; -&nbsp; 1.&nbsp; Il&nbsp; Ministero, in<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; particolare,&nbsp; svolge le funzioni di spettanza statale nelle<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; seguenti aree funzionali:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) (omissis);<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)&nbsp; compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; decreto&nbsp; legislativo&nbsp; 5&nbsp; giugno&nbsp; 1998,&nbsp; n.&nbsp; 204; istruzione<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; universitaria,&nbsp;&nbsp;&nbsp; ricerca&nbsp;&nbsp;&nbsp; scientifica&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp; tecnologica:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; programmazione degli interventi sul sistema universitario e<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; degli&nbsp;&nbsp; enti&nbsp;&nbsp; di&nbsp; ricerca&nbsp; non&nbsp; strumentali;&nbsp; indirizzo&nbsp; e<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; coordinamento,&nbsp; normazione&nbsp; generale&nbsp; e finanziamento delle<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; universita'&nbsp; e&nbsp; degli&nbsp; enti&nbsp; di&nbsp; ricerca&nbsp; non&nbsp; strumentali;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; monitoraggio&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp; valutazione,&nbsp; anche&nbsp; mediante&nbsp; specifico<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Osservatorio,&nbsp; in&nbsp; materia&nbsp; universitaria; attuazione delle<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; universitaria,&nbsp;&nbsp; armonizzazione&nbsp;&nbsp; europea&nbsp;&nbsp; e&nbsp; integrazione<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; internazionale&nbsp;&nbsp; del&nbsp;&nbsp; sistema&nbsp;&nbsp; universitario,&nbsp;&nbsp; anche&nbsp; in<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; attuazione&nbsp; degli&nbsp; accordi&nbsp; culturali&nbsp; stipulati a cura del<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ministero&nbsp; degli&nbsp; affari esteri; monitoraggio degli enti di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ricerca&nbsp; non&nbsp; strumentali&nbsp; e&nbsp; supporto alla valutazione del<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CIVR;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; completamento&nbsp;&nbsp;&nbsp; dell'autonomia&nbsp;&nbsp;&nbsp; universitaria;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; formazione&nbsp; di grado universitario; razionalizzazione delle<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; condizioni&nbsp;&nbsp;&nbsp; d'accesso&nbsp;&nbsp;&nbsp; all'istruzione&nbsp;&nbsp;&nbsp; universitaria;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; partecipazione&nbsp; alle&nbsp; attivita'&nbsp; relative&nbsp; all'accesso alle<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; amministrazioni&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp; alle&nbsp; professioni,&nbsp; al&nbsp; raccordo&nbsp; tra<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; istruzione&nbsp;&nbsp;&nbsp; universitaria,&nbsp;&nbsp;&nbsp; istruzione&nbsp;&nbsp; scolastica&nbsp;&nbsp; e<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; formazione;&nbsp; valorizzazione e sostegno della ricerca libera<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nelle universita' e negli enti di ricerca; integrazione tra<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ricerca&nbsp; applicata&nbsp; e ricerca pubblica; coordinamento della<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; partecipazione&nbsp;&nbsp;&nbsp; italiana&nbsp;&nbsp;&nbsp; a&nbsp;&nbsp; programmi&nbsp;&nbsp; nazionali&nbsp;&nbsp; e<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; internazionali&nbsp; di&nbsp; ricerca;&nbsp; indirizzo&nbsp; e&nbsp; sostegno&nbsp; della<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ricerca&nbsp; aerospaziale;&nbsp; cooperazione&nbsp; scientifica in ambito<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nazionale,&nbsp; comunitario&nbsp; ed&nbsp; internazionale;&nbsp; promozione&nbsp; e<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sostegno&nbsp; della&nbsp; ricerca&nbsp; delle&nbsp; imprese&nbsp; ivi&nbsp; compresa&nbsp; la<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gestione&nbsp; di&nbsp; apposito&nbsp; fondo per le agevolazioni anche con<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; riferimento&nbsp; alle&nbsp; aree&nbsp; depresse e all'integrazione con la<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ricerca pubblica.».<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - La legge 14 luglio 2008, n. 121, conversione in legge,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; recante&nbsp;&nbsp; disposizioni&nbsp;&nbsp; urgenti&nbsp; per&nbsp; l'adeguamento&nbsp; delle<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e&nbsp; 377,&nbsp; della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' pubblicata<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2008, n. 164.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nota all'art. 1:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 28<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; giugno 2005, n. 139 e' il seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «Art.&nbsp; 1 (Oggetto della professione). - 1. Agli iscritti<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nell'Albo&nbsp;&nbsp; dei&nbsp; dottori&nbsp; commercialisti&nbsp; e&nbsp; degli&nbsp; esperti<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; contabili,&nbsp; di&nbsp; seguito&nbsp; denominato "Albo", e' riconosciuta<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; competenza&nbsp;&nbsp; specifica&nbsp; in&nbsp; economia&nbsp; aziendale&nbsp; e&nbsp; diritto<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; d'impresa&nbsp;&nbsp;&nbsp; e,&nbsp;&nbsp; comunque,&nbsp;&nbsp; nelle&nbsp;&nbsp; materie&nbsp;&nbsp; economiche,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.&nbsp; In particolare, formano oggetto della professione le<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; seguenti attivita':<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a)&nbsp; l'amministrazione&nbsp; e la liquidazione di aziende, di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; patrimoni e di singoli beni;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) le perizie e le consulenze tecniche;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) le ispezioni e le revisioni amministrative;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; d)&nbsp; la&nbsp; verificazione&nbsp; ed ogni altra indagine in merito<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; alla attendibilita' di bilanci, di conti, di scritture e di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ogni&nbsp; altro&nbsp; documento&nbsp; contabile&nbsp; delle&nbsp; imprese&nbsp; ed&nbsp; enti<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pubblici e privati;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; f)&nbsp; le funzioni di sindaco e di revisore nelle societa'<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.&nbsp; Ai&nbsp; soli&nbsp; iscritti&nbsp; nella&nbsp; Sezione&nbsp; A Commercialisti<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dell'Albo&nbsp;&nbsp;&nbsp; e'&nbsp;&nbsp; riconosciuta&nbsp;&nbsp; competenza&nbsp;&nbsp; tecnica&nbsp;&nbsp; per<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l'espletamento delle seguenti attivita':<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a)&nbsp;&nbsp; la&nbsp; revisione&nbsp; e&nbsp; la&nbsp; formulazione&nbsp; di&nbsp; giudizi&nbsp; o<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; attestazioni&nbsp; in&nbsp; merito&nbsp; ai&nbsp; bilanci&nbsp; di&nbsp; imprese ed enti,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pubblici&nbsp; e&nbsp; privati,&nbsp; non soggetti al controllo legale dei<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; conti,&nbsp; ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorita'<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; giudiziaria,&nbsp; amministrativa&nbsp; o&nbsp; da&nbsp; privati, anche ai fini<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dell'accesso&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp; del&nbsp;&nbsp; riconoscimento&nbsp;&nbsp; di&nbsp; contributi&nbsp; o<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; finanziamenti&nbsp;&nbsp;&nbsp; pubblici,&nbsp;&nbsp;&nbsp; anche&nbsp;&nbsp; comunitari,&nbsp;&nbsp; nonche'<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l'asseverazione&nbsp;&nbsp; della&nbsp;&nbsp; rendicontazione&nbsp; dell'impiego&nbsp; di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; risorse finanziarie pubbliche;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) le valutazioni di azienda;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; della&nbsp;&nbsp; giurisdizione&nbsp;&nbsp; tributaria&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; cui&nbsp;&nbsp; al&nbsp; decreto<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; d)&nbsp; l'incarico&nbsp; di&nbsp; curatore,&nbsp; commissario giudiziale e<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; commissario&nbsp;&nbsp; liquidatore&nbsp;&nbsp; nelle&nbsp;&nbsp; procedure&nbsp; concorsuali,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; giudiziarie&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp; amministrative,&nbsp;&nbsp; e&nbsp; nelle&nbsp; procedure&nbsp; di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; amministrazione&nbsp;&nbsp; straordinaria,&nbsp;&nbsp; nonche'&nbsp;&nbsp; l'incarico&nbsp; di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ausiliario&nbsp; del giudice, di amministratore e di liquidatore<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nelle procedure giudiziali;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e)&nbsp; le funzioni di sindaco e quelle di componente altri<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; organi&nbsp; di controllo o di sorveglianza, in societa' o enti,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nonche'&nbsp; di&nbsp; amministratore, qualora il requisito richiesto<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; f)&nbsp;&nbsp; le&nbsp; funzioni&nbsp; di&nbsp; ispettore&nbsp; e&nbsp; di&nbsp; amministratore<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; giudiziario&nbsp; nei&nbsp; casi&nbsp; previsti&nbsp; dall'art. 2409 del codice<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; civile;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; g)&nbsp; la predisposizione e diffusione di studi e ricerche<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; analisi&nbsp;&nbsp; finanziaria&nbsp; aventi&nbsp; ad&nbsp; oggetto&nbsp; titoli&nbsp; di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; emittenti&nbsp; quotate che contengono previsioni sull'andamento<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; futuro&nbsp; e che esplicitamente o implicitamente forniscono un<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; consiglio d'investimento;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; h)&nbsp; la&nbsp; valutazione,&nbsp; in&nbsp; sede&nbsp; di riconoscimento della<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; personalita'&nbsp;&nbsp;&nbsp; giuridica&nbsp;&nbsp;&nbsp; delle&nbsp;&nbsp; fondazioni&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp; delle<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; associazioni,&nbsp;&nbsp;&nbsp; dell'adeguatezza&nbsp;&nbsp; del&nbsp;&nbsp; patrimonio&nbsp;&nbsp; alla<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; realizzazione dello scopo;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; i)&nbsp; il&nbsp; compimento&nbsp; delle operazioni di vendita di beni<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; mobili&nbsp; ed&nbsp; immobili, nonche' la formazione del progetto di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; distribuzione,&nbsp;&nbsp; su&nbsp; delega&nbsp; del&nbsp; giudice&nbsp; dell'esecuzione,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; secondo&nbsp; quanto&nbsp; previsto&nbsp; dall'art. 2, comma 3, lettera e)<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; del&nbsp; decreto-legge&nbsp; 14&nbsp; marzo&nbsp; 2005, n. 35, convertito, con<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; modificazioni,&nbsp; dalla&nbsp; legge&nbsp; 14&nbsp; maggio 2005, n. 80, e con<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; decorrenza dalla data indicata dall'art. 2, comma 3-quater,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; del medesimo decreto;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l)&nbsp;&nbsp; l'attivita'&nbsp; di&nbsp; consulenza&nbsp; nella&nbsp; programmazione<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; economica negli enti locali;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; m)&nbsp; l'attivita'&nbsp; di valutazione tecnica dell'iniziativa<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; di&nbsp; impresa&nbsp; e&nbsp; di&nbsp; asseverazione&nbsp; dei&nbsp; business&nbsp; plan&nbsp; per<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l'accesso a finanziamenti pubblici;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; n)&nbsp; il&nbsp; monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; finanziamenti pubblici erogati alle imprese;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; o)&nbsp; la&nbsp; redazione&nbsp; e la asseverazione delle informative<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ambientali,&nbsp; sociali&nbsp; e&nbsp; di&nbsp; sostenibilita' delle imprese e<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; degli enti pubblici e privati;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; p)&nbsp; la&nbsp; certificazione degli investimenti ambientali ai<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; q)&nbsp; le attivita' previste per gli iscritti alla Sezione<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B Esperti contabili dell'Albo.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.&nbsp; Agli&nbsp; iscritti&nbsp; nella&nbsp; Sezione&nbsp; B&nbsp; Esperti contabili<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dell'Albo&nbsp;&nbsp;&nbsp; e'&nbsp;&nbsp; riconosciuta&nbsp;&nbsp; competenza&nbsp;&nbsp; tecnica&nbsp;&nbsp; per<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l'espletamento delle seguenti attivita':<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a)&nbsp; tenuta&nbsp; e&nbsp; redazione dei libri contabili, fiscali e<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; del&nbsp;&nbsp; lavoro,&nbsp; controllo&nbsp; della&nbsp; documentazione&nbsp; contabile,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; revisione&nbsp;&nbsp; e&nbsp; certificazione&nbsp; contabile&nbsp; di&nbsp; associazioni,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; persone&nbsp; fisiche&nbsp; o&nbsp; giuridiche&nbsp; diverse&nbsp; dalle societa' di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; capitali;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)&nbsp; elaborazione&nbsp; e predisposizione delle dichiarazioni<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c)&nbsp; rilascio dei visti di conformita', asseverazione ai<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fini&nbsp; degli&nbsp; studi&nbsp; di settore e certificazione tributaria,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nonche'&nbsp; esecuzione di ogni altra attivita' di attestazione<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prevista da leggi fiscali;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; d)&nbsp; la&nbsp; funzione&nbsp; di revisione o di componente di altri<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; organi&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; controllo&nbsp;&nbsp; contabile&nbsp;&nbsp; nonche',&nbsp; sempre&nbsp; che<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sussistano i requisiti di cui al<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; decreto&nbsp;&nbsp; legislativo&nbsp;&nbsp; 27&nbsp; gennaio&nbsp; 1992,&nbsp; n.&nbsp; 88,&nbsp; il<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; controllo&nbsp; contabile&nbsp; ai&nbsp; sensi&nbsp; art.&nbsp; 2409-bis&nbsp; del codice<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; civile;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e)&nbsp; la&nbsp; revisione&nbsp; dei&nbsp; conti,&nbsp; sempre che sussistano i<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; requisiti di cui al<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; decreto&nbsp; legislativo&nbsp; 27&nbsp; gennaio&nbsp; 1992,&nbsp; n.&nbsp; 88, nelle<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; imprese&nbsp; ed&nbsp; enti&nbsp; che&nbsp; ricevono&nbsp; contributi&nbsp; dallo&nbsp; Stato,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Regioni,&nbsp; Province,&nbsp; Comuni&nbsp; ed&nbsp; enti da essi controllati o<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; partecipati;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; f)&nbsp; il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; privati&nbsp; di&nbsp; atti&nbsp; e&nbsp; documenti&nbsp; per&nbsp; i&nbsp; quali sia previsto<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l'utilizzo&nbsp; della&nbsp; firma&nbsp; digitale, ai sensi della legge 15<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; marzo&nbsp; 1997,&nbsp; n.&nbsp; 59&nbsp; e&nbsp; del decreto&nbsp; del Presidente&nbsp; della<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Repubblica 28&nbsp; dicembre&nbsp; 2000,&nbsp; n.&nbsp; 445&nbsp; e&nbsp; loro successive<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; modificazioni;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; f-bis)&nbsp;&nbsp; l'assistenza&nbsp;&nbsp; fiscale&nbsp;&nbsp; nei&nbsp;&nbsp; confronti&nbsp;&nbsp; dei<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; contribuenti&nbsp; non&nbsp; titolari di reddito di lavoro autonomo e<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; di&nbsp; impresa,&nbsp; di&nbsp; cui&nbsp; all'art.&nbsp; 34,&nbsp; comma&nbsp; 4, del decreto<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 2.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Adempimenti dei Consigli degli ordini territoriali</P>
<P>&nbsp; 1.&nbsp; I&nbsp; Consigli degli ordini territoriali accertano e promuovono la<BR>disponibilita'&nbsp; degli&nbsp; iscritti&nbsp; ad&nbsp; accogliere&nbsp; nei&nbsp; propri&nbsp; studi i<BR>soggetti&nbsp; che,&nbsp; in&nbsp; possesso&nbsp; di uno dei titoli di cui ai commi 4 e 5<BR>dell'articolo&nbsp; 40&nbsp; del decreto legislativo n. 139 del 2005, intendono<BR>svolgere il tirocinio professionale.<BR>&nbsp; 2.&nbsp; I&nbsp; dottori&nbsp; commercialisti,&nbsp; i&nbsp; ragionieri commercialisti e gli<BR>esperti&nbsp; contabili&nbsp; iscritti&nbsp; nell'albo sono tenuti, nei limiti delle<BR>loro&nbsp; possibilita',&nbsp; ad&nbsp; accogliere&nbsp; nel proprio studio i praticanti,<BR>istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per<BR>quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.<BR>&nbsp; 3. Ogni professionista puo' accogliere nel proprio studio un numero<BR>massimo&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; due&nbsp;&nbsp; tirocinanti,&nbsp; salva&nbsp; la&nbsp; facolta'&nbsp; degli&nbsp; ordini<BR>territoriali&nbsp; di&nbsp; autorizzare&nbsp; la frequenza di un terzo praticante in<BR>casi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; particolari&nbsp;&nbsp;&nbsp; idoneamente&nbsp;&nbsp;&nbsp; documentati&nbsp;&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp;&nbsp; relazione<BR>all'organizzazione&nbsp; dello&nbsp; studio&nbsp; ed alle sue effettive capacita' di<BR>provvedere alle esigenze formative del praticante.<BR>&nbsp; 4.&nbsp; I&nbsp; Consigli&nbsp; degli&nbsp; ordini territoriali vigilano sull'effettivo<BR>svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti.<BR>&nbsp; 5.&nbsp; I Consigli degli ordini territoriali esplicano i propri compiti<BR>di&nbsp; vigilanza&nbsp; con&nbsp; i mezzi ritenuti piu' opportuni quali la verifica<BR>del&nbsp; libretto&nbsp; del&nbsp; tirocinio,&nbsp; nonche'&nbsp; colloqui&nbsp; periodici, anche a<BR>campione.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nota all'art. 2:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Il testo dell'art. 40, commi 4 e 5 del citato decreto<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e' il seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «Art.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Abilitazione&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; professionale).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.-3. (Omissis).<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.&nbsp;&nbsp; Possono&nbsp;&nbsp; chiedere&nbsp;&nbsp; l'iscrizione&nbsp;&nbsp; nelle&nbsp;&nbsp; Sezioni<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tirocinanti&nbsp; commercialisti o tirocinanti esperti contabili<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; del&nbsp; registro&nbsp; dei&nbsp; tirocinanti&nbsp; tutti&nbsp; coloro che siano in<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; possesso&nbsp; di&nbsp; diploma&nbsp; di laurea specialistica della classe<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64/S,&nbsp;&nbsp; classe&nbsp;&nbsp; delle&nbsp; lauree&nbsp; specialistiche&nbsp; in&nbsp; scienze<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dell'economia,&nbsp; ovvero&nbsp; della&nbsp; classe&nbsp; 84/S,&nbsp; classe&nbsp; delle<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lauree&nbsp;&nbsp; specialistiche&nbsp;&nbsp; in&nbsp; scienze&nbsp; economico-aziendali,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ovvero&nbsp; delle&nbsp; lauree rilasciate dalle facolta' di economia<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; secondo&nbsp; l'ordinamento&nbsp; previgente&nbsp; ai&nbsp; decreti&nbsp; emanati in<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; attuazione&nbsp; dell'art.&nbsp; 17,&nbsp; comma 95, della legge 15 maggio<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1997, n. 127.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.&nbsp;&nbsp; Possono&nbsp;&nbsp; chiedere&nbsp;&nbsp; l'iscrizione&nbsp;&nbsp; nella&nbsp;&nbsp; Sezione<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tirocinanti esperti contabili del registro tutti coloro che<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; siano&nbsp; in&nbsp; possesso&nbsp; di&nbsp; diploma di laurea della classe 17,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; classe&nbsp; delle&nbsp; lauree&nbsp; in&nbsp; scienze&nbsp; dell'economia&nbsp; e&nbsp; della<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gestione&nbsp; aziendale,&nbsp; ovvero&nbsp; della classe 28, classe delle<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lauree in scienze economiche.».</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 3.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Corsi di formazione</P>
<P>&nbsp; 1.&nbsp; I&nbsp; Consigli&nbsp; degli&nbsp; ordini&nbsp; territoriali&nbsp; possono&nbsp; istituire&nbsp; e<BR>promuovere&nbsp; corsi&nbsp; di&nbsp; formazione&nbsp; professionale,&nbsp; ovvero accreditare<BR>corsi&nbsp; di&nbsp; formazione professionale. I Consigli degli ordini possono,<BR>anche&nbsp; congiuntamente,&nbsp; istituire&nbsp; e&nbsp; promuovere,&nbsp; d'intesa, corsi di<BR>formazione unificati.<BR>&nbsp; 2.&nbsp; I corsi di cui al comma 1 hanno un indirizzo teorico-pratico. I<BR>programmi&nbsp; dei&nbsp; corsi contemplano un adeguato numero di esercitazioni<BR>interdisciplinari&nbsp; sulle&nbsp; materie&nbsp; che&nbsp; sono&nbsp; oggetto&nbsp; dell'attivita'<BR>professionale.&nbsp; I&nbsp; programmi dei corsi sono preventivamente approvati<BR>dal&nbsp; Consiglio&nbsp; nazionale&nbsp; dei dottori commercialisti e degli esperti<BR>contabili.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 4.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tirocinio svolto all'estero</P>
<P>&nbsp; 1.&nbsp; La&nbsp; frequenza presso il professionista prevista dall'articolo 1<BR>puo'&nbsp; essere&nbsp; sostituita,&nbsp; per un periodo, unico ed ininterrotto, non<BR>superiore&nbsp; a&nbsp; sei&nbsp; mesi, dalla frequenza, nel territorio di uno Stato<BR>membro&nbsp;&nbsp;&nbsp; dell'Unione&nbsp;&nbsp; europea,&nbsp;&nbsp; presso&nbsp;&nbsp; un&nbsp;&nbsp; soggetto&nbsp;&nbsp; abilitato<BR>all'esercizio&nbsp; di&nbsp; professioni&nbsp; equiparate,&nbsp; ai sensi della normativa<BR>vigente&nbsp; in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di<BR>dottore commercialista ed esperto contabile.<BR>&nbsp; 2.&nbsp; La frequenza del tirocinante presso un professionista estero e'<BR>preventivamente&nbsp; autorizzata dal Consiglio dell'ordine competente, su<BR>istanza&nbsp; del&nbsp; tirocinante&nbsp; accompagnata&nbsp; dal&nbsp; parere&nbsp; favorevole&nbsp; del<BR>professionista&nbsp; presso&nbsp; il quale si svolge il tirocinio. La frequenza<BR>presso&nbsp; un&nbsp; professionista&nbsp; estero&nbsp; e'&nbsp; adeguatamente&nbsp; certificata da<BR>quest'ultimo.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 5.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Registro dei tirocinanti</P>
<P>&nbsp; 1.&nbsp; Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4<BR>dell'articolo&nbsp; 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, e svolgono<BR>il tirocinio previsto dall'articolo 1, sono iscritti nel registro del<BR>tirocinio, sezione «tirocinanti commercialisti», tenuto dal Consiglio<BR>dell'ordine&nbsp; territoriale&nbsp; nella&nbsp; cui&nbsp; circoscrizione&nbsp; e' iscritto il<BR>dottore commercialista o il ragioniere commercialista presso il quale<BR>e' svolto il tirocinio.<BR>&nbsp; 2.&nbsp; Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al comma 5<BR>dell'articolo&nbsp; 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, e svolgono<BR>il tirocinio previsto dall'articolo 1, sono iscritti nel registro del<BR>tirocinio,&nbsp;&nbsp; sezione&nbsp;&nbsp; «esperti&nbsp;&nbsp; contabili»,&nbsp; tenuto&nbsp; dal&nbsp; Consiglio<BR>dell'ordine&nbsp;&nbsp; nella&nbsp;&nbsp; cui&nbsp;&nbsp; circoscrizione&nbsp; e'&nbsp; iscritto&nbsp; il&nbsp; dottore<BR>commercialista,&nbsp; il&nbsp; ragioniere&nbsp; commercialista o l'esperto contabile<BR>presso il quale e' svolto il tirocinio.<BR>&nbsp; 3. Ciascuna delle due sezioni del registro del tirocinio contiene:<BR>&nbsp;&nbsp; a) le generalita' complete dei tirocinanti;<BR>&nbsp;&nbsp; b) l'indicazione della data di inizio del tirocinio;<BR>&nbsp;&nbsp; c)&nbsp; l'indicazione&nbsp; dello&nbsp; studio&nbsp; professionale presso il quale e'<BR>svolto il tirocinio e gli eventuali cambiamenti intervenuti;<BR>&nbsp;&nbsp; d) l'indicazione dei trasferimenti presso altri ordini;<BR>&nbsp;&nbsp; e) l'indicazione delle sospensioni;<BR>&nbsp;&nbsp; f) l'indicazione delle cancellazioni;<BR>&nbsp;&nbsp; g) l'indicazione dei provvedimenti disciplinari irrogati;<BR>&nbsp;&nbsp; h)&nbsp; qualsiasi&nbsp; altra&nbsp; informazione&nbsp; che&nbsp; il&nbsp; Consiglio dell'ordine<BR>ritiene opportuna.<BR>&nbsp; 4. Ciascun ordine territoriale stabilisce la tassa per l'iscrizione<BR>nel&nbsp; registro&nbsp; del tirocinio, nel rispetto dei limiti massimi fissati<BR>dal&nbsp; Consiglio&nbsp; nazionale&nbsp; dei dottori commercialisti e degli esperti<BR>contabili.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nota all'art. 5:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Per il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 40, del decreto<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; legislativo&nbsp; 28&nbsp; giugno&nbsp; 2005,&nbsp; n.&nbsp; 139,&nbsp; si&nbsp; veda&nbsp; la nota<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; all'art. 2.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 6.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iscrizione nel registro del tirocinio in presenza<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; di convenzioni universitarie</P>
<P>&nbsp; 1.&nbsp; Il tirocinio per l'accesso alla sezione A dell'albo dei dottori<BR>commercialisti&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp; degli&nbsp;&nbsp; esperti&nbsp; contabili&nbsp; puo'&nbsp; essere&nbsp; svolto<BR>contestualmente&nbsp; al biennio di studi finalizzato al conseguimento del<BR>diploma di laurea specialistica o magistrale.<BR>&nbsp; 2.&nbsp; Ai fini di cui al comma 1, due anni di tirocinio possono essere<BR>svolti&nbsp;&nbsp; contestualmente&nbsp;&nbsp; al&nbsp;&nbsp; biennio&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; studi&nbsp; finalizzato&nbsp; al<BR>conseguimento&nbsp; del&nbsp; diploma&nbsp; di&nbsp; laurea&nbsp; specialistica&nbsp; o magistrale,<BR>qualora&nbsp; siano&nbsp; soddisfatte&nbsp; le&nbsp; condizioni fissate dalla convenzione<BR>quadro&nbsp; siglata&nbsp; dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e<BR>degli&nbsp; esperti contabili e dal Ministero dell'istruzione, universita'<BR>e&nbsp; ricerca,&nbsp; di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo<BR>n.&nbsp; 139&nbsp; del 2005. In attesa dell'adozione della predetta convenzione<BR>le condizioni minime per lo svolgimento del tirocinio contestualmente<BR>alla&nbsp; frequenza del biennio di studi finalizzato al conseguimento del<BR>diploma&nbsp; di&nbsp; laurea&nbsp; specialistica&nbsp; o magistrale sono definite in via<BR>provvisoria&nbsp; con&nbsp; decreto&nbsp; di&nbsp; natura&nbsp; non regolamentare del Ministro<BR>dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.<BR>&nbsp; 3.&nbsp; In&nbsp; ogni caso, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione<BR>nella&nbsp; sezione&nbsp; A&nbsp; «Commercialisti» dell'albo, ai sensi dell'articolo<BR>42,&nbsp; comma&nbsp; 3,&nbsp; lettera&nbsp; b), del decreto legislativo n. 139 del 2005,<BR>almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un<BR>professionista&nbsp; iscritto,&nbsp; da&nbsp; almeno&nbsp; cinque&nbsp; anni,&nbsp; nella sezione A<BR>Commercialisti&nbsp;&nbsp; dell'albo,&nbsp;&nbsp; dopo&nbsp;&nbsp; il&nbsp; conseguimento&nbsp; della&nbsp; laurea<BR>specialistica o magistrale.<BR>&nbsp; 4.&nbsp; Il&nbsp; tirocinio&nbsp; svolto&nbsp; in convenzione puo' essere utilizzato ai<BR>fini dell'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B<BR>«Esperti contabili» dell'albo.<BR>&nbsp; 5.&nbsp;&nbsp; Il&nbsp;&nbsp; tirocinante&nbsp;&nbsp; e'&nbsp;&nbsp; iscritto&nbsp; nella&nbsp; sezione&nbsp; «tirocinanti<BR>commercialisti»&nbsp; a&nbsp; seguito&nbsp; della&nbsp; presentazione di apposita domanda<BR>corredata,&nbsp; oltre&nbsp; che&nbsp; dalla&nbsp; documentazione&nbsp; di cui all'articolo 7,<BR>anche&nbsp; dal&nbsp; certificato attestante l'iscrizione ad un corso di laurea<BR>specialistica&nbsp; della&nbsp; classe 84-S o al corrispondente corso di laurea<BR>magistrale&nbsp; della&nbsp; classe&nbsp; LM&nbsp; 77,&nbsp; oppure&nbsp; ad&nbsp; un&nbsp; corso&nbsp; di&nbsp; laurea<BR>specialistica&nbsp; della classe 64-S, o al corrispondente corso di laurea<BR>magistrale della classe LM 56.<BR>&nbsp; 6.&nbsp;&nbsp; Al&nbsp; tirocinante&nbsp; che&nbsp; svolge&nbsp; il&nbsp; tirocinio&nbsp; in&nbsp; base&nbsp; ad&nbsp; una<BR>convenzione&nbsp;&nbsp; universitaria&nbsp; e'&nbsp; richiesta&nbsp; la&nbsp; frequenza&nbsp; presso&nbsp; il<BR>professionista,&nbsp;&nbsp; tenuto&nbsp;&nbsp; conto&nbsp;&nbsp; delle&nbsp; modalita'&nbsp; stabilite&nbsp; nella<BR>convenzione&nbsp;&nbsp; stessa.&nbsp; In&nbsp; tale&nbsp; ipotesi,&nbsp; la&nbsp; dichiarazione&nbsp; di&nbsp; cui<BR>all'articolo 7, comma 1, lettera g), deve indicare, anziche' l'orario<BR>di&nbsp; frequenza&nbsp; giornaliera,&nbsp; l'impegno&nbsp; a&nbsp; garantire&nbsp; il rispetto del<BR>numero di ore previsto nella predetta convenzione.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nota all'art. 6:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Il testo dell'art. 43, comma 2 e 42, comma 3, lettera<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)&nbsp; del&nbsp; decreto&nbsp; legislativo&nbsp; 28 giugno 2005, n. 139 e' il<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «Art.&nbsp;&nbsp; 43&nbsp;&nbsp; (Integrazione&nbsp; del&nbsp; tirocinio&nbsp; negli&nbsp; studi<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; universitari). - 1. (Omissis).<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.&nbsp; Ai&nbsp; fini di cui al comma 1 i rapporti tra i Consigli<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dell'Ordine&nbsp; territoriale e le universita' sono definiti da<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il&nbsp; Ministero&nbsp; dell'istruzione,&nbsp; dell'universita'&nbsp; e&nbsp; della<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ricerca e il Consiglio nazionale.».<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «Art. 42 (Tirocinio). - 1-2. (Omissis).<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Con il regolamento di cui al comma 2 vengono altresi'<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; determinate:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) (omissis);<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)&nbsp; le&nbsp; condizioni&nbsp; sulla&nbsp; base delle quali, coloro che<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sezione&nbsp; B&nbsp; Esperti&nbsp; contabili&nbsp; dell'Albo,&nbsp; possono&nbsp; essere<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; esentati&nbsp; in&nbsp; tutto&nbsp; o in parte dal tirocinio per l'accesso<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; alla&nbsp;&nbsp; Sezione&nbsp;&nbsp; A&nbsp;&nbsp; Commercialisti.&nbsp;&nbsp; In&nbsp; ogni&nbsp; caso,&nbsp; per<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l'ammissione&nbsp;&nbsp; all'esame&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; accesso&nbsp;&nbsp; alla&nbsp;&nbsp; Sezione&nbsp; A<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Commercialisti,&nbsp; il&nbsp; tirocinante deve aver svolto almeno un<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; anno&nbsp; di&nbsp; tirocinio&nbsp; professionale presso un professionista<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; iscritto nella Sezione stessa.».</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 7.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Modalita' di iscrizione nel registro del tirocinio</P>
<P>&nbsp; 1.&nbsp; La&nbsp; domanda&nbsp; per&nbsp; l'iscrizione&nbsp; nel&nbsp; registro&nbsp; del tirocinio e'<BR>presentata&nbsp; al&nbsp; Consiglio&nbsp; dell'ordine&nbsp; nella&nbsp; cui&nbsp; circoscrizione e'<BR>iscritto&nbsp; il&nbsp; professionista presso il quale e' svolto il tirocinio e<BR>ad essa sono allegati:<BR>&nbsp;&nbsp; a) il certificato di nascita;<BR>&nbsp;&nbsp; b)&nbsp; il certificato generale del casellario giudiziale, di data non<BR>anteriore di tre mesi alla presentazione;<BR>&nbsp;&nbsp; c) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla competente<BR>procura della Repubblica presso il tribunale;<BR>&nbsp;&nbsp; d) il certificato comprovante il godimento del pieno esercizio dei<BR>diritti civili;<BR>&nbsp;&nbsp; e) il certificato attestante il conseguimento del titolo di studio<BR>previsto&nbsp; dall'articolo&nbsp; 40,&nbsp; commi 4 e 5, del decreto legislativo n.<BR>139 del 2005;<BR>&nbsp;&nbsp; f) la dichiarazione di elezione del domicilio;<BR>&nbsp;&nbsp; g)&nbsp; la&nbsp; dichiarazione&nbsp; del&nbsp; professionista&nbsp; che, avendo ammesso il<BR>richiedente&nbsp; a frequentare il proprio studio, ne dia attestazione con<BR>indicazione&nbsp; della&nbsp; data&nbsp; di&nbsp; inizio&nbsp; del&nbsp; tirocinio,&nbsp; degli orari di<BR>frequenza&nbsp; giornaliera&nbsp; dello&nbsp; studio,&nbsp; nonche' del normale orario di<BR>funzionamento dello studio;<BR>&nbsp;&nbsp; h)&nbsp;&nbsp; la&nbsp; dichiarazione&nbsp; del&nbsp; praticante&nbsp; in&nbsp; merito&nbsp; all'eventuale<BR>sussistenza&nbsp; di&nbsp; rapporti di lavoro in corso all'atto dell'iscrizione<BR>nel registro del tirocinio con indicazione dei relativi orari;<BR>&nbsp;&nbsp; i)&nbsp; una&nbsp; dichiarazione&nbsp; del professionista di impegno deontologico<BR>alla formazione del tirocinante.<BR>&nbsp; 2.&nbsp; Le&nbsp; certificazioni&nbsp; richieste&nbsp; possono essere sostituite con le<BR>dichiarazioni&nbsp; rese&nbsp; ai&nbsp; sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del<BR>Presidente&nbsp; della&nbsp; Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda di<BR>iscrizione&nbsp; deve&nbsp; essere&nbsp; sottoscritta&nbsp; dal&nbsp; tirocinante&nbsp; e contenere<BR>l'elenco dei documenti ad essa allegati.<BR>&nbsp; 3.&nbsp;&nbsp; Il&nbsp;&nbsp; praticante&nbsp;&nbsp; deve&nbsp; comunicare&nbsp; al&nbsp; Consiglio&nbsp; dell'ordine<BR>territoriale,&nbsp; entro 15&nbsp; giorni,&nbsp; ogni&nbsp; variazione dei dati di cui ai<BR>punti f), g) e h) del comma 1.<BR>&nbsp; 4.&nbsp; Il&nbsp; Consiglio&nbsp; dell'ordine&nbsp; deve&nbsp; pronunciarsi sulla domanda di<BR>iscrizione&nbsp; al&nbsp; registro&nbsp; del&nbsp; tirocinio&nbsp; entro&nbsp; trenta&nbsp; giorni dalla<BR>presentazione della stessa.<BR>&nbsp; 5.&nbsp; Si&nbsp; applicano&nbsp; per le deliberazioni sulle domande di iscrizione<BR>nel&nbsp; registro&nbsp; le&nbsp; norme di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 37<BR>del decreto legislativo n. 139 del 2005.<BR>&nbsp; 6.&nbsp; Il&nbsp; provvedimento&nbsp; di&nbsp; iscrizione nel registro e' comunicato, a<BR>cura del Consiglio dell'ordine, anche al professionista presso il cui<BR>studio il tirocinio viene svolto.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nota all'art. 7:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Per il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 40, del decreto<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; legislativo&nbsp; 28&nbsp; giugno&nbsp; 2005,&nbsp; n.&nbsp; 139,&nbsp; si&nbsp; veda&nbsp; la nota<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; all'art. 2.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Gli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Repubblica&nbsp; 28&nbsp; dicembre&nbsp; 2000,&nbsp; n.&nbsp; 445 (Testo unico delle<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; disposizioni&nbsp; legislative&nbsp; e&nbsp; regolamentari&nbsp; in&nbsp; materia di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; documentazione amministrativa) cosi' recitano:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «Art.&nbsp; 46. - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; contestuali&nbsp; all'istanza,&nbsp; sottoscritte&nbsp; dall'interessato e<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prodotte&nbsp; in&nbsp; sostituzione&nbsp; delle&nbsp; normali certificazioni i<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; seguenti stati, qualita' personali e fatti:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) data e il luogo di nascita;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) residenza;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) cittadinanza;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) godimento dei diritti civili e politici;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) stato di famiglia;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) esistenza in vita;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; h)&nbsp;&nbsp; nascita&nbsp;&nbsp; del&nbsp;&nbsp; figlio,&nbsp;&nbsp; decesso&nbsp;&nbsp; del&nbsp;&nbsp; coniuge,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dell'ascendente o discendente;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; i)&nbsp; iscrizione&nbsp; in albi, in elenchi tenuti da pubbliche<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; amministrazioni;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l) appartenenza a ordini professionali;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; m) titolo di studio, esami sostenuti;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; n)&nbsp;&nbsp; qualifica&nbsp;&nbsp; professionale&nbsp;&nbsp; posseduta,&nbsp; titolo&nbsp; di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; specializzazione,&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; abilitazione,&nbsp; di&nbsp; formazione,&nbsp; di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; aggiornamento e di qualificazione tecnica;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; o)&nbsp; situazione&nbsp; reddituale&nbsp; o&nbsp; economica&nbsp; anche ai fini<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; della&nbsp; concessione&nbsp; dei benefici di qualsiasi tipo previsti<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; da leggi speciali;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; p)&nbsp; assolvimento di specifici obblighi contributivi con<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l'indicazione dell'ammontare corrisposto;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; q)&nbsp; possesso e numero del codice fiscale, della partita<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I.V.A.&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; qualsiasi&nbsp;&nbsp; dato&nbsp; presente&nbsp; nell'archivio<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dell'anagrafe tributaria;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; r) stato di disoccupazione;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; t) qualita' di studente;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; v)&nbsp; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; di qualsiasi tipo;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; z)&nbsp; tutte&nbsp; le situazioni relative all'adempimento degli<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; matricolare dello stato di servizio;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; aa)&nbsp; di&nbsp; non&nbsp; aver&nbsp; riportato&nbsp; condanne penali e di non<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; essere&nbsp;&nbsp; destinatario&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; provvedimenti&nbsp; che&nbsp; riguardano<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l'applicazione&nbsp; di&nbsp; misure&nbsp; di&nbsp; sicurezza&nbsp; e&nbsp; di&nbsp; misure di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prevenzione,&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; decisioni&nbsp; civili&nbsp; e&nbsp; di&nbsp; provvedimenti<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; amministrativi&nbsp; iscritti nel casellario giudiziale ai sensi<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; della vigente normativa;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bb)&nbsp; di&nbsp; non essere a conoscenza di essere sottoposto a<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; procedimenti penali;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bb-bis)&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; non&nbsp;&nbsp; essere&nbsp;&nbsp; l'ente&nbsp;&nbsp; destinatario&nbsp; di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; provvedimenti&nbsp;&nbsp; giudiziari&nbsp;&nbsp; che&nbsp;&nbsp; applicano&nbsp;&nbsp; le&nbsp; sanzioni<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; n. 231;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cc) qualita' di vivenza a carico;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dd)&nbsp; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; contenuti nei registri dello stato civile;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ee)&nbsp; di&nbsp; non&nbsp; trovarsi&nbsp; in&nbsp; stato&nbsp; di liquidazione o di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fallimento&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; non&nbsp;&nbsp; aver&nbsp;&nbsp; presentato&nbsp;&nbsp; domanda&nbsp; di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; concordato.».<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «Art.&nbsp; 47.&nbsp; - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; qualita'&nbsp; personali&nbsp; o fatti che siano a diretta conoscenza<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dell'interessato&nbsp; e'&nbsp; sostituito&nbsp; da&nbsp; dichiarazione&nbsp; resa e<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; di cui all'art. 38.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.&nbsp; La&nbsp; dichiarazione&nbsp; resa&nbsp; nell'interesse&nbsp; proprio del<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e&nbsp; fatti&nbsp; relativi&nbsp; ad&nbsp; altri&nbsp; soggetti&nbsp; di&nbsp; cui egli abbia<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; diretta conoscenza.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.&nbsp; Fatte&nbsp; salve le eccezioni espressamente previste per<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; concessionari&nbsp; di&nbsp; pubblici&nbsp; servizi,&nbsp; tutti&nbsp; gli stati, le<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; qualita'&nbsp; personali&nbsp; e&nbsp; i&nbsp; fatti non espressamente indicati<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nell'art.&nbsp; 46&nbsp; sono comprovati dall'interessato mediante la<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.&nbsp; Salvo&nbsp; il caso in cui la legge preveda espressamente<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che&nbsp; la&nbsp; denuncia&nbsp; all'Autorita'&nbsp; di Polizia Giudiziaria e'<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; presupposto&nbsp;&nbsp; necessario&nbsp;&nbsp; per&nbsp;&nbsp; attivare&nbsp; il&nbsp; procedimento<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; amministrativo&nbsp; di&nbsp; rilascio&nbsp; del duplicato di documenti di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; riconoscimento&nbsp; o&nbsp; comunque&nbsp; attestanti&nbsp; stati&nbsp; e&nbsp; qualita'<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; personali&nbsp; dell'interessato,&nbsp; lo&nbsp; smarrimento dei documenti<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; medesimi&nbsp; e'&nbsp; comprovato&nbsp; da&nbsp; chi&nbsp; ne richiede il duplicato<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; mediante dichiarazione sostitutiva.».<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; L'art.&nbsp; 37,&nbsp; commi&nbsp; 2,&nbsp; 4,&nbsp; 5&nbsp; e 6 del citato decreto<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e' il seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «Art.&nbsp; 37 (Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; speciale dei non esercenti). - 1. (Omissis).<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il&nbsp;&nbsp; rigetto&nbsp;&nbsp; della&nbsp;&nbsp; domanda&nbsp;&nbsp; per&nbsp;&nbsp; motivi&nbsp;&nbsp; di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; incompatibilita'&nbsp; o di condotta non puo' essere pronunciato<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; se non dopo aver sentito il richiedente.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. (Omissis).<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.&nbsp; La deliberazione e' motivata ed e' notificata, entro<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; quindici&nbsp; giorni&nbsp; all'interessato&nbsp; e&nbsp; al Pubblico Ministero<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; presso&nbsp; il&nbsp; Tribunale&nbsp; ove ha sede il Consiglio dell'Ordine<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; locale.&nbsp;&nbsp; Contro&nbsp; di&nbsp; essa&nbsp; l'interessato&nbsp; ed&nbsp; il&nbsp; Pubblico<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ministero&nbsp;&nbsp; possono&nbsp;&nbsp; presentare&nbsp;&nbsp; ricorso&nbsp;&nbsp; al&nbsp;&nbsp; Consiglio<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nazionale,&nbsp; nel&nbsp; termine&nbsp; perentorio di trenta giorni dalla<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; notificazione.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.&nbsp;&nbsp; Il&nbsp;&nbsp; ricorso&nbsp; del&nbsp; pubblico&nbsp; ministero&nbsp; ha&nbsp; effetto<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sospensivo.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.&nbsp; Qualora&nbsp; il&nbsp; Consiglio&nbsp; non&nbsp; abbia&nbsp; provveduto sulla<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; domanda&nbsp; nel&nbsp; termine&nbsp; stabilito nel comma 3, l'interessato<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; puo',&nbsp; entro&nbsp; e&nbsp; non&nbsp; oltre&nbsp; i&nbsp; successivi&nbsp; trenta&nbsp; giorni,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; presentare&nbsp;&nbsp; ricorso&nbsp; al&nbsp; Consiglio&nbsp; nazionale,&nbsp; il&nbsp; quale,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.».</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 8.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Periodo del tirocinio</P>
<P>&nbsp; 1.&nbsp; Il&nbsp; periodo&nbsp; di&nbsp; tirocinio&nbsp; decorre dalla data di presentazione<BR>della domanda di cui all'articolo 7.<BR>&nbsp; 2.&nbsp; Il&nbsp; tirocinio professionale e' compiuto per un periodo di tempo<BR>ininterrotto.&nbsp; In&nbsp; caso&nbsp; di&nbsp; interruzione, il periodo di pratica gia'<BR>compiuto rimane privo di effetti.<BR>&nbsp; 3.&nbsp; Sono&nbsp; fatte&nbsp; salve&nbsp; le&nbsp; sospensioni&nbsp; per&nbsp; malattia, gravidanza,<BR>infortunio,&nbsp; servizio&nbsp; militare e servizio civile purche' idoneamente<BR>documentate;&nbsp; nonche' quelle che dovessero realizzarsi in conseguenza<BR>di&nbsp; sanzioni&nbsp; disciplinari inflitte al professionista presso il quale<BR>il tirocinio e' svolto ovvero al tirocinante.<BR>&nbsp; 4.&nbsp; Nei casi di cui all'articolo 6, comma 1, il tirocinante che non<BR>consegue&nbsp; il&nbsp; diploma&nbsp; di&nbsp; laurea specialistica o magistrale entro il<BR>biennio di durata legale del corso puo' richiedere la sospensione del<BR>tirocinio per un periodo massimo di due anni.<BR>&nbsp; 5.&nbsp; Qualora&nbsp; la&nbsp; sospensione si protragga oltre il termine previsto<BR>dal&nbsp; comma 4, si determina l'interruzione del tirocinio ed il periodo<BR>di pratica gia' compiuto rimane privo di effetti.<BR>&nbsp; 6.&nbsp; Entro&nbsp; quindici&nbsp; giorni&nbsp; dal&nbsp; verificarsi di una delle cause di<BR>sospensione,&nbsp; il&nbsp; tirocinante&nbsp; ovvero&nbsp; il professionista, qualora non<BR>provveda&nbsp; il&nbsp; tirocinante,&nbsp; deve&nbsp; darne&nbsp; comunicazione&nbsp; al&nbsp; Consiglio<BR>dell'ordine che delibera in merito.<BR>&nbsp; 7.&nbsp;&nbsp; Entro&nbsp;&nbsp; quindici&nbsp;&nbsp; giorni&nbsp; dalla&nbsp; cessazione&nbsp; della&nbsp; causa&nbsp; di<BR>sospensione&nbsp; il tirocinante comunica al Consiglio dell'ordine di aver<BR>ripreso&nbsp; il&nbsp; tirocinio&nbsp; indicandone&nbsp; la&nbsp; relativa&nbsp; data. Il Consiglio<BR>dell'ordine&nbsp; ne&nbsp; prende atto. Il tirocinio si prolunga per un periodo<BR>pari alla durata della sospensione.<BR>&nbsp; 8.&nbsp; Nel&nbsp; caso&nbsp; di&nbsp; interruzione del tirocinio, da comunicarsi entro<BR>trenta giorni al Consiglio dell'ordine, a cura del professionista, il<BR>praticante, con delibera del Consiglio dell'ordine, e' cancellato dal<BR>registro&nbsp; ed&nbsp; il&nbsp; periodo&nbsp; di tirocinio gia' compiuto rimane privo di<BR>effetti.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 9.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trasferimenti</P>
<P>&nbsp; 1. In caso di variazione del professionista presso cui e' svolto il<BR>tirocinio,&nbsp; il praticante comunica entro quindici giorni al Consiglio<BR>dell'ordine la variazione intervenuta, allegando:<BR>&nbsp;&nbsp; a) la dichiarazione di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo<BR>7 rilasciata dal nuovo professionista;<BR>&nbsp;&nbsp; b) l'attestazione di avvenuta cessazione del tirocinio predisposta<BR>a&nbsp; cura&nbsp; del&nbsp; professionista&nbsp; presso&nbsp; il&nbsp; quale il tirocinio e' stato<BR>svolto;<BR>&nbsp;&nbsp; c)&nbsp; il libretto del tirocinio debitamente compilato fino alla data<BR>di variazione e sottoscritto ai sensi dell'articolo 10.<BR>&nbsp; 2.&nbsp; La&nbsp; mancata&nbsp; comunicazione di cui al comma 1, ovvero il mancato<BR>rispetto&nbsp; dei&nbsp; termini&nbsp; ivi&nbsp; previsti,&nbsp; viene&nbsp; valutata dal Consiglio<BR>dell'ordine ai fini sanzionatori ai sensi dell'articolo 13.<BR>&nbsp; 3.&nbsp; Qualora il professionista presso il quale il praticante intende<BR>continuare&nbsp; il&nbsp; periodo&nbsp; di&nbsp; tirocinio&nbsp; sia&nbsp; iscritto&nbsp; in&nbsp; un&nbsp; Ordine<BR>territoriale&nbsp;&nbsp; diverso&nbsp; da&nbsp; quello&nbsp; nel&nbsp; quale&nbsp; risulta&nbsp; iscritto&nbsp; il<BR>praticante,&nbsp; quest'ultimo&nbsp; chiede di essere iscritto nel registro del<BR>tirocinio tenuto dall'Ordine territoriale presso il quale e' iscritto<BR>il professionista.<BR>&nbsp; 4.&nbsp; Nel&nbsp; caso&nbsp; previsto&nbsp; al comma 3, la domanda di trasferimento e'<BR>rivolta&nbsp;&nbsp; congiuntamente&nbsp;&nbsp; ai&nbsp;&nbsp; Consigli&nbsp; degli&nbsp; ordini&nbsp; territoriali<BR>interessati&nbsp; nei&nbsp; termini&nbsp; previsti&nbsp; al&nbsp; comma&nbsp; 1. La domanda rivolta<BR>all'Ordine&nbsp; ricevente&nbsp; il&nbsp; trasferimento&nbsp; e'&nbsp; corredata dai documenti<BR>indicati&nbsp; nelle&nbsp; lettere&nbsp; b),&nbsp; c)&nbsp; e d), del comma 1 dell'articolo 7,<BR>ovvero&nbsp; dalle&nbsp; dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli<BR>46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,<BR>n.&nbsp;&nbsp; 445,&nbsp;&nbsp; nonche'&nbsp; da&nbsp; un&nbsp; certificato&nbsp; del&nbsp; Consiglio&nbsp; dell'ordine<BR>territoriale&nbsp; di&nbsp; provenienza,&nbsp; dal&nbsp; quale&nbsp; risulti che nulla osta al<BR>trasferimento&nbsp; previa&nbsp; verifica&nbsp; del&nbsp; periodo&nbsp; di tirocinio svolto ai<BR>sensi del comma 5 dell'articolo 2.<BR>&nbsp; 5.&nbsp; Nel&nbsp; caso&nbsp; di&nbsp; accoglimento&nbsp; della domanda di trasferimento, il<BR>praticante e' iscritto nel registro del tirocinio, senza soluzione di<BR>continuita', con l'anzianita' della precedente iscrizione.<BR>&nbsp; 6.&nbsp; Si&nbsp; applicano alle domande di trasferimento le disposizioni dei<BR>commi 3, 4 e 5 dell'articolo 7.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nota all'art. 9:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Per&nbsp; il&nbsp; testo degli articoli 46 e 47 del decreto del<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente&nbsp; della&nbsp; Repubblica&nbsp; 28 dicembre 2000, n. 445, si<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vedano le note all'art. 7.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 10.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Libretto del tirocinio</P>
<P>&nbsp; 1.&nbsp; L'iscritto&nbsp; nel registro dei praticanti tiene apposito libretto<BR>del&nbsp; tirocinio, preventivamente numerato e vistato dal presidente del<BR>Consiglio&nbsp; dell'ordine.&nbsp; Sul libretto debbono essere annotati in modo<BR>analitico:<BR>&nbsp;&nbsp; a)&nbsp; gli atti professionali piu' rilevanti alla cui predisposizione<BR>e redazione il praticante ha partecipato nel corso del semestre;<BR>&nbsp;&nbsp; b)&nbsp; le&nbsp; questioni&nbsp; professionali&nbsp; di&nbsp; maggior rilievo trattate nel<BR>corso del semestre.<BR>&nbsp; 2.&nbsp; Le&nbsp; annotazioni&nbsp; di&nbsp; cui&nbsp; al&nbsp; comma&nbsp; 1 sono riportate, per ogni<BR>semestre,&nbsp; in&nbsp; due&nbsp; apposite&nbsp; sezioni&nbsp; e sono eseguite in modo da non<BR>evidenziare&nbsp;&nbsp; elementi&nbsp;&nbsp; o&nbsp;&nbsp; riferimenti&nbsp;&nbsp; in&nbsp; grado&nbsp; di&nbsp; violare&nbsp; la<BR>riservatezza e la segretezza dei fatti oggetto della pratica.<BR>&nbsp; 3.&nbsp; Il libretto del tirocinio, con l'annotazione del professionista<BR>attestante&nbsp; la&nbsp; veridicita'&nbsp; delle&nbsp; indicazioni&nbsp; ivi&nbsp; contenute, deve<BR>essere&nbsp; depositato,&nbsp; a&nbsp; cura del praticante, presso la segreteria del<BR>Consiglio&nbsp; dell'ordine,&nbsp; ogni&nbsp; semestre,&nbsp; entro il 31 gennaio e il 31<BR>luglio&nbsp; di&nbsp; ciascun&nbsp; anno,&nbsp; al fine del riconoscimento del periodo di<BR>tirocinio&nbsp; svolto,&nbsp; ed al compimento del triennio di praticantato per<BR>il rilascio del certificato di compiuto tirocinio.<BR>&nbsp; 4. Il Consiglio dell'ordine ha facolta' di accertare la veridicita'<BR>di&nbsp;&nbsp; quanto&nbsp;&nbsp; riportato&nbsp; sui&nbsp; libretti&nbsp; del&nbsp; tirocinio.&nbsp; In&nbsp; caso&nbsp; di<BR>accertamento&nbsp; della&nbsp; non&nbsp; veridicita'&nbsp; del contenuto del libretto del<BR>tirocinio il Consiglio dell'ordine ne da' notizia al praticante ed al<BR>professionista&nbsp; ed&nbsp; assume gli opportuni provvedimenti sanzionatori a<BR>carico di entrambi.<BR>&nbsp; 5. La mancata consegna del libretto nei termini previsti al comma 3<BR>e' valutata dal Consiglio dell'ordine competente ai fini sanzionatori<BR>ai sensi dell'articolo 13.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 11.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Certificato di compimento del tirocinio</P>
<P>&nbsp; 1.&nbsp; Il&nbsp; Consiglio&nbsp; dell'ordine&nbsp; rilascia il certificato di compiuto<BR>tirocinio,&nbsp; entro&nbsp; trenta giorni dalla consegna del libretto ai sensi<BR>dell'articolo&nbsp; 10,&nbsp; comma&nbsp; 3,&nbsp; dopo&nbsp; aver&nbsp; espletato&nbsp; l'attivita'&nbsp; di<BR>vigilanza sull'intero periodo di praticantato.<BR>&nbsp; 2.&nbsp; In caso di mancata deliberazione di cui al comma 1 o di rigetto<BR>della&nbsp; deliberazione, l'interessato ha facolta' di presentare reclamo<BR>al&nbsp; Consiglio&nbsp; nazionale&nbsp; dei&nbsp; dottori commercialisti e degli esperti<BR>contabili, per il tramite dell'Ordine che ha rigettato la richiesta.<BR>&nbsp; 3.&nbsp; Il&nbsp; reclamo&nbsp; e' proposto entro trenta giorni dal compimento del<BR>termine&nbsp; di&nbsp; cui al comma 1 nel caso di mancata deliberazione, ovvero<BR>entro&nbsp; trenta giorni dalla comunicazione scritta del rigetto da parte<BR>della&nbsp; segreteria&nbsp; del&nbsp; Consiglio dell'ordine. L'Ordine, entro trenta<BR>giorni&nbsp; dalla&nbsp; ricezione&nbsp; del&nbsp; reclamo,&nbsp; lo trasmette, con le proprie<BR>osservazioni,&nbsp; al&nbsp; Consiglio&nbsp; nazionale dei dottori commercialisti ed<BR>esperti&nbsp;&nbsp; contabili&nbsp;&nbsp; e&nbsp; all'interessato&nbsp; che&nbsp; puo'&nbsp; inviare&nbsp; proprie<BR>controdeduzioni e chiedere di essere udito personalmente.<BR>&nbsp; 4.&nbsp; Il&nbsp; Consiglio nazionale decide nel merito entro sessanta giorni<BR>dalla ricezione del reclamo.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 12.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cancellazione dal registro dei tirocinanti</P>
<P>&nbsp; 1. La cancellazione dal registro dei tirocinanti e' pronunciata dal<BR>Consiglio&nbsp;&nbsp; dell'ordine&nbsp; a&nbsp; seguito&nbsp; di&nbsp; rinuncia&nbsp; dell'iscritto,&nbsp; su<BR>richiesta del pubblico ministero, o d'ufficio nei seguenti casi:<BR>&nbsp;&nbsp; a) nel caso di rilascio del certificato di compiuto tirocinio;<BR>&nbsp;&nbsp; b)&nbsp; al&nbsp; rilascio&nbsp; del&nbsp; nulla&nbsp; osta&nbsp; per trasferimento presso altro<BR>Ordine;<BR>&nbsp;&nbsp; c) quando l'iscritto si rende irreperibile.<BR>&nbsp; 2. La cancellazione dal registro dei tirocinanti e' pronunciata dal<BR>Consiglio&nbsp;&nbsp; dell'ordine&nbsp;&nbsp; su&nbsp;&nbsp; richiesta&nbsp; del&nbsp; pubblico&nbsp; ministero&nbsp; o<BR>d'ufficio, previa audizione dell'interessato, nei seguenti casi:<BR>&nbsp;&nbsp; a) nei casi di interruzione previsti dal presente regolamento;<BR>&nbsp;&nbsp; b) per perdita del pieno esercizio dei diritti civili.<BR>&nbsp; 3.&nbsp; Le&nbsp; deliberazioni del Consiglio dell'ordine aventi ad oggetto i<BR>casi&nbsp; di&nbsp; cui&nbsp; al comma 1, lettera c), ed al comma 2 sono notificate,<BR>entro&nbsp; quindici&nbsp; giorni,&nbsp; all'interessato&nbsp; ed&nbsp; al&nbsp; pubblico ministero<BR>presso&nbsp; il&nbsp; tribunale.&nbsp; In&nbsp; caso&nbsp; di irreperibilita' la notificazione<BR>avviene mediante affissione nell'albo pretorio del tribunale.<BR>&nbsp; 4.&nbsp; L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso<BR>al&nbsp; Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla<BR>notificazione.<BR>&nbsp; 5. Il ricorso ha effetto sospensivo.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 13.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanzioni disciplinari</P>
<P>&nbsp; 1.&nbsp; In&nbsp; tutti&nbsp; i&nbsp; casi&nbsp; di&nbsp; violazione del presente regolamento, il<BR>tirocinante&nbsp; e'&nbsp; sottoposto&nbsp; al&nbsp; procedimento&nbsp; disciplinare di cui al<BR>regolamento&nbsp; del&nbsp; Consiglio&nbsp; nazionale emanato ai sensi dell'articolo<BR>29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 139 del 2005.<BR>&nbsp; 2.&nbsp;&nbsp; Al&nbsp;&nbsp; termine&nbsp;&nbsp; del&nbsp;&nbsp; procedimento&nbsp; disciplinare&nbsp; il&nbsp; Consiglio<BR>dell'ordine puo' irrogare le seguenti sanzioni:<BR>&nbsp;&nbsp; a) censura;<BR>&nbsp;&nbsp; b) sospensione;<BR>&nbsp;&nbsp; c) interruzione e cancellazione.<BR>&nbsp; 3.&nbsp; La&nbsp; censura&nbsp; consiste in una dichiarazione formale di biasimo e<BR>consegue all'accertata inosservanza dei principi di riservatezza e di<BR>diligenza.<BR>&nbsp; 4.&nbsp; La&nbsp; sospensione&nbsp; puo' essere irrogata per un periodo massimo di<BR>novanta giorni e consegue all'accertamento:<BR>&nbsp;&nbsp; a)&nbsp;&nbsp; del&nbsp;&nbsp; mancato&nbsp;&nbsp; rispetto&nbsp; dell'obbligo&nbsp; di&nbsp; assiduita'&nbsp; nello<BR>svolgimento del tirocinio;<BR>&nbsp;&nbsp; b)&nbsp; dell'irreperibilita'&nbsp; durante&nbsp; le&nbsp; verifiche&nbsp; telefoniche&nbsp; e/o<BR>dirette;<BR>&nbsp;&nbsp; c)&nbsp; del&nbsp; mancato&nbsp; deposito&nbsp; semestrale&nbsp; del libretto del tirocinio<BR>presso&nbsp; la&nbsp; segreteria&nbsp; del&nbsp; Consiglio dell'ordine nei termini di cui<BR>all'articolo 10, comma 2;<BR>&nbsp;&nbsp; d) della reiterata inosservanza del principio della riservatezza;<BR>&nbsp;&nbsp; e) della reiterata inosservanza del principio di diligenza;<BR>&nbsp;&nbsp; f)&nbsp; di&nbsp; comportamenti&nbsp; che&nbsp; non&nbsp; risultino&nbsp; consoni alla dignita',<BR>all'onore,&nbsp; al&nbsp; decoro&nbsp; e all'immagine della professione, anche al di<BR>fuori dell'esercizio della stessa.<BR>&nbsp; 5.&nbsp; L'interruzione del tirocinio e la cancellazione del tirocinante<BR>conseguono all'accertamento:<BR>&nbsp;&nbsp; a)&nbsp;&nbsp; della&nbsp;&nbsp; reiterata&nbsp;&nbsp; irreperibilita'&nbsp;&nbsp; durante&nbsp;&nbsp; le&nbsp; verifiche<BR>telefoniche e/o dirette;<BR>&nbsp;&nbsp; b)&nbsp; della mancata presentazione alle convocazioni per le verifiche<BR>periodiche;<BR>&nbsp;&nbsp; c)&nbsp; della&nbsp; mancata&nbsp; comunicazione&nbsp; al&nbsp; Consiglio dell'ordine delle<BR>variazioni intervenute nel periodo di tirocinio;<BR>&nbsp;&nbsp; d)&nbsp; dello&nbsp; svolgimento&nbsp; del&nbsp; tirocinio&nbsp; presso&nbsp; un&nbsp; professionista<BR>diverso da quello indicato senza averne data apposita comunicazione;<BR>&nbsp;&nbsp; e) del mancato pagamento della tassa per l'iscrizione nel registro<BR>del tirocinio;<BR>&nbsp;&nbsp; f)&nbsp; delle&nbsp; mancate&nbsp; comunicazioni relative alle sospensioni di cui<BR>all'articolo 8;<BR>&nbsp;&nbsp; g)&nbsp; delle&nbsp; sospensioni del tirocinio non previste dall'articolo 8,<BR>commi 3 e 4;<BR>&nbsp;&nbsp; h) della non veridicita' del contenuto del libretto del tirocinio.<BR>&nbsp; 6.&nbsp;&nbsp; Le&nbsp; sanzioni&nbsp; disciplinari&nbsp; sono&nbsp; annotate&nbsp; sul&nbsp; libretto&nbsp; del<BR>tirocinio.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nota all'art. 13:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, lettera c)<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «Art.&nbsp; 29&nbsp; (Attribuzioni).&nbsp; - 1. Il Consiglio nazionale,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oltre&nbsp; ad&nbsp; esercitare&nbsp; gli&nbsp; altri&nbsp; compiti conferitigli dal<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; presente ordinamento:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a)-b) (omissis);<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c)&nbsp; adotta&nbsp; ed&nbsp; aggiorna&nbsp; il&nbsp; codice deontologico della<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; professione&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp; disciplina,&nbsp;&nbsp; con&nbsp;&nbsp; propri&nbsp;&nbsp; regolamenti,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l'esercizio&nbsp;&nbsp; della&nbsp;&nbsp; funzione&nbsp;&nbsp; disciplinare&nbsp;&nbsp; a&nbsp;&nbsp; livello<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; territoriale e nazionale;».</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 14.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tirocinio degli esperti contabili per l'accesso<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; alla sezione A «Commercialisti» dell'albo</P>
<P>&nbsp; 1.&nbsp; Il&nbsp; tirocinio&nbsp; per&nbsp; l'accesso&nbsp; alla&nbsp; sezione A «Commercialisti»<BR>dell'albo, per coloro che hanno gia' compiuto il periodo di tirocinio<BR>per l'accesso alla sezione B «Esperti contabili», ed hanno conseguito<BR>la laurea specialistica della classe 84 S, corrispondente alla laurea<BR>magistrale&nbsp; della&nbsp; classe LM 77 - Scienze economico-aziendali, oppure<BR>nella classe 64 S, corrispondente alla laurea magistrale della classe<BR>LM 56 - Scienze dell'economia, ha durata di un anno.<BR>&nbsp; 2.&nbsp; Il&nbsp; tirocinio&nbsp; ha&nbsp; ad oggetto le materie di cui all'articolo 1,<BR>comma&nbsp; 3,&nbsp; lettera a), ed e' svolto presso un professionista iscritto<BR>nella&nbsp; sezione A «Commercialisti» dell'albo con i requisiti di cui al<BR>comma 4 dell'articolo 1.<BR>&nbsp; 3.&nbsp; Alla&nbsp; domanda&nbsp; di&nbsp; iscrizione&nbsp; al&nbsp; registro&nbsp; del&nbsp; tirocinio, da<BR>presentarsi&nbsp; nei&nbsp; modi previsti dall'articolo 7, deve essere allegato<BR>anche&nbsp; il&nbsp; certificato&nbsp; di&nbsp; compiuto&nbsp; tirocinio&nbsp; per&nbsp; il sostenimento<BR>dell'esame&nbsp; di Stato per l'accesso alla sezione B «Esperti contabili»<BR>dell'albo.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 15.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Disposizioni transitorie</P>
<P>&nbsp; 1.&nbsp; In&nbsp; sede&nbsp; di&nbsp; prima&nbsp; attuazione,&nbsp; il registro del tirocinio dei<BR>dottori&nbsp; commercialisti&nbsp; e&nbsp; degli&nbsp; esperti&nbsp; contabili&nbsp; e'&nbsp; formato in<BR>applicazione&nbsp; dell'articolo&nbsp; 71&nbsp; del&nbsp; decreto&nbsp; legislativo n. 139 del<BR>2005.<BR>&nbsp; 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sono&nbsp;&nbsp;&nbsp; altresi'&nbsp;&nbsp;&nbsp; iscritti&nbsp;&nbsp; nella&nbsp;&nbsp; sezione&nbsp;&nbsp; «tirocinanti<BR>commercialisti»&nbsp; coloro&nbsp; che, in possesso del diploma di laurea, alla<BR>data&nbsp; di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti nei<BR>registri&nbsp;&nbsp; dei&nbsp;&nbsp; tirocinanti&nbsp;&nbsp; tenuti&nbsp;&nbsp; dagli&nbsp;&nbsp; ordini&nbsp;&nbsp; dei&nbsp; dottori<BR>commercialisti&nbsp; ovvero nei registri dei praticanti tenuti dai collegi<BR>dei&nbsp; ragionieri&nbsp; e&nbsp; periti&nbsp; commerciali,&nbsp; nonche'&nbsp; nel&nbsp; registro&nbsp; dei<BR>tirocinanti&nbsp;&nbsp;&nbsp; tenuto&nbsp;&nbsp; dal&nbsp;&nbsp; Consiglio&nbsp;&nbsp; dell'ordine&nbsp;&nbsp; dei&nbsp;&nbsp; dottori<BR>commercialisti&nbsp; e&nbsp; degli&nbsp; esperti&nbsp; contabili ed hanno contestualmente<BR>iniziato&nbsp; il&nbsp; corso di laurea specialistica o magistrale. In tal caso<BR>almeno&nbsp;&nbsp; un&nbsp;&nbsp; anno&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; tirocinio&nbsp; dovra'&nbsp; essere&nbsp; svolto&nbsp; dopo&nbsp; il<BR>conseguimento della laurea specialistica o magistrale.<BR>&nbsp; 3.&nbsp; In&nbsp; ossequio&nbsp; alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1,<BR>alla&nbsp;&nbsp; data&nbsp; dell'entrata&nbsp; in&nbsp; vigore&nbsp; del&nbsp; presente&nbsp; regolamento,&nbsp; i<BR>praticanti&nbsp; iscritti&nbsp; nel registro del tirocinio tenuto dal Consiglio<BR>dell'ordine&nbsp; territoriale&nbsp; in&nbsp; una&nbsp; circoscrizione&nbsp; diversa da quella<BR>presso&nbsp; la&nbsp; quale&nbsp; e'&nbsp; iscritto&nbsp; il professionista, sono iscritti nel<BR>registro&nbsp; del tirocinio tenuto dal Consiglio dell'ordine territoriale<BR>nella&nbsp; circoscrizione&nbsp; presso&nbsp; la&nbsp; quale quest'ultimo e' iscritto. Il<BR>trasferimento&nbsp; e'&nbsp; disposto&nbsp; d'ufficio,&nbsp; per&nbsp; iniziativa&nbsp; dell'Ordine<BR>territoriale&nbsp; presso&nbsp; il&nbsp; quale il tirocinante risultava iscritto, e'<BR>notificato&nbsp; al&nbsp; tirocinante&nbsp; ed&nbsp; al professionista a cura dell'Ordine<BR>territoriale che riceve il trasferimento e non determina interruzione<BR>del&nbsp; periodo&nbsp; di&nbsp; tirocinio. Il dovere di vigilanza sullo svolgimento<BR>del&nbsp; tirocinio&nbsp; e'&nbsp; esercitato,&nbsp; per ciascuna frazione di semestre di<BR>iscrizione,&nbsp; dall'Ordine&nbsp; territoriale presso il quale il tirocinante<BR>risulta&nbsp; iscritto;&nbsp; l'esito&nbsp; del controllo sulla frazione di semestre<BR>precedente&nbsp;&nbsp; il&nbsp; trasferimento&nbsp; e'&nbsp; comunicato,&nbsp; a&nbsp; cura&nbsp; dell'Ordine<BR>territoriale&nbsp; di&nbsp; provenienza,&nbsp; all'Ordine territoriale che riceve il<BR>trasferimento.<BR>&nbsp; Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito<BR>nella&nbsp; Raccolta&nbsp; ufficiale&nbsp; degli&nbsp; atti&nbsp; normativi&nbsp; della&nbsp; Repubblica<BR>italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<BR>osservare.</P>
<P>&nbsp;&nbsp; Roma, 7 agosto 2009</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Ministro : Gelmini</P>
<P>Visto, il Guardasigilli: Alfano</P>
<P>Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2009<BR>Ufficio&nbsp; di&nbsp; controllo&nbsp; preventivo&nbsp; sui&nbsp; Ministeri&nbsp; dei&nbsp; servizi alla<BR>&nbsp;&nbsp; persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 108</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nota all'art. 15:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Il&nbsp; testo dell'art. 71 del citato decreto legislativo<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28 giugno 2005, n. 139 e' il seguente:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «Art.&nbsp; 71&nbsp; (Conseguenze&nbsp; dell'unificazione&nbsp; sullo&nbsp; stato<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; giuridico&nbsp; dei tirocinanti). - 1. Coloro che, alla data del<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31&nbsp; dicembre&nbsp; 2007,&nbsp; risultino&nbsp; iscritti&nbsp; nel&nbsp; registri dei<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tirocinanti&nbsp; presso&nbsp; gli&nbsp; Ordini dei dottori commercialisti<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ovvero&nbsp; nei&nbsp; registri&nbsp; dei&nbsp; praticanti presso i collegi dei<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ragionieri&nbsp; e&nbsp; periti&nbsp; commerciali,&nbsp; vengono iscritti nella<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sezione&nbsp; A&nbsp; del&nbsp; registro dei tirocinanti, istituito presso<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ciascun&nbsp; Ordine&nbsp; territoriale&nbsp; ai sensi dell'art. 36, se in<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; possesso di:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a)&nbsp; diploma&nbsp; di laurea specialistica nella classe 64/S,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; classe&nbsp;&nbsp;&nbsp; delle&nbsp;&nbsp;&nbsp; lauree&nbsp;&nbsp;&nbsp; specialistiche&nbsp;&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp; scienze<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dell'economia,&nbsp; ovvero&nbsp; nella&nbsp; classe&nbsp; 84/S,&nbsp; classe&nbsp; delle<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lauree specialistiche in scienze economiche aziendali;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)&nbsp; diploma&nbsp; di&nbsp; laurea&nbsp; rilasciato&nbsp; dalle&nbsp; facolta' di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; economia&nbsp; ovvero&nbsp; diploma&nbsp; di&nbsp; laurea&nbsp; in scienze politiche<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; conseguiti&nbsp; secondo&nbsp; l'ordinamento&nbsp; previgente&nbsp; ai&nbsp; decreti<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; emanati&nbsp; in&nbsp; attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 maggio 1997, n. 127;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c)&nbsp; diploma&nbsp; di&nbsp; laurea&nbsp; in&nbsp; giurisprudenza&nbsp; conseguito<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; secondo&nbsp; l'ordinamento&nbsp; previgente&nbsp; ai&nbsp; decreti&nbsp; emanati in<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; attuazione dell'art. 17, comma 95, della<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; legge 15 maggio 1997, n. 127.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; iscritti nei registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dottori&nbsp; commercialisti&nbsp; ovvero nei registri dei praticanti<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; presso&nbsp; i&nbsp; collegi&nbsp; dei&nbsp; ragionieri&nbsp; e&nbsp; periti commerciali,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vengono&nbsp;&nbsp; iscritti&nbsp;&nbsp; nella&nbsp;&nbsp; Sezione&nbsp; B&nbsp; del&nbsp; registro&nbsp; dei<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tirocinanti&nbsp; istituito&nbsp; presso&nbsp; ciascun Ordine territoriale<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dei&nbsp; dottori&nbsp; commercialisti&nbsp; e&nbsp; degli esperti contabili ai<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sensi dell'art. 36, se in possesso di:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a)&nbsp; diploma&nbsp; di&nbsp; laurea&nbsp; nella&nbsp; classe 17, classe delle<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ovvero&nbsp; nella&nbsp; classe&nbsp; 28,&nbsp; classe&nbsp; delle lauree in scienze<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; economiche;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)&nbsp; diploma&nbsp; universitario&nbsp; conseguito&nbsp; a seguito di un<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; corso&nbsp;&nbsp; di&nbsp; studi&nbsp; specialistici&nbsp; della&nbsp; durata&nbsp; triennale,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; secondo&nbsp; l'ordinamento&nbsp; previgente&nbsp; ai&nbsp; decreti&nbsp; emanati in<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; attuazione&nbsp; dell'art.&nbsp; 17,&nbsp; comma 95, della legge 15 maggio<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1997, n. 127.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.&nbsp; Nei&nbsp; casi di cui al comma 2, il periodo di tirocinio<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gia' effettuato sotto la vigenza del precedente ordinamento<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e',&nbsp; ad&nbsp; ogni&nbsp; effetto, computato ai fini del completamento<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; del tirocinio medesimo.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; avere&nbsp; gia'&nbsp; validamente&nbsp; svolto&nbsp; il&nbsp; periodo&nbsp; di tirocinio<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; previsto&nbsp;&nbsp;&nbsp; dai&nbsp;&nbsp;&nbsp; previgenti&nbsp;&nbsp; ordinamenti&nbsp;&nbsp; dei&nbsp;&nbsp; dottori<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; commercialisti&nbsp; e dei ragionieri e periti commerciali, sono<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ammessi&nbsp; a&nbsp; sostenere&nbsp; l'esame&nbsp; di Stato per l'abilitazione<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; professionale&nbsp; per&nbsp; l'accesso&nbsp; alla&nbsp; Sezione&nbsp; A&nbsp; dell'Albo,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; purche' siano in possesso di:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a)&nbsp; diploma&nbsp; di laurea specialistica nella classe 64/S,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; classe&nbsp;&nbsp;&nbsp; delle&nbsp;&nbsp;&nbsp; lauree&nbsp;&nbsp;&nbsp; specialistiche&nbsp;&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp; scienze<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dell'economia,&nbsp; ovvero&nbsp; nella&nbsp; classe&nbsp; 84/S,&nbsp; classe&nbsp; delle<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lauree specialistiche in scienze economiche aziendali;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)&nbsp; diploma&nbsp; di&nbsp; laurea&nbsp; rilasciato&nbsp; dalle&nbsp; facolta' di<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; economia&nbsp; ovvero&nbsp; diploma&nbsp; di&nbsp; laurea&nbsp; in scienze politiche<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; conseguiti&nbsp; secondo&nbsp; l'ordinamento&nbsp; previgente&nbsp; ai&nbsp; decreti<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; emanati&nbsp; in&nbsp; attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 maggio 1997, n. 127;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c)&nbsp; diploma&nbsp; di&nbsp; laurea&nbsp; in&nbsp; giurisprudenza&nbsp; conseguito<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; secondo&nbsp; l'ordinamento&nbsp; previgente&nbsp; ai&nbsp; decreti&nbsp; emanati in<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; attuazione&nbsp; dell'art.&nbsp; 17,&nbsp; comma 95, della legge 15 maggio<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1997, n. 127.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; avere&nbsp; gia'&nbsp; validamente&nbsp; svolto&nbsp; il&nbsp; periodo&nbsp; di tirocinio<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; previsto&nbsp;&nbsp;&nbsp; dai&nbsp;&nbsp;&nbsp; previgenti&nbsp;&nbsp; ordinamenti&nbsp;&nbsp; dei&nbsp;&nbsp; dottori<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; commercialisti&nbsp; e dei ragionieri e periti commerciali, sono<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ammessi&nbsp; a&nbsp; sostenere&nbsp; l'esame&nbsp; di Stato per l'abilitazione<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; professionale&nbsp; per&nbsp; l'accesso&nbsp; alla&nbsp; Sezione&nbsp; B&nbsp; dell'albo,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; purche' siano in possesso di:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a)&nbsp; diploma&nbsp; di&nbsp; laurea&nbsp; nella&nbsp; classe 17, classe delle<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ovvero&nbsp; nella&nbsp; classe&nbsp; 28,&nbsp; classe&nbsp; delle lauree in scienze<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; economiche;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)&nbsp; diploma&nbsp; universitario,&nbsp; conseguito a seguito di un<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; corso&nbsp; di&nbsp; studi&nbsp; specialistici&nbsp; della&nbsp; durata di tre anni,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; secondo&nbsp; l'ordinamento&nbsp; previgente&nbsp; ai&nbsp; decreti&nbsp; emanati in<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; attuazione&nbsp; dell'art.&nbsp; 17,&nbsp; comma 95, della legge 15 maggio<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1997, n. 127.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.&nbsp; Fino al 31 dicembre 2007 coloro che sono in possesso<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; del&nbsp; diploma&nbsp; di&nbsp; laurea&nbsp; specialistica&nbsp; nella classe 64/S,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; classe&nbsp;&nbsp;&nbsp; delle&nbsp;&nbsp;&nbsp; lauree&nbsp;&nbsp;&nbsp; specialistiche&nbsp;&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp; scienze<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dell'economia,&nbsp; ovvero&nbsp; nella&nbsp; classe&nbsp; 84/S,&nbsp; classe&nbsp; delle<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lauree&nbsp; specialistiche&nbsp; in&nbsp; scienze economico-aziendali, ed<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hanno&nbsp;&nbsp; compiuto&nbsp;&nbsp; il&nbsp;&nbsp; prescritto&nbsp;&nbsp; periodo&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; pratica<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; professionale&nbsp; sono&nbsp; ammessi a sostenere gli esami di Stato<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; per&nbsp; l'accesso alle professioni di dottore commercialista e<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp;&nbsp; ragioniere&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp; perito&nbsp;&nbsp; commerciale,&nbsp;&nbsp; disciplinati<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rispettivamente&nbsp; con&nbsp; decreto ministeriale 24 ottobre 1996,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; n.&nbsp; 654,&nbsp; e&nbsp; decreto&nbsp; ministeriale&nbsp; 8&nbsp; ottobre 1996, n. 622<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; entrambi&nbsp; del&nbsp; Ministro&nbsp; dell'universita'&nbsp; e&nbsp; della ricerca<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; scientifica e tecnologica.».</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/05/Tirocinio_professionale:_nuovo_regolamento_in_G.U.</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/05/Tirocinio_professionale:_nuovo_regolamento_in_G.U.</guid></item><item><title>Rassegna stampa legale e fiscale del 4 novembre 2009</title><description><![CDATA[<P align=center><BR><STRONG>Rassegna stampa fiscale</STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P>
<P align=justify>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mercoledì, 4 Novembre 2009 <BR><STRONG>'Italia in ripresa, ma frenata dal debito'</STRONG> <BR>Ivo Caizzi - Corriere della Sera - pag. 24 <BR>La Commissione Ue ha annunciato la conclusione della recessione nel 2009 e una lenta ripresa nel biennio successivo. Preoccupa ancora, però, la disoccupazione. In Italia la crescita del Pil è a -4,7% e dovrebbe risalire nel 2010 allo 0,7% ma rischia di essere frenata dal debito pubblico proiettato verso il 118% del Pil nel 2011. Il commissario per gli Affari economici, Almunia, ha detto che il debito pubblico dell'Italia 'preoccupa' perché la spesa per gli interessi 'è eccezionalmente elevata' ed è 'la più alta d'Europa'. (Ved. anche la Repubblica: 'Italia fuori dalla crisi nel 2010 ma resta la zavorra del debito' – pag. 16 e Il Sole 24 Ore: 'La ripresa c'è ma pesa il debito' – pag. 3) </P>
<P align=justify><STRONG>Tremonti incontra Fini alla Camera più vicino il taglio dell'Irap</STRONG> <BR>Roberto Petrini - La Repubblica - pag. 17 <BR>Manca ancora il via libera del Ministro Tremonti ma il mini-taglio dell'Irap sembra vicino. I tecnici di Via Venti Settembre stanno studiando l'ipotesi di una riduzione di circa 1-1,5 miliardi. Il campo d'atterraggio dell'emendamento sarà assai probabilmente la legge Finanziaria che oggi inizia in suo iter al Senato. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Taglio dell'Irap in finanziaria' – pag. 4) </P>
<P align=justify><STRONG>All'antiriciclaggio serve il nome</STRONG> <BR>Antonio Ciccia - Italia Oggi - pag. 25 <BR>No all'anonimato per chi segnala operazioni a rischio riciclaggio. Per scongiurare ritorsioni va però garantita la massima riservatezza. E ciò vale sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche. E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 di ieri il decreto legislativo n. 151 del 25 settembre 2009 correttivo del dlgs 231/07. </P>
<P align=justify><STRONG>Costi black list, sanzioni morbide</STRONG> <BR>Duilio Liburdi - Italia Oggi - pag. 26 <BR>L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 46/E di ieri, interviene sulle novità introdotte dalla legge 296/2007. Le sanzioni applicabili sui costi black list non indicati in dichiarazione sono quelle stabilite in misura fissa e non quelle proporzionali. La sanzione più elevata resta invece applicabile in caso di controllo da parte del fisco o in caso di presentazione della dichiarazione integrativa successivamente all'avvio del controllo. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Black list con sconti pieni' – pag. 31) </P>
<P align=justify><STRONG>Cam, contatti in trasparenza <BR></STRONG>Cristina Bartelli - Italia Oggi - pag. 27 <BR>Da novembre parte la nuova procedura di profilatura degli utenti per le telefonate ai centri di assistenza. Chi si rivolgerà al numero della linea amica dell'Agenzia delle Entrate dovrà fornire informazioni sul tipo utente, codice fiscale e utenza telefonica del chiamante. Il servizio permetterà di conoscere meglio i bisogni dei contribuenti e degli intermediari, di migliorare la modalità di erogazione con azioni di proattività e di individuare gli strumenti di supporto più idonei. </P>
<P align=justify><STRONG>Imprese soddisfatte a metà <BR></STRONG>Marcello Pollio - Italia Oggi - pag. 29 <BR>La moratoria dei mutui va verso la semplificazione. Questo emerge dalla circolare dell'Abi del 23 ottobre scorso ma resta l'amaro in bocca: il leasing locativo è fuori dall'accordo. La nuova circolare è in linea con gli intenti del Mineconomia e dell'accordo del 3 agosto. </P>
<P align=justify><STRONG>L'integrativa riduce le sanzioni <BR></STRONG>A.Ma. e B.Sa. - II Sole 24 Ore - pag. 31 <BR>Venuta meno l'indeducibilità dei costi black list per omessa indicazione, la presentazione di una dichiarazione integrativa rileva solo ai fini della determinazione delle sanzioni irrogabili. Le Entrate hanno infatti delineato un diverso trattamento sanzionatorio in considerazione del momento in cui la dichiarazione integrativa viene presentata. La sanzione è applicabile in misura fissa se l'adempimento è posto in essere prima della formale conoscenza dell'avvio dei controlli. Al contrario, è in misura proporzionale se la presentazione è successiva. </P>
<P align=justify>RASSEGNA STAMPA LEGALE</P>
<P align=justify><STRONG>Governo e Vaticano contro Strasburgo sul crocefisso in aula</STRONG> <BR>Giulio Benedetti - Corriere della Sera - pag. 2 <BR>La presenza del crocefisso in classe costituisce 'una violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni'. Lo ha stabilito la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Il simbolo cristiano torna, così, al centro di un dibattito molto appassionato. I giudici di Strasburgo si sono pronunciati sul ricorso presentato da Solie Lautsi, una donna finlandese sposata con un cittadino italiano, che in precedenza aveva fatto richiesta (respinta) al Tar e al Consiglio di Stato. (Ved. anche la Repubblica: 'La Corte europea boccia il crocifisso 'Via dalle scuole, comprime le libertà'' – pag. 2; Il Sole 24 Ore: 'Sul crocefisso duello con l'Europa' – pag. 17 e Italia Oggi: 'Il crocifisso non può stare in classe' – pag. 4) </P>
<P align=justify><STRONG>Ha firmato anche il ceco Klaus Via libera al Trattato europeo</STRONG> <BR>Luigi Offeddu - Corriere della Sera - pag. 16 <BR>Dopo aver avuto il via libera dalla Corte Costituzionale, il Presidente della Repubblica ceca, Vàclav Klaus, ha firmato il Trattato di Lisbona. Ottenute le garanzie richieste sui tedeschi etnici che non potranno rivendicare le loro proprietà inizia così a delinearsi la 'Costituzione leggera' dell'Unione europea che potrebbe entrare in vigore già dal primo dicembre 2009. (Ved. anche la Repubblica: 'Praga, Klaus firma il Trattato la nuova Europa può partire' – pag. 20 e Italia Oggi: 'Nuova costituzione per l'Europa' – pag. 23) </P>
<P align=justify><STRONG>Un bonus per chi fa assumere</STRONG> <BR>Enrico Marro - Corriere della Sera - pag. 25 <BR>Il Ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, a margine di un convegno dell'Inail, ha detto che sono allo studio nuove misure che prevedono un bonus a favore delle agenzie private del lavoro in caso di ricollocazione dei cassaintegrati. Per il Ministro è necessario 'fronteggiare l'allungamento del periodo di inattività'. A preoccupare, infatti, non è tanto l'aumento dei lavoratori in cassa integrazione quanto il rischio che nella cig i lavoratori restino intrappolati a lungo col rischio concreto di perdere il posto. (Ved. anche Italia Oggi: 'Sacconi premia chi trova lavoro' – pag. 5) </P>
<P align=justify><STRONG>Prescrizione breve modello Pd</STRONG> <BR>D.St. - II Sole 24 Ore - pag. 18 <BR>La riforma della giustizia è una priorità del Governo. A ribadirlo è il premier Berlusconi dalle pagine dell'ultimo libro di Bruno Vespa. Così, mentre il Csm apre una pratica a tutela dei giudici di Milano e Palermo accusati dal premier di 'cospirazione', gli avvocati Ghedini e Longo stanno studiando una prescrizione-breve sul modello di quella proposta dal Pd. Il provvedimento farebbe scattare l'estinzione del procedimento se ciascuna fase di indagine superasse i 2 anni. Se approvata la norma 'estinguerebbe' subito i tre procedimenti milanesi in cui è imputato il premier Berlusconi. </P>
<P align=justify><STRONG>Segnalazione anche con sospetto minimo</STRONG> <BR>Giampaolo Piagnerelli - II Sole 24 Ore - pag. 33 <BR>Stretta della Cassazione sulla corretta applicazione delle norme antiriciclaggio. Il personale della banca è tenuto a segnalare al direttore ogni operazione sospetta. Quest'ultimo dovrà poi informare il questore che a sua volta informerà l'alto commissariato e il nucleo di polizia tributaria. Questo è in sintesi il contenuto della sentenza n. 23017/09 della Corte di Cassazione. </P>
<P align=justify><STRONG>Il lavoro pregresso si può dichiarare anche in prefettura</STRONG> <BR>Silvia Bradaschia e Tommaso Siracusano - II Sole 24 Ore - pag. 35 <BR>Colf e badanti. I periodi di lavoro antecedenti il 1° aprile 2009 sono sanabili. Questo è quanto emerge dal decreto del Ministero del Lavoro del 2 settembre 2009. Gli interessati possono dilazionare il pagamento fino a 36 mesi senza sanzioni, ma con la sola applicazione degli interessi legali fino a 24 mesi, mentre dal 25 esimo e fino al trentaseiesimo si applica la maggiorazione per gli interessi di dilazione (7,5%). </P>
<P align=justify><STRONG>Bancarotta con requisiti rigidi</STRONG> <BR>Carlo Melzi d'Eril - II Sole 24 Ore - pag. 39 <BR>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32164 del 2009, ha stabilito che la 'bancarotta societaria' vincola all'individuazione di un nesso causale inequivoco fra le condotte dei vari reati poste in essere e il dissesto. L'orientamento dei giudici di legittimità è quello di applicare con rigore la formulazione recente del reato. I magistrati di merito saranno chiamati ad un notevole sforzo in quanto dovranno valutare attentamente le dinamiche aziendali. </P>
<P align=justify><STRONG>Nuovo stop alla multa automatica con il rosso <BR></STRONG>A.Gal. - II Sole 24 Ore - pag. 39 <BR>Il rilevamento automatizzato del passaggio con il semaforo rosso, tramite postazione fissa, 'si presta a possibili errori' che solo la presenza del vigile 'può evitare'. Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 23084 del 2009. Nuovo stop, pertanto, dei giudici di legittimità agli apparecchi che immortalano la violazione più frequente tra gli automobilisti. </P>
<P align=justify><STRONG>Il diritto d'autore va alla ricerca di più tutele online <BR></STRONG>Antonello Cherchi - II Sole 24 Ore - pag. 39 <BR>Il diritto d'autore cerca più tutele su internet. L'orientamento prevalente è quello di estendere l'accesso agli indirizzi Ip non solo all'autorità giudiziaria, ma anche a quella amministrativa. Fatto che potrebbe però indebolire la privacy dei navigatori on line. Per i Garanti, infatti, l''entrata' va consentita solo dietro richiesta del giudice. </P>
<P align=justify><STRONG>Intermediari a responsabilità ampia <BR></STRONG>C.M.d'E. - II Sole 24 Ore - pag. 39 <BR>L'esistenza di un nesso di 'occasionalità necessaria' fra l'attività del proponente e quella del promotore implica la responsabilità solidale del primo. Con la sentenza n. 34526 del 2009 la Seconda sezione penale della Corte di Cassazione stringe sulle condizioni entro cui l'intermediario preponente (nello specifico una banca) risponde dei danni da reato causati dal promotore. </P>
<P align=justify><STRONG>All'antiriciclaggio serve il nome <BR></STRONG>Antonio Ciccia - Italia Oggi - pag. 25 <BR>No all'anonimato per chi segnala operazioni a rischio riciclaggio. Per scongiurare ritorsioni va però garantita la massima riservatezza. E ciò vale sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche. E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 di ieri il decreto legislativo n. 151 del 25 settembre 2009 correttivo del dlgs 231/07. </P>
<P align=justify><STRONG>&nbsp;<BR>Pm da una parte, giudici dall'altra <BR></STRONG>Franco Talenti - Italia Oggi - pag. 8 <BR>La separazione delle carriere di giudici e pm resta un punto fermo nei programmi del Governo. Il premier ha infatti più volte ribadito il concetto: 'L'avvocato dell'accusa (il pm) dovrà essere riportato sullo stesso piano dell'avvocato della difesa, è quando vorrà rivolgersi al magistrato giudicante, dovrà farlo con la dovuta referenza: bussare alla sua porta con il cappello in mano, esattamente come devono fare gli avvocati della difesa'. Nella Ue solo in Italia e Francia i pm e i magistrati giudicanti possono liberamente passare da una parte all'altra del tavolo della giustizia. <BR></P><STRONG></STRONG>
<P align=justify><STRONG>Lo scudo fiscale fa i conti con gli effetti collaterali</STRONG> <BR>Valentina Maglione - II Sole 24 Ore - pag. 33 <BR>I punti critici o effetti collaterali dello scudo fiscale riguardano i lavoratori frontalieri, gli smemorati, gli immigrati e i proprietari di case in Svizzera. I primi potrebbero essere costretti a versare il 5% del salario guadagnato e depositato oltreconfine. Chi invece ha 'dimenticato' di inserire nel quadro RW della dichiarazione le somme ereditate avrà l'obbligo di 'scudarle'. Dal prossimo anno, poi, chiunque possieda un immobile all'estero dovrà dichiararlo. L'obbligo coinvolgerà anche gli immigrati. Per chi, infine, ha case in Svizzera l'unica via per sanarle è il rimpatrio giuridico. </P>
<P align=justify><STRONG>Il visto sull'Iva non convince</STRONG> <BR>Federica Micardi - II Sole 24 Ore - pag. 35 <BR>Crescono le perplessità tra i professionisti sul visto di conformità necessario per far valere il credito Iva. Sono molti i commercialisti che guardano con preoccupazione a questo nuovo adempimento, obbligatorio dal 2010 per compensare crediti superiori a 15mila euro. Sicuramente produrrà costi per il cliente. Quanto alla lotta alle frodi Iva, l'effetto sicuro è di trasferire l'onere dei controlli dall'amministrazione al professionista. <BR>&nbsp;</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/04/Rassegna_stampa_legale_e_fiscale_del_4_novembre_2009</link><pubDate>Wed, 04 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/11/04/Rassegna_stampa_legale_e_fiscale_del_4_novembre_2009</guid></item><item><title>Rassegna stampa fiscale e legale del 30 Ottobre 2009</title><description><![CDATA[<P align=justify>&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Venerdì, 30 Ottobre&nbsp; 2009 <BR><STRONG>Irap, i patti devono essere rispettati <BR></STRONG>Giovanni Galli - Italia Oggi - pag. 11 <BR>Il Segretario generale della Cna, Sergio Silvestrini, scende in campo sulla paventata riduzione dell'Irap. Secondo Silvestrini 'i patti devono essere rispettati. Ci è perfettamente chiaro che per ridurre l'Irap bisogna intervenire su altri fronti. Per noi il controllo della spesa pubblica è un baluardo che deve essere difeso sempre ad ogni costo. Ma difendere la spesa pubblica, non può voler dire incrinare seriamente la tenuta e la forza del tessuto produttivo del paese, cioè di chi, attraverso il pagamento dei tributi, mantiene la spesa pubblica'. </P>
<P align=justify><STRONG>Irregolarità, sanzioni pesanti</STRONG> <BR>Luciano De Angelis - Italia Oggi - pag. 21 <BR>Le irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, possono costare al revisore sanzioni amministrative fino a 150.000 euro. Al professionista potrà inoltre essere inibito di accettare incarichi per un periodo fino a tre anni mentre il responsabile della revisione rischia di essere sospeso dal registro per 5 anni o, nei casi più gravi, per sempre. La sottoposizione al controllo di qualità costerà, in media, a ciascun revisore circa 250 euro annui. Queste sono alcune delle novità contenute all'interno dello schema di decreto varato dal governo. </P>
<P align=justify><STRONG>Associazioni, invio dati al 15/12</STRONG> <BR>&nbsp;- Italia Oggi - pag. 23 <BR>L'Agenzia delle Entrate ha approvato ieri il provvedimento che proroga ufficialmente al 15 dicembre 2009 il termine di presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. Lo slittamento previsto dal decreto legge 185/2008, è stato deciso per dare alle associazioni maggior tempo per compilare correttamente il documento. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Sconti fiscali solo con modello Eas' – pag. 37) </P>
<P align=justify><STRONG>Cessioni con detrazioni Iva <BR></STRONG>Franco Ricca - Italia Oggi - pag. 25 <BR>La controllante che cede le azioni della società alla quale forniva servizi effettua un'operazione rilevante ai fini Iva. La cessione delle azioni è esente, ma può comunque attribuire il diritto alla detrazione delle spese, se qualificabili come spese generali dell'attività del cedente. Queste sono alcune delle indicazioni che emergono dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue nella causa C-29/08 del 29 ottobre scorso. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Fuori campo la cessione di azioni dalla controllante' – pag. 34) </P>
<P align=justify><STRONG>Assistenza pubblica esentasse</STRONG> <BR>&nbsp;Roberto Rosati - Italia Oggi - pag. 25 <BR>Non c'è attività economica ai fini Iva se le prestazioni di servizi vengono erogate a fronte di un corrispettivo 'politico'. E' conforme pertanto alla normativa comunitaria la legge finlandese in materia di assistenza legale pubblica ai non abbienti, che non prevede l'applicazione dell'Iva sui contributi dovuti dagli assistiti. E' quanto emerge dalla sentenza del 29 ottobre scorso, C-246/08. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Esente l'assistenza legale offerta ai non abbienti' – pag. 34) </P>
<P align=justify><STRONG>Consorzi, sconti ko</STRONG> <BR>Debora Alberici - Italia Oggi - pag. 26 <BR>Il fisco non fa sconti ai consorzi di aziende. Ogni società che vi partecipa non può dedursi tutte le spese sostenute 'sulla base del patto consortile' ma solo quelle che dimostrano l'inerenza e cioè quelle direttamente riferibili alla sua attività. E' questa la decisione presa dalla Cassazione nella sentenza n. 22790 del 28 ottobre 2009. </P>
<P align=justify><STRONG>Risultanze Gerico nell'accertamento <BR></STRONG>Antonio G. Paladino - Italia Oggi - pag. 26 <BR>E' nullo l'accertamento fondato sulle risultanze degli studi di settore notificato al contribuente privo del prospetto delle risultanze ricavate dal software Gerico. Tale omissione, infatti, nel determinare un'assoluta carenza di motivazione dell'atto impositivo, non permette altresì allo stesso contribuente di esercitare in pieno il suo diritto alla difesa. Così si è espressa la Ctp di Pistoia nella sentenza n. 101/2009. </P>
<P align=justify><STRONG>Tremonti-ter, acconto senza sconti <BR></STRONG>Antonio Mastroberti - Italia Oggi - pag. 27 <BR>Per il calcolo dell'acconto con il metodo previsionale non può essere attribuita rilevanza al risparmio d'imposta connesso all'applicazione della Tremonti-ter. La previsione, inoltre, secondo cui l'agevolazione esplica efficacia solo all'atto di versare le imposte dovute a saldo comporta la sterilizzazione della Tremonti-ter anche ai fini dell'applicazione del metodo storico, a partire ovviamente dall'acconto dovuto per il 2010. Queste precisazioni emergono dalla circolare n. 44/E dell'Agenzia delle Entrate. </P>
<P align=justify><STRONG>Taglio Irap in cerca di copertura <BR></STRONG>Dino Pesole - II Sole 24 Ore - pag. 7 <BR>Pdl e Lega presentano la proposta di uno sconto parziale dell'Irap. Ma il Governo frena. Il taglio di 4 miliardi dovrebbe arrivare attraverso la completa deducibilità dell'imposta dall'Ires per le imprese fino a 50 addetti. Per le aziende più grandi, la deducibilità è invece limitata 'alla misura corrispondente alla quota percentuale di 50 dipendenti rispetto al totale del personale'. Per la copertura della spesa viene disposta la soppressione dal 2010 dei trasferimenti erogati dalle amministrazioni pubbliche alle imprese per contributi in conto capitale e in conto corrente. </P>
<P align=justify><STRONG>Rimborsi alla prova costo-ricavi <BR></STRONG>Marco Bellinazzo e Gian Paolo Tosoni - II Sole 24 Ore - pag. 33 <BR>Fissato il calendario per le richieste di rimborso della vecchia Irap le aziende ed i professionisti sono chiamati ora a valutare se conviene presentare la domanda. Per le ditte individuali e per le società di persone, infatti, la spesa per la pratica può superare il beneficio. Il provvedimento firmato dal direttore delle Entrate, Attilio Befera, prevede che la restituzione delle somme sarà integrale per le annualità più remote (2004 e 2005), mentre per il 2006 e 2007 si provvederà a un riparto proporzionale. </P>
<P align=justify>&nbsp;<STRONG>Il bene trasferito extra Ue decade dall'agevolazione</STRONG> <BR>Paolo Meneghetti - II Sole 24 Ore - pag. 34 <BR>La circolare n. 44/E dell'Agenzia delle Entrate formula chiarimenti e precisazioni sulle agevolazioni della Tremonti ter. In merito alla revoca del bonus l'Agenzia precisa che nelle operazioni straordinarie questa si manifesta se il bene è ceduto a terzi prima del secondo periodo successivo all'acquisto. Inoltre, il trasferimento di un bene detassato in strutture produttive collocate in Paesi extra See realizza un'ipotesi di revoca della detassazione.</P>
<P align=justify><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</STRONG></P>
<P align=justify><STRONG>Rassegna stampa legale</STRONG> </P>
<P align=justify>La protesta delle toghe: no a riforme punitive <BR>Dino Martirano - Corriere della Sera - pag. 16 <BR>Il Presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Luca Palamara, parlando davanti ai giudici e ai pm milanesi sottolinea l'inutilità di riforme punitive contro i magistrati ma, in un certo modo plaude il Ministro Alfano quando dice che la giustizia ha bisogno di riforme urgenti per avere processi veloci. Anche il provvedimento sulla mediazione conciliativa va condiviso: 'E' quella la via da seguire', insiste il presidente dell'Anm. (Ved. anche la Repubblica: 'Non esistono magistrati rossi e neri' – pag. 16) </P>
<P align=justify>&nbsp;<BR>Albo avvocati, in 50mila rischiano di restare fuori <BR>Isidoro Trovato - Corriere della Sera - pag. 35 <BR>La riforma dell'ordinamento forense provoca una netta spaccatura all'interno dell'avvocatura italiana. Da una parte il Consiglio nazionale forense con tutta la schiera dell'associativismo istituzionale, dall'altra il popolo dei giovani avvocati e dei piccoli studi legali. Il Consiglio, guidato da Guido Alpa, apre alle modifiche ma sottolinea come vada tutelata la continuità professionale, come condizione di permanenza nell'albo. Protesta l'Ugai, l'Associazione giovani avvocati. Secondo il presidente Gaetano Romano: 'Con questa riforma si vogliono eliminare circa 50mila avvocati iscritti all'Albo'. </P>
<P align=justify>&nbsp;<BR>Ghedini accelera sulla prescrizione breve la proposta sarà firmata da un senatore Pdl <BR>Liana Milella - La Repubblica - pag. 16 <BR>Tra le numerose proposte legislative formulate per bloccare i processi del premier prende sempre più spazio la prescrizione breve. Oramai è questione di ore, poi, probabilmente già all'inizio della prossima settimana la futura legge vedrà la luce ma non per mano del governo ma di un singolo parlamentare il cui nome è per ora top secret. La forma ? Un disegno di legge smilzo che verrà presentato a Palazzo Madama. </P>
<P align=justify>&nbsp;<BR>Tre ore in più per le visite fiscali Brunetta: 'L'assenteismo cresce' <BR>Luisa Grion - La Repubblica - pag. 37 <BR>Il Ministro Brunetta ha deciso di rimettere mano all'orario di reperibilità per le visite fiscali dei dipendenti pubblici in caso di malattia. Saranno sette le ore: il malato dovrà farsi trovare in casa dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Alla stretta si è arrivati dopo una dura lotta. Nei primi mesi del suo mandato Brunetta aveva elevato le ore di reperibilità a 11, poi visti i buoni risultati in termini di maggiori presenze, in estate le ore erano state ridotte a quattro. Ora di nuovo il cambio. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Brunetta lancia l'allarme: torna l'assenteismo' – pag. 37 e Italia Oggi: 'P.a., nuova stretta sulle assenze' – pag. 33) </P>
<P align=justify>&nbsp;<BR>La riforma di Cassa forense resta in bilico <BR>N.T. - II Sole 24 Ore - pag. 37 <BR>Per la riforma delle cinque casse previdenziali dei professionisti occorre attendere una decina di giorni. Per le casse degli ingegneri e degli avvocati, invece, slittano i tempi perché si profila una conferenza dei servizi. Sono stati istituiti, però, tre tavoli tecnici su regole, adeguatezza delle prestazioni e criteri attuariali. E' questo l'esito dell'incontro tra i tecnici del Ministero del Welfare e i rappresentanti delle casse. (Ved. anche Italia Oggi: 'Casse, riforme in stand-by' – pag. 29) </P>
<P align=justify>&nbsp;<BR>Donne al lavoro senza formalità <BR>Alfredo Casotti e Maria Rosa Gheido - II Sole 24 Ore - pag. 39 <BR>Indebolisce il principio di parità tra uomo e donna l'onere di comunicazione della lavoratrice che intende proseguire l'attività oltre i 60 anni. Con la sentenza n. 275 depositata ieri, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 nella parte in cui prevede l'obbligo a carico della lavoratrice che intende proseguire il rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di vita, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro. (Ved. anche Italia Oggi: 'Libertà di lavorare over 60' – pag. 29) </P>
<P align=justify>&nbsp;<BR>Appello sul vizio di mente <BR>G.Ne. - II Sole 24 Ore - pag. 39 <BR>Anche le sentenze di proscioglimento per vizio di mente possono essere appellate. Lo stabilisce la Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 depositata ieri. I giudici della Consulta hanno giudicato illegittima la norma del Codice di procedura penale, articolo 443, comma 1, nella versione introdotta dalla legge Pecorella nella parte in cui esclude la possibilità di ricorrere al giudice di secondo grado per l'imputato assolto per vizio totale di mente al termine del giudizio abbreviato. (Ved. anche Italia Oggi: 'Vizi di mente, sentenze appellabili' – pag. 22</P>
<P align=justify>&nbsp;<BR>Per la conciliazione credito d'imposta a 500 euro <BR>Giovanni Negri - II Sole 24 Ore - pag. 39 <BR>Un credito d'imposta di cinquecento euro per favorire la conciliazione. Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri ed ora all'esame del Parlamento gioca anche la carta degli incentivi fiscali per far uscire dalle secche la mediazione. Il provvedimento istituisce infatti un credito d'imposta, fino ad un tetto di 500 euro, per rimborsare l'indennità versata al mediatore. </P>
<P align=justify>&nbsp;<BR>Processi civili a passo di lumaca <BR>Franco Talenti - Italia Oggi - pag. 8 <BR>Il rapporto annuale della Banca mondiale dà al sistema giudiziario italiano un giudizio pessimo. La giustizia italiana, su 181 paesi viene al 156 esimo posto, dietro al Gabon, all'Angola, alla Guinea Bissau. Un'umiliazione questa che non ammette alcuna possibilità di discussione poiché si basa sul numero di giorni necessari per avere una sentenza nella giustizia civile. In Italia, infatti, servono, in media, 1.210 giorni, poco meno del triplo rispetto ai 462 della media Ocse. </P>
<P align=justify>&nbsp;<BR>La parola del vigile non basta <BR>Debora Alberici - Italia Oggi - pag. 22 <BR>Sull'eccesso di velocità non basta la parola del vigile. Può essere infatti annullata la multa che si basa esclusivamente sulla percezione che l'agente accertatore ha avuto al momento della presunta infrazione. Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22891 del 28/10/09. </P>
<P align=justify>&nbsp;<BR>Crisi, contributi dilazionati <BR>Daniele Cirioli - Italia Oggi - pag. 28 <BR>I contributi previdenziali entrano nella transazione fiscale per il concordato preventivo. E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il dm attuativo delle misure del decreto legge anticrisi. Per la transazione dei contributi serve un accordo con l'ente di previdenza. L'istanza dovrà essere corredata dalla relazione di un professionista sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano d'impresa. L'accordo potrà riguardare contributi, premi ed accessori iscritti e non iscritti a ruolo. La proposta di dilazione non potrà superare 60 rate mensili. </P>
<P align=center>&nbsp;</P>
<P align=center>&nbsp;</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/30/Rassegna_stampa_fiscale_e_legale_del_30_Ottobre_2009</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/30/Rassegna_stampa_fiscale_e_legale_del_30_Ottobre_2009</guid></item><item><title>Scadenze Fiscali di Ottobre</title><description><![CDATA[<P align=left><STRONG>26 Ottobre 2009</STRONG></P>
<P>PRESENTAZIONE MODELLO 730 INTEGRATIVO <BR>Presentazione ad un C.A.F. o ad un professionista abilitato del modello 730 integrativo da parte dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, mediante consegna diretta al C.A.F.<BR></P>
<P align=left><STRONG>30 Ottobre 2009</STRONG></P>
<P>IMPOSTA REGISTRO SU CONTRATTIDI LOCAZIONE <BR>Versamento con Modello F23, da parte dei titolari di contratti di locazione, dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/10/2009<BR><STRONG>Codici tributo: </STRONG><BR>107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo<BR>108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici<BR>112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive<BR>114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)<BR>115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità<BR><BR>COMUNICAZIONE DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI<BR>Comunicazione, all'Agenzia delle entrate, dei dati rilavanti ai fini fiscali da parte degli Enti associativi già costituiti alla data del 29 novembre 2008 o costituiti entro il 31 agosto 2009. La comunicazione deve essere inviata con modalità telematiche utilizzando il modello EAS, disponibile sul sito web dell'Agenzia delle entrate</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><STRONG>31 Ottobre 2009</STRONG></P>
<P>COMUNICAZIONE DEI GESTORI INCARICATI AI SERVIZI TELEMATICI <BR>Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei "gestori incaricati" ai servizi telematici da parte dei Soggetti diversi dalle persone fisiche. La comunicazione deve essere effettuata dal rappresentante legale della società o ente, così come risulta in anagrafe tributaria, on line oppure presentando un apposito modulo cartaceo all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha rilasciato l’abilitazione, se l’utente è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l’ente ha il proprio domicilio fiscale, se l’utente non è ancora abilitato<BR></P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/30/Scadenze_Fiscali_di_Ottobre</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/30/Scadenze_Fiscali_di_Ottobre</guid></item><item><title>Terremoto, tutte le donazioni e  le iniziative dei colleghi italiani</title><description><![CDATA[<DIV align=justify>Il Presidente dell'ODCEC di L’Aquila,&nbsp;<B> Vincenzo Merlini</B>, tutti i suoi iscritti, ed il consigliere abruzzese dell’ONDCEC,<B> Felice Ruscetta</B> (anche responsabile task force per l’Abruzzo) esprimono sentimenti di profonda gratitudine per quanti, da ogni parte della penisola, hanno teso una mano ai colleghi dell’Aquila colpiti dal sisma, lanciando una serie di utili iniziative che faciliteranno il lavoro dei loro colleghi aquilani.<BR></DIV>
<P><BR>Di seguito, una sintesi&nbsp; delle varie iniziative rivolte ai Dottori Commercialisti ed agli Esperti Contabili dell’Aquila. <B>Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dell’ODCEC di L’Aquila (segcommercialistiaq@virgilio.it).</B><BR><BR><BR><I><B>ODCEC di Milano:</B></I><BR>La Commissione Non Profit dell’ODCEC di Milano suggerisce l’individuazione di una Onlus da segnalare a tutti gli iscritti per potenziare gli interventi sul territorio colpito dal sisma.<BR><BR>Dott. Sabina Cucca:<BR>Si sta adoperando affinchè la protezione civile istituisca una struttura provvisoria attrezzata di pc, fax, stampante, scanner, rete adsl. Propone, altresì, che i colleghi di Milano siano disponibili ad essere un centro ricezione e disbrigo pratiche e consulenze.<BR><BR>Dott. Sandro La Ciacera:<BR>Disponibile ad offrire spazi, servizi, banche dati.<BR><BR>Dott. Stefano Ruggeri<BR>Suggerisce di dare la possibilità alle famiglie dei dottori commercialisti colpiti dal sisma, di trascorrere periodi di vacanza presso le seconde case dei colleghi.<BR><BR>Dott. Roberto Messina<BR>Offre disponibilità di un posto di lavoro nel proprio studio, oltre che collaborazione professionale<BR><BR>Dott. Giorgio Laganà<BR>Offre mobili da ufficio, compresa spedizione.<BR><BR>Dott. Francesco Marconi<BR>Offre accesi remoti al server di studio per utilizzo a distanza di sw di contabilità e bilancio e per i dichiarativi. Suggerisce all’ODCEC di Milano, inoltre, di mettere a disposizione la formazione on-line.<BR><BR>Dott. Piergiorgio Valente<BR>Offre disponibilità ad accogliere colleghi abruzzesi in studio<BR><BR>Dott. Marziano Francesco Lavizzari<BR>Offre disponibilità di inserimento nell’organico (non dipendente, ma garantendo un adeguato compenso) nello studio ad uno/due praticanti, collega junior o senior in difficoltà. <BR><BR><I><B>WOLTERS KLUWER ITALIA</B></I>:<BR><BR>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Offre per un anno a tutti gli iscritti di L’Aquila e di Avezzano che hanno riportato danni al loro studio i seguenti prodotti:<BR><BR>Banca Dati – Dottrina WKI (in materia di fisco, lavoro e impresa)<BR>Banca Dati – Dottrina WKI (in materia di fisco, lavoro, impresa e diritto)<BR>Banca Dati –&nbsp; Big Premium<BR>Banca Dati – Guide e soluzioni online<BR>Quotidiano online – Quotidiano Ipsoa<BR>Quotidiano online – QOL<BR>Banca Dati –&nbsp; Fisconline<BR>Banca Dati – Il fisco – Guida Operativa<BR><I><B><BR>Scuola di Formazione Ipsoa</B></I>:<BR>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tramite il direttore del quotidiano “Il Centro”, dott. Luigi Vicinanza, la scuola propone due borse di studio per giovani neolaureati residenti in Abruzzo per la partecipazione ai master full time “Risorse umane e Tributario”.<BR><BR>Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (Sindacato Nazionale Unitario)<BR>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Devoluto del 5 per mille per i bisogni dei colleghi che hanno subito danni dal sisma.<BR>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Costituzione di una task force per aiutare nell’immediato la ripresa del lavoro dei colleghi <BR>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mette a disposizione 12 computer in rete già dotati di programma di contabilità <BR>4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Installazione di due uffici da cantiere dotati di attrezzature <BR>5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Utilizzo di pacchetti di contabilità gratuiti<BR><BR><I><B>DATEV KOINOS:</B></I><BR><BR>Si rende disponibile ad aiutare fattivamente i colleghi abruzzesi nelle aree tecnologiche di propria competenza.<BR>A favore dei colleghi abruzzesi:<BR>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Fornitura a titolo gratuito per un significativo periodo di tempo (2/3 anni) del software operativo per la tenuta di contabilità, dichiarativi, bilancio ecc…<BR>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Fornitura a prezzo di costo delle infrastrutture tecnologiche per l’elaborazione delle attività di cui sopra<BR>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Disponibilità a titolo gratuito per un significativo periodo di tempo (2/3 anni) di un ambiente di elaborazione per la fruizione, in via remota (con modalità ASP) di servizi di contabilità, dichiarativi, bilancio ecc.<BR><BR>Per gli&nbsp; ODCEC colpiti dal sisma:<BR>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Fornitura GRATUITA di software per la gestione ordinaria <BR>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Disponibilità gratuita di servizi di formazione e comunicazione a distanza (e-learning)</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><STRONG><EM>IRDCEC</EM></STRONG>:<BR>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Corso di formazione gratuito,&nbsp; di durata significativa, su argomenti trasversali e di estrema attualità; <BR>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ricostruzione di una biblioteca tecnica su supporto informatico; <BR><I><BR><B>ADR Network (Arbitrato Conciliazione conflict management)</B>:</I><BR>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Corso per Conciliatori professionisti gratuito. <BR><I><BR><B>Il Sole 24 Ore:</B></I><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Utilizzo gratuito a tempo (arco temporale da definire) per tutti gli iscritti agli Ordini de&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’Aquila e di Avezzano di uno dei seguenti prodotti:<BR><BR>Banca Dati – Nuovo Tributi Lavoro Società<BR>Banca Dati – Banca Dati del Commercialista<BR>Banca Dati – Sistema Elettronico Frizzera<BR>Banca Dati – Via Libera <BR><I><BR><B>Dott. Camillo Durand</B></I>:<BR>Offre l’utilizzo gratuito della Guida Fiscale online per un periodo di tempo da determinare per gli iscritti all’ODCEC che hanno subito danni dal terremoto<BR><BR><BR></P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/29/Terremoto,_tutte_le_donazioni_e__le_iniziative_dei_colleghi_italiani</link><pubDate>Thu, 29 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/29/Terremoto,_tutte_le_donazioni_e__le_iniziative_dei_colleghi_italiani</guid></item><item><title>Rassegna stampa fiscale e legale del 29 Ottobre 2009</title><description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%" align=center>
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<TD class=testodata vAlign=top align=right><STRONG>Giovedì, 29 Ottobre , 2009</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20>
<P><STRONG>'Non ci sono soldi per ridurre l'Irap'</STRONG></P>
<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Roberto Petrini - La Repubblica - pag. 7</TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>E' ancora scontro all'interno della maggioranza sull'Irap. Dopo il braccio di ferro tra Berlusconi e Tremonti nuove tensioni sono emerse in Parlamento. All'interno del Governo rischia infatti già di incrinarsi la fragile 'pax' raggiunta con l'istituzione della famosa 'cabina di regia'. Intanto ieri in Commissione Bilancio del Senato, Maurizio Saia, relatore della Finanziaria, annunciava la propria iniziativa: 'Sto lavorando ad una ipotesi di emendamento per alleggerire l'Irap alle imprese sotto i 50 dipendenti...'. Ma in serata il sottosegretario Vegas, in linea con Tremonti, ha detto: 'Ora non ci sono le risorse, poi vedremo'. (Ved. anche il Corriere della Sera: 'Il Pdl: mini taglio dell'Irap Ma arriva lo stop del Tesoro' – pag. 8; Il Sole 24 Ore: 'Il Senato rilancia sull'Irap' – pag. 3 e Italia Oggi: 'Mini-imprese, imposta soft Ma Vegas (Economia) frena' – pag. 27) <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20><STRONG>La consegna fa scattare l'incentivo</STRONG></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Paolo Meneghetti - II Sole 24 Ore - pag. 31</TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>La detassazione della Tremonti ter scadrà il 30 giugno 2010. Ma, la prima scadenza, in realtà è la chiusura del periodo d'imposta 2009 che rappresenta il primo momento in cui è possibile beneficiare dell'agevolazione. L'esecuzione dell'investimento coincide con il momento in cui avviene il trasferimento fiscale della proprietà. Per i beni acquistati tramite leasing o appalto il trasferimento è condizionato invece all'avvenuto collaudo e questo comporta la posticipazione, ai fini del bonus, dell'avvenuto investimento. Nei casi in cui il bene sia consegnato 'in conto visione' non si realizza l'investimento se non quando l'acquirente scioglie la riserva e manifesta la sua volontà di acquisto. <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20><STRONG>La tassazione catastale non osta al bonus per le società agricole</STRONG></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Gian Paolo Tosoni - II Sole 24 Ore - pag. 31</TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 44/E dello scorso 27 ottobre, ha precisato che anche le società agricole possono usufruire del bonus fiscale previsto dalla Tremonti ter. Ciò anche se hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale. Secondo l'Agenzia, hanno diritto all'agevolazione tutte le attività agricole che ai fini fiscali rientrano nel reddito d'impresa. Se il bene acquistato è destinato ad un uso promiscuo il bonus opera in relazione all'attività che dà reddito d'impresa. <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20><STRONG>Privacy, libri sociali trasparenti</STRONG></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Christina Feriozzi e Luciano De Angelis - Italia Oggi - pag. 28</P></TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>In una nota Assonime interviene sulla possibilità dei soci di consultare i libri sociali e di estrarne copia. Il diritto di accesso a tutte le informazioni in esso indicate non può essere limitato in quanto espressione di trasparenza e di esercizio dei diritti fondamentali. <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20>
<P align=justify>Click day addio Rimborsi a scalare partendo dal 2004</P></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Corinna De Cesare - Corriere della Sera - pag. 8</P></TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Ieri l'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del direttore Attilio Befera, ha ufficializzato le nuove misure per accedere ai rimborsi Irap. In sintesi: verranno privilegiati gli anni d'imposta più vecchi, proporzionalità per i fondi residuali e presentazione delle domande su base regionale a partire dal 17 novembre. Cancellata la corsa telematica con il nuovo sistema si avranno più giorni per presentare le richieste di rimborso. Si partirà dal Molise, dalla Basilicata e dalla Calabria per finire con la Lombardia. (Ved. anche Italia Oggi: 'Rimborsi Irap su base regionale' – pag. 27) <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20><STRONG>Nuovo modello con Cfc e 'ritardi giustificati'</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Giovanni Barbagelata e Marco Piazza - II Sole 24 Ore - pag. 5</P></TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile da oggi il nuovo modello di dichiarazione riservata che tiene conto delle novità introdotte dal decreto correttivo n. 103/2009 sullo scudo fiscale. Il nuovo modello contiene spazi per indicare i dati della società estera controllata o collegata (Cfc) che effettua il rimpatrio o la regolarizzazione nell'interesse del partecipante residente. (Ved. anche Italia Oggi: 'Dichiarazione riservata ritoccata' – pag. 31) <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20>
<P align=justify><STRONG>Agevolati i software operativi</STRONG></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Luca Gaiani - II Sole 24 Ore - pag. 31</P></TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Anche i beni che singolarmente non rientrano nella voce 28 della tabella Ateco possono fruire dell'agevolazione Tremonti ter se costituiscono parti indispensabili per il funzionamento di macchinari che vi sono invece compresi. Sono esclusi dall'incentivo i macchinari che seppur aventi una funzione economica del tutto similare sono riportati in voci della tabella diverse da quella indicata. Nei casi dubbi è opportuno riferirsi alla relazione tecnica del produttore o del fornitore. <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20>
<P align=justify><STRONG>Tremonti ter</STRONG></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1>
<P align=justify><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></P></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>- II Sole 24 Ore - pag. 33</P></TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Il Sole 24 Ore pubblica la seconda parte della circolare n. 44/E sulla detassazione degli investimenti in macchinari diffusa martedì dall'Agenzia delle Entrate. <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20>
<P align=justify><STRONG>Sindaci con doppio incarico</STRONG></P></TD></TR>
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<P align=justify><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></P></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Franco Roscini Vitali - II Sole 24 Ore - pag. 35</P></TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>I sindaci delle Spa, non quotate e non tenute a redigere il bilancio consolidato, potranno continuare a ricoprire anche l'incarico di revisori legali delle stesse società a patto che lo preveda lo statuto. In questo caso, il collegio sindacale deve essere costituito da revisori iscritti nel registro. La 'buona notizia' per i commercialisti arriva dall'approvazione in prima lettura del decreto legislativo sul controllo dei conti. (Ved. anche Italia Oggi: 'Revisori col bollino di qualità. Più diritti agli azionisti delle quotate' – pag. 29) <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20>
<P align=justify><STRONG>Confisca sterilizzata</STRONG></P></TD></TR>
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<P align=justify><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></P></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Debora Alberici - Italia Oggi - pag. 30</P></TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>No alla confisca per equivalente dei conti aziendali i cui vertici sono accusati di truffa ai danni dello Stato e di frode fiscale. A delimitare la responsabilità amministrativa delle società e la relativa confisca dei conti è stata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41488 di ieri. I giudici hanno accolto il ricorso di tre imprenditori. <BR><BR></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20>
<P align=justify><STRONG>Beni del 2009 venduti nel 2011</STRONG></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1>
<P align=justify><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></P></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Roberto Lenzi - Italia Oggi - pag. 30</P></TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>I beni acquistati nel 2009 potranno essere venduti già dal 1° gennaio 2011. L'entrata in funzione dei beni non è più rilevante per l'effettuazione dell'investimento. Per i contratti di appalto rilevano invece gli stati di avanzamento. Ai fini del bonus fiscale non incide se il produttore del bene è italiano o estero. Il riscatto di un bene in leasing non è agevolabile. Lo si evince dalla circolare n. 44/E dell'Agenzia delle Entrate. <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20>
<P align=justify><STRONG>Rimborso Iva a carte scoperte</STRONG></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1>
<P align=justify><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></P></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Franco Ricca - Italia Oggi - pag. 33</P></TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Gioca a carte scoperte la nuova procedura di rimborso Iva annuale. La bozza del modello diffusa martedì dalle Entrate non contiene elementi anticipatori di quelle che saranno, a partire dal 2010, le nuove modalità per la richiesta del rimborso. Il nuovo modello recepisce invece i vincoli che il decreto legge n. 78/2009 ha apportato. Dal prossimo anno infatti la compensazione orizzontale dei crediti Iva superiore a 10mila euro sarà possibile solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale. Il contribuente dovrà inoltre avvalersi obbligatoriamente dei servizi telematici dell'agenzia. <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20>
<P align=justify><STRONG>Deducibilità legittima per i costi non fatturati</STRONG></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1>
<P align=justify><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></P></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Luigi Giordano - Italia Oggi - pag. 33</P></TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>In caso di accertamento induttivo, la ricostruzione del reddito del contribuente non può essere effettuata senza tenere conto dei costi emersi in sede di accertamento stesso. Lo ha ribadito la commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con la sentenza n. 198.1.09 del 20 ottobre 2009. </P>
<P align=justify><STRONG>Rassegna Stampa legale</STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 Ottobre 009</P>
<P align=justify>&nbsp;</P>
<P align=justify>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=577 border=0>
<TBODY>
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<TD vAlign=top></TD></TR>
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<TD vAlign=top width=577><!-- inizio rassegna -->
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%" align=center>
<TBODY>
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<TD class=testodata vAlign=top align=right><STRONG>Giovedì, 29 Ottobre , 2009</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>P.a., fannulloni punibili per truffa</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Debora Alberici - Italia Oggi - pag. 34</TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Rischia fino a sei mesi di carcere e una multa salata il dipendente pubblico che si fa timbrare il cartellino da un collega. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 41471 del 28 ottobre 2009. I giudici hanno condannato un dipendente comunale che si era fatto timbrare il cartellino da un collega per andarsene allo stadio. <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>I Tar sono al limite delle forze</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Marzia Paolucci - Italia Oggi - pag. 43</TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>L'Anma, l'Associazione nazionale della magistratura amministrativa lancia l'allarme. I ricorsi al Tar sono passati dai 15mila – 17mila all'anno al record di 90mila di media dal 2000 al 2008. Il Presidente, Linda Sandulli, teme di restare fuori dal riassetto del processo amministrativo enunciato dalla delega al governo contenuta nella legge su sviluppo economico semplificazione e competitività del processo civile approvata lo scorso giugno. Da venerdì a sabato si terrà a Siracusa un convegno su questi temi. <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>Magistrati in rivolta contro il premier 'Toghe rosse per il sangue versato'</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Emilio Randacio - La Repubblica - pag. 2</TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>'Se le nostre toghe sono rosse, lo sono per il sangue dei magistrati che hanno pagato con la vita la difesa della legalità e dei valori costituzionali, a cominciare da Falcone e Borsellino'. Così si esprime il procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo, in replica alle accuse mosse dal premier Berlusconi intervenendo in diretta a Ballarò. Il Presidente del Consiglio aveva affermato che 'la vera anomalia in Italia sono i giudici comunisti di Milano'. (Ved. anche il Corriere della Sera: 'Giudici comunisti? Infondato e ridicolo' – pag. 5 e Il Sole 24 Ore: 'L'Anm: 'Pm comunisti? Ridicolo'' – pag. 18) <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>In arrivo un nuovo lodo-Ghedini a Roma i processi delle alte cariche</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Liana Milella - La Repubblica - pag. 3</TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Altolà del guardasigilli Alfano: 'Mi sono esposto personalmente con il lodo, gli ho dato il mio nome, ma adesso basta, il mio ministero resta fuori, norme sulla prescrizione e quant'altro dovranno venire dal dibattito parlamentare'. Intanto la Lega e i finiani bocciano la prescrizione breve, sarebbe letta, infatti, come un'amnistia. Il legittimo impedimento poi già cozza con le sentenze della Consulta. Ma per tutelare il premier a Niccolò Ghedini non rimane che l'ultima spiaggia: 'Per i reati commessi dalle alte cariche il tribunale competente è quello di Roma'. (Ved. anche il Corriere della Sera: 'Centrodestra, sfida sulla 'prescrizione breve'' – pag. 6) <BR><BR></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>Biotestamento, il Pdl chiude è scontro con l'opposizione</STRONG></TD></TR>
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<TR>
<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Giovanni Casadio - La Repubblica - pag. 12</TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Il centrodestra chiude al dialogo sul biotestamento. Alla Camera, dopo tre mesi di confronti, si riparte dal testo approvato al Senato, quello che prevede la cosiddetta 'norma Englaro', l'obbligatorietà cioè di alimentazione e idratazione artificiale nel fine vita. Per i finiani si tratta di una provocazione e non escludono di riproporre in aula sotto forma di emendamenti le proposte formulate in commissione per garantire la possibilità di redigere il biotestamento. 'Si tratta di una battaglia di civiltà'. (Ved. anche il Corriere della Sera: 'Biotestamento alla Camera Muro sul 'sostegno vitale'' – pag. 12 e Il Sole 24 Ore: 'Si riparte dal testo dello scontro' – pag. 18) <BR><BR></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>Meno controversie davanti ai giudici Via al 'mediatore civile'</STRONG></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>D.Mart. - Corriere della Sera - pag. 6</TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Tra 90 giorni sarà obbligatorio rivolgersi al mediatore civile. A partire da fine gennaio, dunque, per molte beghe che affliggono gli italiani non sarà necessario correre subito dal giudice civile; prima dovranno obbligatoriamente transitare davanti a un conciliatore. Il professionista, iscritto nell'apposito albo istituito presso le Camere di commercio e gli ordini professionali, avrà 120 giorni di tempo per risolvere il conflitto tra le parti. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Mediazione obbligatoria per le controversie civili' – pag. 35) <BR><BR></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>Conciliazione con la class action</STRONG></TD></TR>
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<TR>
<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Antonio Ciccia - Italia Oggi - pag. 29</TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Possono andare a braccetto la conciliazione e la class action. L'articolo 15 dello schema di decreto legislativo sulla riforma del processo civile, approvato dal Consiglio dei Ministri, consente di abbinare i benefici dell'azione collettiva per il risarcimento dei danni subiti dal consumatore con quelli della mediazione. <BR><BR></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>Evasione, ispezioni mirate</STRONG></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Simona D'Alessio - Italia Oggi - pag. 36</TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Nei primi nove mesi del 2009 il nuovo sistema ispettivo dell'Inps ha individuato un miliardo e 120 milioni di contributi evasi. I contributi non versati per lavoro nero sono aumentati del 37% ed ammontano a 530 milioni (nei primi 9 mesi dell'anno scorso erano, invece, 333 milioni). Nello stesso periodo sono stati individuati 50mila lavoratori in nero. A riferirlo è stato Antonio Mastropasqua, presidente e commissario dell'istituto di previdenza. <BR><BR></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20>Iscrizioni praticanti avvocati, stretta sui controlli</TD></TR>
<TR>
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<TR>
<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Debora Alberici - Italia Oggi - pag. 43</TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Maggiori controlli dell'Ordine sull'iscrizione dei praticanti avvocati. E' legittima l'acquisizione dei dati giudiziari del professionista concernenti una sentenza di patteggiamento in qualunque modo questa avvenga. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22423 del 22 ottobre 2009. <BR><BR></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>Asilo più protetto</STRONG></TD></TR>
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<TR>
<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Paolo Bozzacchi - Italia Oggi - pag. 44</TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Alzare il livello di protezione dei richiedenti asilo. E' questo quanto proposto in settimana dalla Commissione europea, che ha presentato delle misure per migliorare la protezione di chi ha diritto all'asilo e un'armonizzazione a livello Ue delle procedure. <BR><BR></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>Pedopornografia on-line, è lotta</STRONG></TD></TR>
<TR>
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<TR>
<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Paolo Bozzacchi - Italia Oggi - pag. 45</TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>Si fa più serrata la lotta dell'Unione europea contro la pedopornografia on-line. Dal Consiglio giustizia e affari interni tenutosi in settimana a Lussemburgo i ministri dei 27 hanno lanciato un allarme e un monito forte agli Stati membri affinché attuino una collaborazione sempre più serrata tra magistratura e forze politiche da una parte, banche, società emittenti carte di credito e provider Internet dall'altra. <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>Società a coordinate trasparenti</STRONG></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
<TR>
<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Valentina Melis e Maurizio Pirazzini - II Sole 24 Ore - pag. 39</TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>Rischiano una sanzione da 206 a 2.065 euro le imprese (società di persone) che non forniscono negli atti e nella corrispondenza le informazioni su sede, iscrizione al registro delle imprese e capitale sociale. Per le società di capitali l'obbligo si estende poi anche al sito internet. Lo prevede l'articolo 42 della Comunitaria 2008 in vigore dal 29 luglio scorso.<BR></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%" align=center>
<TBODY>
<TR>
<TD class=testodata vAlign=top align=right>Giovedì, 29 Ottobre , 2009</TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20>P.a., fannulloni punibili per truffa</TD></TR>
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<DIV align=justify>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Alberici - Italia Oggi - pag. 34</P></TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Rischia fino a sei mesi di carcere e una multa salata il dipendente pubblico che si fa timbrare il cartellino da un collega. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 41471 del 28 ottobre 2009. I giudici hanno condannato un dipendente comunale che si era fatto timbrare il cartellino da un collega per andarsene allo stadio. <BR><BR></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>I Tar sono al limite delle forze</STRONG></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
<TR>
<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Marzia Paolucci - Italia Oggi - pag. 43</TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>L'Anma, l'Associazione nazionale della magistratura amministrativa lancia l'allarme. I ricorsi al Tar sono passati dai 15mila – 17mila all'anno al record di 90mila di media dal 2000 al 2008. Il Presidente, Linda Sandulli, teme di restare fuori dal riassetto del processo amministrativo enunciato dalla delega al governo contenuta nella legge su sviluppo economico semplificazione e competitività del processo civile approvata lo scorso giugno. Da venerdì a sabato si terrà a Siracusa un convegno su questi temi. <BR><BR></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>Magistrati in rivolta contro il premier 'Toghe rosse per il sangue versato'</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Emilio Randacio - La Repubblica - pag. 2</P></TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>'Se le nostre toghe sono rosse, lo sono per il sangue dei magistrati che hanno pagato con la vita la difesa della legalità e dei valori costituzionali, a cominciare da Falcone e Borsellino'. Così si esprime il procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo, in replica alle accuse mosse dal premier Berlusconi intervenendo in diretta a Ballarò. Il Presidente del Consiglio aveva affermato che 'la vera anomalia in Italia sono i giudici comunisti di Milano'. (Ved. anche il Corriere della Sera: 'Giudici comunisti? Infondato e ridicolo' – pag. 5 e Il Sole 24 Ore: 'L'Anm: 'Pm comunisti? Ridicolo'' – pag. 18) <BR><BR></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>In arrivo un nuovo lodo-Ghedini a Roma i processi delle alte cariche</STRONG></TD></TR>
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<TR>
<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Liana Milella - La Repubblica - pag. 3</TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Altolà del guardasigilli Alfano: 'Mi sono esposto personalmente con il lodo, gli ho dato il mio nome, ma adesso basta, il mio ministero resta fuori, norme sulla prescrizione e quant'altro dovranno venire dal dibattito parlamentare'. Intanto la Lega e i finiani bocciano la prescrizione breve, sarebbe letta, infatti, come un'amnistia. Il legittimo impedimento poi già cozza con le sentenze della Consulta. Ma per tutelare il premier a Niccolò Ghedini non rimane che l'ultima spiaggia: 'Per i reati commessi dalle alte cariche il tribunale competente è quello di Roma'. (Ved. anche il Corriere della Sera: 'Centrodestra, sfida sulla 'prescrizione breve'' – pag. 6) <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>Biotestamento, il Pdl chiude è scontro con l'opposizione</STRONG></TD></TR>
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<P align=justify>Giovanni Casadio - La Repubblica - pag. 12</P></TD></TR>
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<P align=justify>Il centrodestra chiude al dialogo sul biotestamento. Alla Camera, dopo tre mesi di confronti, si riparte dal testo approvato al Senato, quello che prevede la cosiddetta 'norma Englaro', l'obbligatorietà cioè di alimentazione e idratazione artificiale nel fine vita. Per i finiani si tratta di una provocazione e non escludono di riproporre in aula sotto forma di emendamenti le proposte formulate in commissione per garantire la possibilità di redigere il biotestamento. 'Si tratta di una battaglia di civiltà'. (Ved. anche il Corriere della Sera: 'Biotestamento alla Camera Muro sul 'sostegno vitale'' – pag. 12 e Il Sole 24 Ore: 'Si riparte dal testo dello scontro' – pag. 18) <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>Meno controversie davanti ai giudici Via al 'mediatore civile'</STRONG></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>D.Mart. - Corriere della Sera - pag. 6</TD></TR>
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<P align=justify>Tra 90 giorni sarà obbligatorio rivolgersi al mediatore civile. A partire da fine gennaio, dunque, per molte beghe che affliggono gli italiani non sarà necessario correre subito dal giudice civile; prima dovranno obbligatoriamente transitare davanti a un conciliatore. Il professionista, iscritto nell'apposito albo istituito presso le Camere di commercio e gli ordini professionali, avrà 120 giorni di tempo per risolvere il conflitto tra le parti. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Mediazione obbligatoria per le controversie civili' – pag. 35) <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Antonio Ciccia - Italia Oggi - pag. 29</TD></TR>
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<P align=justify>Possono andare a braccetto la conciliazione e la class action. L'articolo 15 dello schema di decreto legislativo sulla riforma del processo civile, approvato dal Consiglio dei Ministri, consente di abbinare i benefici dell'azione collettiva per il risarcimento dei danni subiti dal consumatore con quelli della mediazione. <BR><BR></P></TD></TR>
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<P align=justify>Nei primi nove mesi del 2009 il nuovo sistema ispettivo dell'Inps ha individuato un miliardo e 120 milioni di contributi evasi. I contributi non versati per lavoro nero sono aumentati del 37% ed ammontano a 530 milioni (nei primi 9 mesi dell'anno scorso erano, invece, 333 milioni). Nello stesso periodo sono stati individuati 50mila lavoratori in nero. A riferirlo è stato Antonio Mastropasqua, presidente e commissario dell'istituto di previdenza. <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Debora Alberici - Italia Oggi - pag. 43</TD></TR>
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<P align=justify>Si fa più serrata la lotta dell'Unione europea contro la pedopornografia on-line. Dal Consiglio giustizia e affari interni tenutosi in settimana a Lussemburgo i ministri dei 27 hanno lanciato un allarme e un monito forte agli Stati membri affinché attuino una collaborazione sempre più serrata tra magistratura e forze politiche da una parte, banche, società emittenti carte di credito e provider Internet dall'altra. <BR><BR></P></TD></TR>
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<P align=justify>L'Anma, l'Associazione nazionale della magistratura amministrativa lancia l'allarme. I ricorsi al Tar sono passati dai 15mila – 17mila all'anno al record di 90mila di media dal 2000 al 2008. Il Presidente, Linda Sandulli, teme di restare fuori dal riassetto del processo amministrativo enunciato dalla delega al governo contenuta nella legge su sviluppo economico semplificazione e competitività del processo civile approvata lo scorso giugno. Da venerdì a sabato si terrà a Siracusa un convegno su questi temi. <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Tra 90 giorni sarà obbligatorio rivolgersi al mediatore civile. A partire da fine gennaio, dunque, per molte beghe che affliggono gli italiani non sarà necessario correre subito dal giudice civile; prima dovranno obbligatoriamente transitare davanti a un conciliatore. Il professionista, iscritto nell'apposito albo istituito presso le Camere di commercio e gli ordini professionali, avrà 120 giorni di tempo per risolvere il conflitto tra le parti. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Mediazione obbligatoria per le controversie civili' – pag. 35) <BR><BR></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20>
<P align=justify>Conciliazione con la class action</P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1>
<P align=justify><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></P></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Antonio Ciccia - Italia Oggi - pag. 29</P></TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Possono andare a braccetto la conciliazione e la class action. L'articolo 15 dello schema di decreto legislativo sulla riforma del processo civile, approvato dal Consiglio dei Ministri, consente di abbinare i benefici dell'azione collettiva per il risarcimento dei danni subiti dal consumatore con quelli della mediazione. <BR><BR></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20>
<P align=justify>Evasione, ispezioni mirate</P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1>
<P align=justify><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></P></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Simona D'Alessio - Italia Oggi - pag. 36</P></TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Nei primi nove mesi del 2009 il nuovo sistema ispettivo dell'Inps ha individuato un miliardo e 120 milioni di contributi evasi. I contributi non versati per lavoro nero sono aumentati del 37% ed ammontano a 530 milioni (nei primi 9 mesi dell'anno scorso erano, invece, 333 milioni). Nello stesso periodo sono stati individuati 50mila lavoratori in nero. A riferirlo è stato Antonio Mastropasqua, presidente e commissario dell'istituto di previdenza. <BR><BR></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20>
<P align=justify>Iscrizioni praticanti avvocati, stretta sui controlli</P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1>
<P align=justify><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></P></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Debora Alberici - Italia Oggi - pag. 43</P></TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Maggiori controlli dell'Ordine sull'iscrizione dei praticanti avvocati. E' legittima l'acquisizione dei dati giudiziari del professionista concernenti una sentenza di patteggiamento in qualunque modo questa avvenga. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22423 del 22 ottobre 2009. <BR><BR></P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20>
<P align=justify>Asilo più protetto</P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1>
<P align=justify><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></P></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Paolo Bozzacchi - Italia Oggi - pag. 44</P></TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Alzare il livello di protezione dei richiedenti asilo. E' questo quanto proposto in settimana dalla Commissione europea, che ha presentato delle misure per migliorare la protezione di chi ha diritto all'asilo e un'armonizzazione a livello Ue delle procedure. <BR><BR></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20>
<P align=justify>Pedopornografia on-line, è lotta</P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1>
<P align=justify><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></P></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Paolo Bozzacchi - Italia Oggi - pag. 45</P></TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Si fa più serrata la lotta dell'Unione europea contro la pedopornografia on-line. Dal Consiglio giustizia e affari interni tenutosi in settimana a Lussemburgo i ministri dei 27 hanno lanciato un allarme e un monito forte agli Stati membri affinché attuino una collaborazione sempre più serrata tra magistratura e forze politiche da una parte, banche, società emittenti carte di credito e provider Internet dall'altra. <BR><BR></P></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20>
<P align=justify>Società a coordinate trasparenti</P></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>
<P align=justify>Valentina Melis e Maurizio Pirazzini - II Sole 24 Ore - pag. 39</P></TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>
<P align=justify>Rischiano una sanzione da 206 a 2.065 euro le imprese (società di persone) che non forniscono negli atti e nella corrispondenza le informazioni su sede, iscrizione al registro delle imprese e capitale sociale. Per le società di capitali l'obbligo si estende poi anche al sito internet. Lo prevede l'articolo 42 della Comunitaria 2008 in vigore dal 29 luglio scorso.</P></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/29/Rassegna_stampa_fiscale_e_legale_del_29_Ottobre_2009</link><pubDate>Thu, 29 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/29/Rassegna_stampa_fiscale_e_legale_del_29_Ottobre_2009</guid></item><item><title>Rassegna stampa fiscale del 28 Ottobre 2009</title><description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=577 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top></TD></TR>
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<TD vAlign=top width=577><!-- inizio rassegna -->
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%" align=center>
<TBODY>
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<TD class=testodata vAlign=top align=right><STRONG>Mercoledì, 28 Ottobre , 2009</STRONG></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20><STRONG>Scudo fiscale, blitz sulle banche svizzere</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Walter Galbiati - La Repubblica - pag. 14</TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>Ieri un blitz di oltre 150 ispettori delle Entrate e della Guardia di Finanza hanno visitato una decina di banche, circa 76 filiali, sparse in nove regioni per lo più del Nord Italia. Lo scopo era quello di verificare se queste segnalavano correttamente le operazioni di conto corrente ed 'extra conto' sui propri depositi. Molti istituti di credito, infatti, preferiscono pagare una multa, fino a 20.000 euro, pur di non comunicare le operazioni dei clienti. (Ved. anche Italia Oggi: 'Banche svizzere, filiali al setaccio' – pag. 23 e Il Sole 24 Ore: 'Blitz del fisco in oltre 70 banche' – pag. 7) <BR><BR></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20><STRONG>Il bonus diventa internazionale</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Roberto Lenzi - Italia Oggi - pag. 24</TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>Anche i beni installabili all'estero sono agevolabili purché rientrano all'interno dello Spazio Economico Europeo. E tra i soggetti agevolati ci sono anche le aziende nate dopo il 1° luglio 2009. Sarà inoltre possibile incassare il bonus anche per i beni non utilizzati all'interno del ciclo produttivo. Sono queste alcune delle novità che emergono nella circolare n. 44/E dell'Agenzia delle Entrate rilasciata ieri. <BR><BR></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20><STRONG>Tfr, comunicazioni in vista</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Enzo Esposito - Italia Oggi - pag. 27</TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>Una nota delle Entrate illustra gli esiti della liquidazione d'imposta su alcuni redditi a tassazione separata relativi all'anno 2005. Le comunicazioni sono state prodotte solo nell'ipotesi in cui l'imposta dovuta o a credito sia stata di almeno 100 euro.<BR><BR></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20><STRONG>La dichiarazione Iva cambia volto</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Franco Ricca - Italia Oggi - pag. 29</TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>L'Agenzia delle Entrate ha diffuso ieri la bozza del nuovo modello di dichiarazione Iva. Viene soppresso il quadro VG: le relative informazioni traslocano nel quadro VF. Diventano analitici i dati relativi alle operazioni che concorrono alla determinazione del plafond degli esportatori abituali. Debutta la firma degli organi di controllo contabile, prevista quale possibile alternativa al visto di conformità per poter utilizzare in compensazione il credito annuale superiore a 15 mila euro. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Il modello Iva anticipato apre alle compensazioni' – pag. 36) <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20><STRONG>Tremonti ter</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>- II Sole 24 Ore - pag. 33</TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>Il Sole 24 Ore inizia la pubblicazione della circolare n. 44/E diffusa ieri dall'Agenzia delle Entrate che ha per oggetto: 'Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – Articolo 5 – Detassazione degli investimenti in macchinari'. <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20><STRONG>Revisori corrotti indagabili d'ufficio</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Marco Gasparini - II Sole 24 Ore - pag. 38</TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>Tra le novità contenute all'interno dello schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 2006/43/CE sulle revisioni legali dei conti annuali e consolidati troviamo che il reato di corruzione dei revisori e quello di impedimento alle attività di controllo sarà perseguibile solo d'ufficio e non anche a querela di parte. Il contenuto informativo del registro dei revisori sarà poi integrato dall'adozione dei provvedimenti disciplinari assunti dall'autorità di vigilanza o dalle misure penali irrogate. <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20><STRONG>La Cig in deroga non blocca il Tfr</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Giuseppe Maccarone - II Sole 24 Ore - pag. 38</TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>L'Inps, con il messaggio n. 23953 del 2009, ha chiarito che il ricorso alla Cassa integrazione guadagni in deroga non pregiudica per il datore di lavoro la possibilità di recuperare il Tfr a carico dell'Inps, per i lavoratori licenziati al termine del periodo coperto da integrazione salariale. Il Tfr rimborsabile dall'istituto è però solo quello maturato durante la Cigs non in deroga. (Ved. anche Italia Oggi: 'Imprese, tfr rimborsato dalla cassa integrazione' – pag. 30)<BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20><STRONG>Il beneficio ora allarga le maglie</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Andrea Bongi - Italia Oggi - pag. 25</TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>Con la circolare n. 44/E di ieri l'Agenzia delle Entrate amplia le maglie per la Tremonti-ter. La nuova detassazione sarà cumulabile con altre disposizioni agevolative salvo i divieti espressi. Saranno detassati gli investimenti in beni nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, a prescindere dalla denominazione attribuita dalla stessa tabella. Sono esclusi dal beneficio i beni merce. L'agevolazione spetta ai titolari d'impresa residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Tremonti ter a raggio più ampio' – pag. 31) <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20><STRONG>Incentivati i beni complessi anche nelle parti fuori tabella</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Gian Paolo Tosoni - II Sole 24 Ore - pag. 31</TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>Tremonti ter. L'acquisto di un bene complesso non individuato nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, ma costituito in parte con beni inclusi, usufruisce del bonus fiscale, ma limitatamente al costo dei beni compresi nella tabella. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 44/E emanata ieri. <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=center height=20><STRONG>Sul click day Irap ultime correzioni dall'Agenzia</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
<TR>
<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>M.Bel. - II Sole 24 Ore - pag. 31</TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>Potrebbe slittare di qualche giorno il provvedimento delle Entrate che disciplina la nuova procedura per il rimborso dell'Irap. L'iter di ammissione sembra tuttavia definito. L'invio telematico delle domande sarà organizzato su base regionale e per fasce orarie. Sembra che i fondi attualmente stanziati possano assicurare il rimborso pieno per gli anni 2004 e 2005.</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/28/Rassegna_stampa_fiscale_del_28_Ottobre_2009</link><pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/28/Rassegna_stampa_fiscale_del_28_Ottobre_2009</guid></item><item><title>Rassegna stampa del 28 ottobre 2009</title><description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%" align=center>
<TBODY>
<TR>
<TD class=testodata vAlign=top align=right><STRONG>Mercoledì, 28 Ottobre , 2009</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>'Mills fu corrotto'. Condanna confermata</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
<TR>
<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Luigi Ferrarella - Corriere della Sera - pag. 8</TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>E' stata ribadita ieri in appello la condanna a quattro anni e mezzo per corruzione in atti giudiziari di David Mills. L'avvocato dovrà anche risarcire la Presidenza del Consiglio, parte civile, con 250.000 euro per i danni all'imparzialità della giustizia. (Ved. anche la Repubblica: 'Mills, condanna confermata 'Corrotto per salvare Berlusconi' – pag. 6 ; Italia Oggi: 'Berlusconi, è iniziato il dopo lodo' – pag. 3 e Il Sole 24 Ore: 'Mills condannato anche in appello' – pag. 18) <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>Revisori corrotti indagabili d'ufficio</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
<TR>
<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Marco Gasparini - II Sole 24 Ore - pag. 38</TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>Tra le novità contenute all'interno dello schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 2006/43/CE sulle revisioni legali dei conti annuali e consolidati troviamo che il reato di corruzione dei revisori e quello di impedimento alle attività di controllo sarà perseguibile solo d'ufficio e non anche a querela di parte. Il contenuto informativo del registro dei revisori sarà poi integrato dall'adozione dei provvedimenti disciplinari assunti dall'autorità di vigilanza o dalle misure penali irrogate. <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>La Cig in deroga non blocca il Tfr</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
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<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Giuseppe Maccarone - II Sole 24 Ore - pag. 38</TD></TR>
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<TD class=testorassegna vAlign=top>L'Inps, con il messaggio n. 23953 del 2009, ha chiarito che il ricorso alla Cassa integrazione guadagni in deroga non pregiudica per il datore di lavoro la possibilità di recuperare il Tfr a carico dell'Inps, per i lavoratori licenziati al termine del periodo coperto da integrazione salariale. Il Tfr rimborsabile dall'istituto è però solo quello maturato durante la Cigs non in deroga. <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>Solo il Pm fissa la data all'inchiesta</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
<TR>
<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Alessandro Galimberti - II Sole 24 Ore - pag. 39</TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 40538 del 2009, ha chiarito che il gip non può retrodatare o comunque ricollocare il termine di inizio dell'inchiesta. Il ritardo del pubblico ministero nell'iscrizione a registro delle notizie di reato può dar luogo solo a sanzioni disciplinari nei suoi confronti, ma non incide nella 'biografia' dell'indagine. <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>Lodo Mondadori, risarcimento congelato A dicembre si decide sullo stop chiesto da Fininvest</STRONG></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
<TR>
<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Federico De Rosa - Corriere della Sera - pag. 8</TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>La Corte d'Appello di Milano ha congelato ieri la sentenza sul Lodo Mondadori. Il Presidente della Seconda Sezione, Giacomo Deodato, ha disposto la sospensione provvisoria dell'esecuzione del provvedimento che ha condannato la Fininvest a risarcire con 750 milioni la Cir di De Benedetti. E ha fissato per il primo dicembre l'udienza per decidere in merito alla richiesta di sospensione della sentenza avanzata dai legali della Fininvest. (Ved. anche la Repubblica: 'Lodo Mondadori, risarcimento sospeso' – pag. 9 e Il Sole 24 Ore: 'Sospeso il risarcimento di Fininvest alla Cir' – pag. 18) <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>Criterio territoriale per i reati connessi</STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
<TR>
<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Patrizia Maciocchi - II Sole 24 Ore - pag. 39</TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>In caso di reati connessi se si ignora il luogo in cui è avvenuto il fatto più grave, il giudice competente deve essere quello del posto in cui si è consumato il fatto di minore entità rispetto al primo. O, in subordine, quello dell'ultima località nella quale ' è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione'. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 40537. I giudici di Piazza Cavour hanno così confermato la scelta di privilegiare il giudice naturale. <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>Sanzioni sul lavoro a senso unico</STRONG></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
<TR>
<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Daniele Cirioli - Italia Oggi - pag. 30</TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>La Corte dei conti formula un parere sulle attività ispettive del Welfare e suggerisce di mettere il Lul ( libro unico del lavoro) on line. Secondo l'analisi della Corte dei conti il sistema sanzionatorio sul lavoro 'scricchiola'. Non esercita un'azione deterrente nei confronti delle grandi aziende, mentre al contrario risulta eccessivamente afflittivo per le piccole e medie imprese. Colpa dell'assenza di meccanismi capaci di quantificare le sanzioni correlate alla effettiva capacità reddituale dei trasgressori. <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>Riforma, addio al sistema duale</STRONG></TD></TR>
<TR>
<TD class=titolorassegna vAlign=top background=/images/tratteggio-orizzontale.gif height=1><IMG height=1 src="http://www.odcects.it/images/shim.gif" width=1></TD></TR>
<TR>
<TD class=dettaglirassegna vAlign=top>Gabriele Ventura - Italia Oggi - pag. 31</TD></TR>
<TR>
<TD class=testorassegna vAlign=top>Una legge di riforma delle professioni che escluda le associazioni e abbandoni il sistema duale. Con deleghe limitate. E' questa la richiesta del Forum delle professioni intellettuali e dell'Oua alle Commissioni giustizia e attività produttive della Camera. Una richiesta che però mal si concilia con il progetto del guardasigilli Alfano di voler procedere con riforme per aree professionali. <BR></TD></TR></TBODY></TABLE>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/28/Rassegna_stampa_del_28_ottobre_2009</link><pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/28/Rassegna_stampa_del_28_ottobre_2009</guid></item><item><title>Rassegna stampa fiscale del 24 ottobre 2009</title><description><![CDATA[<P><STRONG>Sabato 24 ottobre 2009</STRONG></P>
<P><STRONG>Il governo frena sul taglio dell'Irap</STRONG> <BR>&nbsp;<BR>Barbara Fiammeri - II Sole 24 Ore - pag. 4 <BR>Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, durante il vertice con i Governatori butta acqua sul fuoco e spiega che 'la riduzione graduale dell'Irap è un impegno programmatico, ma non c'è nessuna scadenza e, in ogni caso, avverrà solo compatibilmente con la situazione dei conti pubblici. Insomma, una cosa sono gli annunci, un'altra gli obiettivi. </P>
<P>&nbsp;<BR><STRONG>Sul trasporto al seguito serve la prova 'fai-da-te'</STRONG> <BR>&nbsp;<BR>Benedetto Santacroce - II Sole 24 Ore - pag. 25 <BR>Scudo fiscale. Rimpatriare i capitali detenuti illegalmente all'estero è possibile farlo anche da soli. Non è obbligatorio rivolgersi ad un intermediario. Chi vuole, infatti, può 'fare da sé' scegliendo la strada del 'trasporto al seguito'. L'operazione mette però a rischio l'anonimato. Per ottenere tutti gli effetti connessi allo scudo è poi opportuno che gli interessati al trasporto al seguito si procurino la prova che le attività erano detenute all'estero prima del 31 dicembre 2008. </P>
<P>&nbsp;<BR><STRONG>I commercialisti: Santoro così no</STRONG> <BR>&nbsp;<BR>Giampiero Di Santo - Italia Oggi - pag. 5 <BR>Centinaia di email, fax e telefonate hanno inondato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili dopo la puntata di Anno Zero di Michele Santoro. I professionisti non ci stanno e chiedono di vedere tutelata la propria immagine di cittadini, prima ancora di professionisti. Per Claudio Siciliotti quel che amareggia è che nella trasmissione si è attribuito al commercialista la figura di vero artefice delle condotte evasive del cliente. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'E i commercialisti attaccano 'Anno Zero'' – pag. 25) </P>
<P>&nbsp;<BR><STRONG>Più tempo per attuare l'operazione 'taglia enti'</STRONG> <BR>&nbsp;<BR>Marco Gasparini - II Sole 24 Ore - pag. 25 <BR>Un decreto legge allungherà i tempi entro cui dovrebbero essere varati i regolamenti attuativi delle norme taglia enti inserite nella manovra estiva dello scorso anno. Il 31 ottobre scadono infatti i termini entro cui doveva concludersi l'intervento di riorganizzazione e disboscamento degli enti pubblici non economici soggetti alle misure di contenimento della spesa pubblica. La novità ha trovato conferma nella riunione straordinaria di pre-consiglio tenutasi ieri. </P>
<P>&nbsp;<BR><STRONG>Sulla stretta delle Casse parola ai giudici ordinari</STRONG> <BR>&nbsp;<BR>Sergio D'Onofrio - II Sole 24 Ore - pag. 26 <BR>Per la Cassa ragionieri non c'è il rischio di dover riliquidare i trattamenti pensionistici calcolati sulla base delle delibere approvate prima del 2007. Con la sentenza n. 236/2009, la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità sollevata da alcuni giudici di merito ai quali si erano rivolti alcuni pensionati lamentando il fatto che, in corrispondenza di una determinata data, erano state introdotte modifiche al calcolo dei trattamenti senza tenere conto dell'anzianità maturata fino a quel momento. </P>
<P>&nbsp;<BR><STRONG>Moratoria di nove anni per valutare l'unificazione <BR></STRONG>&nbsp;<BR>Orazio Vecchio - II Sole 24 Ore - pag. 26 <BR>Per procedere all'unificazione delle Casse di previdenza di dottori commercialisti ed esperti contabili, Walter Anedda, presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, ha proposto una moratoria di nove anni. In caso di riscontri positivi si può procedere ad una soluzione condivisa, dice Anedda. Al contrario, in caso di criticità sarà necessario adeguare i conti attraverso la correzione dei meccanismi previdenziali. </P>
<P>&nbsp;<BR><STRONG>Ultima chiamata per il 730/2009 <BR></STRONG>&nbsp;<BR>Sergio Mazzei - Italia Oggi - pag. 35 <BR>Entro il 26 ottobre pensionati e lavoratori dipendenti che intendono correggere gli errori commessi ed ottenere così ulteriori sconti dalle imposte sono tenuti a presentare il modello integrativo del 730/2009. Naturalmente il presupposto è che si è già presentato nei termini ordinari il modello 730 e che questo contenga omissioni o errori che comportino un danno per il contribuente. </P>
<P>&nbsp;<BR><STRONG>L'ispettore fiscale concussore deve risarcire l'azienda <BR></STRONG>&nbsp;<BR>Debora Alberici - Italia Oggi - pag. 35 <BR>Gli ispettori delle imposte sono tenuti a risarcire le aziende da cui si sono fatti promettere denaro in cambio di interrompere la verifica su presunte irregolarità fiscali. Costoro rischiano in più anche una condanna per concussione. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 40502 del 19 ottobre scorso, ha confermato la condanna per concussione nei confronti di un funzionario dell'ispettorato di Napoli.&nbsp; <BR></P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/24/Rassegna_stampa_fiscale_del_24_ottobre_2009</link><pubDate>Sat, 24 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/24/Rassegna_stampa_fiscale_del_24_ottobre_2009</guid></item><item><title>Rassegna stampa legale del 24 ottobre 2009</title><description><![CDATA[<P><STRONG>Sabato, 24 ottobre 2009</STRONG></P>
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<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%" align=center>
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<TD class=testodata vAlign=top align=right><STRONG></STRONG></TD></TR>
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<TD class=titolorassegna vAlign=top height=20><STRONG>Così il Pdl va all'assalto del Csm</STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P>Alessandra Ricciardi - Italia Oggi - pag. 8 <BR>Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliarello, rispettivamente capogruppo e vicecapogruppo dei senatori Pdl, hanno depositato due disegni di legge per delimitare la libertà di esternazione dei magistrati sui provvedimenti riguardanti la giustizia o a difesa della propria indipendenza. L'iniziativa minaccia di far salire la temperatura del confronto fra esecutivo e toghe. Il primo provvedimento prevede che i magistrati potranno fornire pareri sui disegni di legge che concernono l'ordinamento giudiziario solo se richiesti dal guardasigilli. Il secondo prevede invece che il Csm non può prendere iniziative che rechino 'nocumento alla riservatezza, serenità e imparzialità della funzione giudiziaria che condizionino il regolare svolgimento dei procedimenti pendenti'. </P>
<P>&nbsp;<BR><STRONG>Vassalli criticava i giudici. E loro lo apprezzavano</STRONG> <BR>&nbsp;<BR>Ennio Fortuna - Italia Oggi - pag. 8 <BR>Ennio Fortuna ricorda Giuliano Vassalli, giurista di fama internazionale, docente insigne, politico, giudice della Corte Costituzionale, presidente della Consulta e Ministro della Giustizia, recentemente scomparso. Il mondo accademico lo ricorda più che per la sua eccezionale levatura di studioso per le sue altissime qualità umane, probabilmente inarrivabili. Non conosco – prosegue Fortuna - altro scienziato di grande fama, di uguale disponibilità e cortesia. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Il socialista che fece evadere Pertini' – pag. 18) </P>
<P><STRONG>&nbsp;<BR>La causa cede alla mediazione</STRONG> <BR>&nbsp;<BR>Antonio Ciccia e Luigi Chiarello - Italia Oggi - pag. 32 <BR>Nel corso del giudizio il giudice può rinviare le parti dal mediatore anche un attimo prima della pronuncia di sentenza. Lo schema di decreto legislativo sulla mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali, attuativo della legge n. 69/2009, che sarebbe dovuto andare ieri all'esame del Consiglio dei Ministri (ma la riunione è stata rinviata), favorisce di fatto la procedura conciliativa, a tal punto da sospendere i procedimenti in corso. </P>
<P>&nbsp;<BR><STRONG>Chi azzarda paga</STRONG> <BR>&nbsp;<BR>Federico Unnia - Italia Oggi - pag. 33 <BR>Il Tribunale di Bari, con una sentenza, assolve una banca sui bond Cirio. Due investitori avevano chiesto ai giudici che fosse dichiarata la nullità e, in subordine, l'annullamento dell'ordine di acquisto di obbligazioni Cirio poi andate in default. Secondo i giudici l'ammontare dell'investimento sostenuto, l'insieme delle operazioni successivamente poste in essere e la natura del prodotto acquistato escludono non solo la nullità del contratto d'investimento finanziario, ma anche la responsabilità precontrattuale della banca. </P>
<P>&nbsp;<BR><STRONG>La critica asettica non è diffamazione <BR></STRONG>&nbsp;<BR>Federico Unnia - Italia Oggi - pag. 33 <BR>La Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40408 del 2009, spezza una lancia a favore della stampa. I giudici di Piazza Cavour hanno riconosciuto il ruolo cruciale e di controllo tenuto dalla stampa 'anche nell'informare il pubblico del funzionamento del sistema pubblico'. Inoltre, riconosce il valore di esimente alla 'personale interpretazione' dei fatti data da un giornalista, anche quando ricorre 'ad una certa dose di provocazione'. Ciò a patto che non si scivoli in insulti. </P>
<P>&nbsp;<BR><STRONG>Diritto d'accesso senza limitazioni <BR></STRONG>&nbsp;<BR>Luigi Olivieri - Italia Oggi - pag. 37 <BR>Pubblica amministrazione. Il diritto d'accesso sugli atti di gara deve essere esercitato in maniera piena e illimitata. Sono illegittimi i provvedimenti che consentono di prendere solo visione dei documenti amministrativi, ma non di estrarne copia. L'importante principio è stato fissato dal Consiglio di stato, con la sentenza n. 6393 del 19 ottobre 2009. </P>
<P>&nbsp;<BR><STRONG>La crisi si abbatte sui notai</STRONG> <BR>&nbsp;<BR>Ignazio Marino - Italia Oggi - pag. 39 <BR>La crisi economica entra anche negli studi notarili. Il 18% dei professionisti non raggiungerà, a fine 2009, la soglia dei 45.000 euro di onorario repertoriale. I redditi insufficienti producono due effetti: l'aumento degli assegni di integrazione ed una maggiore propensione ad anticipare il pensionamento. Fenomeno quest'ultimo che può 'sconvolgere' gli equilibri finanziari dell'ente di previdenza. Nel 2009 su 70 pensioni deliberate 22 sono quelle richieste in anticipo rispetto all'età pensionabile. </P>
<P>&nbsp;<BR><STRONG>Giovani avvocati: troppi contenziosi</STRONG> <BR>&nbsp;<BR>Simona D'Alessio - Italia Oggi - pag. 39 <BR>L'Aiga, l'associazione italiana giovani avvocati, si è riunita ieri a congresso a Genova. L'occasione ha permesso di dare uno sguardo alle novità parlamentari sull'ordinamento forense e all'iter della riforma previdenziale. Secondo il presidente Giuseppe Sileci, leader dei legali under 45, 'c'è un eccesso di contenziosi, determinati da una normativa spesso poco chiara e comprensibile che influisce sulla litigiosità del cittadino'. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Per i giovani avvocati l'unica carta è la riforma' – pag. 27) </P>
<P>&nbsp;<BR><STRONG>Napolitano: no a interventi di corto respiro sulla giustizia <BR></STRONG>&nbsp;<BR>- II Sole 24 Ore - pag. 18 <BR>Nel messaggio inviato ieri agli studiosi del processo penale il Capo dello Stato avverte: 'Bisogna allontanare il rischio di interventi legati alle contingenze'. Da evitare sono le 'norme eterogenee' e gli 'interventi di corto respiro'. E' chiaro il riferimento di Napolitano alle iniziative allo studio per chiudere i processi al premier, prima fra tutte il taglio della prescrizione confezionato da Niccolò Ghedini. </P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/24/Rassegna_stampa_legale_del_24_ottobre_2009</link><pubDate>Sat, 24 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/24/Rassegna_stampa_legale_del_24_ottobre_2009</guid></item><item><title>Rassegna stampa del 23 Ottobre 2009</title><description><![CDATA[<P align=justify><STRONG>Lo scudo allarga le coperture<BR></STRONG>&nbsp;<BR>Dario Deotto - II Sole 24 Ore - pag. n° 31<BR>&nbsp;<BR>Il sottosegretario all'Economia, Daniele Molgora, ha precisato ieri alla Camera che la copertura dello scudo fiscale si estende anche in presenza di violazioni plurime. La tutela opera fino a concorrenza degli importi che risultano nella dichiarazione riservata. L'art. 14, comma 1, del dl 350/2001 applicabile anche allo scudo-ter dispone infatti che l'effetto preclusivo dagli accertamenti opera 'limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di regolarizzazione. </P>
<P align=justify>&nbsp;<BR><STRONG>La sostitutiva sui premi segue le regole per l'Iva</STRONG><BR>&nbsp;<BR>Renato Portale e Giuseppe Romano - II Sole 24 Ore - pag. n° 31<BR>&nbsp;<BR>L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 262/E di ieri, ha precisato che per le operazioni a premio l'imposta sostitutiva segue le stesse regole dell'Iva. Se i premi consistono in prestazioni alberghiere, biglietti aerei o pacchetti turistici il versamento deve essere eseguito entro il sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo, o se precedente, alla data di emissione della fattura. (Anche su Italia Oggi: 'L'imposta sostitutiva segue l'Iva' – pag. 37) </P>
<P align=justify><STRONG>Tasse, il premier annuncia: calo graduale, poi via l'Irap</STRONG><BR>&nbsp;<BR>Roberto Bagnoli - Corriere della Sera - pag. n° 2<BR>&nbsp;<BR>Dalla Russia il premier Berlusconi invia una lettera che il sottosegretario Gianni Letta legge ai mille delegati degli artigiani Cna riuniti all'auditorium Massimo per la loro assemblea nazionale. Nella missiva il presidente del Consiglio dice che si procederà ad un taglio graduale dell'Irap, fino alla soppressione, con l'elevazione della franchigia per le aziende più piccole per le quali si sta pensando di estendere la Tremonti-ter. Sostegno anche per chi investe nell'innovazione e nella ricerca. (Ved. anche la Repubblica: 'Berlusconi spiazza il Tesoro 'Il governo eliminerà l'Irap' – pag. 2; Il Sole 24 Ore: 'Berlusconi: pronto ad abolire l'Irap' – pag. 3 e Italia Oggi: 'Berlusconi: l'Irap sarà soppressa' – pag. 13) </P>
<P align=justify>&nbsp;<BR><STRONG>Scudo fiscale, altolà della Svizzera</STRONG><BR>&nbsp;<BR>Claudio Del Frate - Corriere della Sera - pag. n° 37<BR>&nbsp;<BR>Altolà della Svizzera. E se lo scudo fiscale fosse in contrasto con le norme europee anti riciclaggio e con quelle sulla libera circolazione dei capitali? Una questione che è parte integrante della lettera che il parlamento del Canton Ticino ha spedito al presidente della Confederazione Elvetica, Hans Rudolf Merz sollecitando contromosse all'amnistia fiscale. A riprova di ciò Merz ha diffuso ieri una nota in cui si dice 'preoccupato' per il modo di procedere dell'Italia. (Ved. anche la Repubblica: Scudo fiscale: controffensiva svizzera 'Preoccupano gli attacchi italiani' pag. 36) </P>
<P align=justify>&nbsp;<BR><STRONG>Sconti limitati per gli acconti sugli appalti<BR></STRONG>&nbsp;<BR>Luca De Stefani - II Sole 24 Ore - pag. n° 29<BR>&nbsp;<BR>Negli appalti con stati di avanzamento lavori (Sal) gli acconti liquidati a titolo provvisorio per le prestazioni già eseguite sono deducibili solo con il collaudo positivo del committente. Questa regola vale sia per la parte pagata al momento della loro liquidazione sia per la parte trattenuta a garanzia per la corretta realizzazione dei lavori e dei pagamenti contributivi dei dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 260/E/2009. (Anche su &nbsp;Italia Oggi: 'Lavori, pagamenti rilevanti per le rimanenze' – pag. 37) </P>
<P align=justify>L'Ufficio Stampa</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/23/Rassegna_stampa_del_23_Ottobre_2009</link><pubDate>Fri, 23 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/23/Rassegna_stampa_del_23_Ottobre_2009</guid></item><item><title>Rassegna fiscale del 22 Ottobre 2009</title><description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=titologrigio><STRONG>Mutui, rate sospese per 110 mila famiglie</STRONG><BR>Luisa Grion - La Repubblica - pag. n° 16</FONT><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testogrigio></TD></TR>
<TR>
<TD class=testo>L'Abi, l'associazione bancaria italiana, ha proposto la sospensione per un anno del mutuo a favore delle famiglie a basso reddito colpite dalla crisi. Una sorta di moratoria, simile a quella che gli istituti hanno già offerto ad agosto alle aziende e che sarà concessa solo a determinate categorie. Dal prossimo gennaio lo stop alla rata riguarderà chi ha perso il posto di lavoro, chi è in cassa integrazione, la famiglia che ha cessato la sua attività di lavoro autonomo o dove è morta la persona che percepiva il reddito principale per la famiglia. (Ved. anche il Corriere della Sera: 'Moratoria sui mutui per le famiglie in crisi' – pag. 38; Il Sole 24 Ore: 'Mutui sospesi anche per le famiglie' – pag. 3 e Italia Oggi: 'Pit stop di un anno al mutuo casa' – pag. 35) <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titologrigio><STRONG>Prelievo al buio sulle attività estere</STRONG><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testogrigio>Dario Deotto - II Sole 24 Ore - pag. n° 33</FONT><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testo>Anche dopo le precisazioni delle Entrate la presunzione di imponibile per le attività e gli investimenti detenuti nei paradisi fiscali si presta a parecchi interrogativi. In base alla legge si presume che i possedimenti esteri non dichiarati sono stati originati da somme sottratte a tassazione in Italia, salvo prova contraria. Occorre però comprendere a quale categoria reddituale potrà essere imputato il maggior reddito corrispondente ai possedimenti, visto che la norma non lo chiarisce. Non viene infatti individuata la natura del reddito, se cioè si tratta di reddito di capitale, diverso o fondiario. <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titologrigio><STRONG>Srl indebitate, sindaci di rigore</STRONG><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testogrigio>Luciano De Angelis - Italia Oggi - pag. n° 36</FONT><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testo>E' pronto per il Consiglio dei Ministri il decreto di recepimento della direttiva 2006/43/Ce sulla revisione legale nelle srl. Tra le principali novità il provvedimento prevede l'obbligo di collegio sindacale in tutte le srl se la società per due esercizi consecutivi supera un determinato rapporto fra debiti e patrimonio, nonché quando beneficia di contributi o finanziamenti pubblici in misura superiore a specifici limiti. <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titologrigio><STRONG>Conformità, abolire il visto</STRONG><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testogrigio>Mario Valdo - Italia Oggi - pag. n° 36</FONT><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testo>Abolire il visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva superiori ai 15mila euro. Lo chiedono i giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titologrigio><STRONG>Scudo, dichiarazione integrata</STRONG><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testogrigio>Fabrizio Vedana - Italia Oggi - pag. n° 39</FONT><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testo>I tecnici dell'Agenzia delle Entrate stanno studiando l'eventualità di apportare modifiche alla dichiarazione riservata. La ragione è il recepimento delle novità introdotte con il decreto legge n. 103/09 con riferimento, in particolare, alla disciplina delle Cfc. Al momento si sta valutando se aggiungere nelle integrazioni una sezione ulteriore da far compilare al cliente. <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titologrigio><STRONG>Il fisco: lo scudo non è un condono<BR></STRONG></TD></TR>
<TR>
<TD class=testogrigio>Benedetto Santacroce - II Sole 24 Ore - pag. n° 33</FONT><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testo>Lo scudo fiscale non è equiparabile ad un condono e, come tale, non è in contrasto con i principi comunitari. Pertanto, l'adesione del contribuente coprirà non solo le imposte sui redditi, ma anche l'Iva. Lo ha precisato ieri il sottosegretario all'Economia, Daniele Molgora, nel corso di un question time posto da alcuni parlamentari. Per Molgora, lo scudo non rappresenta una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento di operazioni imponibili in materia Iva. (Ved. anche Italia Oggi: 'Molgora: Lo scudo protegge dagli accertamenti Iva' – pag. 39) <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titologrigio><STRONG>Revisori con limiti di mandato</STRONG><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testogrigio>Franco Roscini Vitali - II Sole 24 Ore - pag. n° 35</FONT><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testo>Cambiamenti in vista per i revisori di società pubbliche. Lo schema di decreto legislativo, attuativo della direttiva 43/06, è all'attenzione del Governo. Tra le novità è previsto che l'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito, se non sono decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Un regolamento della Consob potrà ampliare la platea delle società interessate. <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titologrigio><STRONG>Rimborsi Irap alla prova dei conferimenti aziendali</STRONG><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testogrigio>Matteo Balzanelli e Paolo Meneghetti - II Sole 24 Ore - pag. n° 35</FONT><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testo>La compilazione dell'istanza di rimborso Irap può presentare insidie nelle ipotesi in cui i soggetti che sottoscrivono l'istanza abbiano eseguito dei conferimenti d'azienda ed abbiano manifestato delle perdite fiscali nei periodi d'imposta 'rimborsabili'. Nel caso di conferimenti si possono ipotizzare due scenari, ma le istruzioni ministeriali nulla dicono al riguardo. <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titologrigio>Battuta d'arresto per i fondi<BR>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center border=0>
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<TD class=titologrigio><STRONG>Mutui, rate sospese per 110 mila famiglie</STRONG><BR>Luisa Grion - La Repubblica - pag. n° 16</FONT><BR></TD></TR>
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<TD class=testogrigio></TD></TR>
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<TD class=testo>L'Abi, l'associazione bancaria italiana, ha proposto la sospensione per un anno del mutuo a favore delle famiglie a basso reddito colpite dalla crisi. Una sorta di moratoria, simile a quella che gli istituti hanno già offerto ad agosto alle aziende e che sarà concessa solo a determinate categorie. Dal prossimo gennaio lo stop alla rata riguarderà chi ha perso il posto di lavoro, chi è in cassa integrazione, la famiglia che ha cessato la sua attività di lavoro autonomo o dove è morta la persona che percepiva il reddito principale per la famiglia. (Ved. anche il Corriere della Sera: 'Moratoria sui mutui per le famiglie in crisi' – pag. 38; Il Sole 24 Ore: 'Mutui sospesi anche per le famiglie' – pag. 3 e Italia Oggi: 'Pit stop di un anno al mutuo casa' – pag. 35) <BR><BR></TD></TR>
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<TD class=titologrigio><STRONG>Prelievo al buio sulle attività estere</STRONG><BR></TD></TR>
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<TD class=testogrigio>Dario Deotto - II Sole 24 Ore - pag. n° 33</FONT><BR></TD></TR>
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<TD class=testo>Anche dopo le precisazioni delle Entrate la presunzione di imponibile per le attività e gli investimenti detenuti nei paradisi fiscali si presta a parecchi interrogativi. In base alla legge si presume che i possedimenti esteri non dichiarati sono stati originati da somme sottratte a tassazione in Italia, salvo prova contraria. Occorre però comprendere a quale categoria reddituale potrà essere imputato il maggior reddito corrispondente ai possedimenti, visto che la norma non lo chiarisce. Non viene infatti individuata la natura del reddito, se cioè si tratta di reddito di capitale, diverso o fondiario. <BR><BR></TD></TR>
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<TD class=titologrigio><STRONG>Srl indebitate, sindaci di rigore</STRONG><BR></TD></TR>
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<TD class=testogrigio>Luciano De Angelis - Italia Oggi - pag. n° 36</FONT><BR></TD></TR>
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<TD class=testo>E' pronto per il Consiglio dei Ministri il decreto di recepimento della direttiva 2006/43/Ce sulla revisione legale nelle srl. Tra le principali novità il provvedimento prevede l'obbligo di collegio sindacale in tutte le srl se la società per due esercizi consecutivi supera un determinato rapporto fra debiti e patrimonio, nonché quando beneficia di contributi o finanziamenti pubblici in misura superiore a specifici limiti. <BR><BR></TD></TR>
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<TD class=titologrigio><STRONG>Conformità, abolire il visto</STRONG><BR></TD></TR>
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<TD class=testogrigio>Mario Valdo - Italia Oggi - pag. n° 36</FONT><BR></TD></TR>
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<TD class=testo>Abolire il visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva superiori ai 15mila euro. Lo chiedono i giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. <BR><BR></TD></TR>
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<TD class=titologrigio><STRONG>Scudo, dichiarazione integrata</STRONG><BR></TD></TR>
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<TD class=testogrigio>Fabrizio Vedana - Italia Oggi - pag. n° 39</FONT><BR></TD></TR>
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<TD class=testo>I tecnici dell'Agenzia delle Entrate stanno studiando l'eventualità di apportare modifiche alla dichiarazione riservata. La ragione è il recepimento delle novità introdotte con il decreto legge n. 103/09 con riferimento, in particolare, alla disciplina delle Cfc. Al momento si sta valutando se aggiungere nelle integrazioni una sezione ulteriore da far compilare al cliente. <BR><BR></TD></TR>
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<TD class=titologrigio><STRONG>Il fisco: lo scudo non è un condono<BR></STRONG></TD></TR>
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<TD class=testogrigio>Benedetto Santacroce - II Sole 24 Ore - pag. n° 33</FONT><BR></TD></TR>
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<TD class=testo>Lo scudo fiscale non è equiparabile ad un condono e, come tale, non è in contrasto con i principi comunitari. Pertanto, l'adesione del contribuente coprirà non solo le imposte sui redditi, ma anche l'Iva. Lo ha precisato ieri il sottosegretario all'Economia, Daniele Molgora, nel corso di un question time posto da alcuni parlamentari. Per Molgora, lo scudo non rappresenta una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento di operazioni imponibili in materia Iva. (Ved. anche Italia Oggi: 'Molgora: Lo scudo protegge dagli accertamenti Iva' – pag. 39) <BR><BR></TD></TR>
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<TD class=titologrigio><STRONG>Revisori con limiti di mandato</STRONG><BR></TD></TR>
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<TD class=testogrigio>Franco Roscini Vitali - II Sole 24 Ore - pag. n° 35</FONT><BR></TD></TR>
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<TD class=testo>Cambiamenti in vista per i revisori di società pubbliche. Lo schema di decreto legislativo, attuativo della direttiva 43/06, è all'attenzione del Governo. Tra le novità è previsto che l'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito, se non sono decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Un regolamento della Consob potrà ampliare la platea delle società interessate. <BR><BR></TD></TR>
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<TD class=titologrigio><STRONG>Rimborsi Irap alla prova dei conferimenti aziendali</STRONG><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testogrigio>Matteo Balzanelli e Paolo Meneghetti - II Sole 24 Ore - pag. n° 35</FONT><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testo>La compilazione dell'istanza di rimborso Irap può presentare insidie nelle ipotesi in cui i soggetti che sottoscrivono l'istanza abbiano eseguito dei conferimenti d'azienda ed abbiano manifestato delle perdite fiscali nei periodi d'imposta 'rimborsabili'. Nel caso di conferimenti si possono ipotizzare due scenari, ma le istruzioni ministeriali nulla dicono al riguardo. <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titologrigio><STRONG>Battuta d'arresto per i fondi</STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
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<TD class=testogrigio>Eugenio Bruno e Marco Mobili - II Sole 24 Ore - pag. n° 37</FONT><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testo>La norma sull'armonizzazione della tassazione dei fondi d'investimento italiani ed esteri, che sposta il prelievo a partire dal 2010, potrebbe essere presto stralciata dal decreto 'salva-infrazioni'. Da fonti governative pare che la commissione Affari costituzionali del Senato abbia l'intenzione di sopprimere l'articolo 14 del dl 135/2009 che di fatto riscrive il regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati. <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titologrigio><STRONG>I commercialisti giocano la carta delle sinergie</STRONG><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testogrigio>Federica Micardi - II Sole 24 Ore - pag. n° 39</FONT><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testo>I dottori commercialisti ed esperti contabili hanno presentato ieri a Napoli il secondo congresso nazionale dal titolo: 'Per un paese migliore' che si terrà alla Fiera d'Oltremare il 21,22 e 23 ottobre 2010. Il convegno illustrerà i progetti messi a punto dai commercialisti italiani ed affronterà diversi temi come fisco, federalismo, controllo dei conti, giustizia, mercato del lavoro e professioni intellettuali. Per il presidente dell'Ordine, Claudio Siciliotti, il Governo deve rafforzare la Finanziaria, abolire l'Irap e girare una parte dei proventi dello scudo fiscale a favore delle piccole imprese. (Ved. anche Italia Oggi: 'Commercialisti, servono interventi' – pag. 41) <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titologrigio><STRONG>Nel Cud spazio alle attività estere</STRONG><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testogrigio>Antonio Montemurro - Italia Oggi - pag. n° 37</FONT><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testo>Il Cud 2010 anche in assenza di altri redditi non esclude la presentazione del modulo RW di Unico, se nel 2009 il contribuente ha detenuto investimenti all'estero. Lo si evince dalle istruzioni relative alla bozza, Cud 2010, diffusa dall'Agenzia delle Entrate. Il contribuente che nell'anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nella certificazione (Cud 2010), è esonerato dalla presentazione alle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempre che siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio. <BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=titologrigio><STRONG>Aziende servizi persona no all'esenzione Irap</STRONG><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testogrigio>Fabrizio G. Poggiani - Italia Oggi - pag. n° 39</FONT><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=testo>Il sottosegretario all'Economia, Daniele Molgora, in risposta ad un question time, ha ieri precisato che le aziende pubbliche per i servizi alla persona (Asp) non hanno diritto all'esenzione dell'Irap. Per queste non scatta la stessa agevolazione regolamentata per le Ipab. Per le Entrate possono beneficiare del regime agevolato solo quelle aziende pubbliche risultanti dal riordino delle già esistenti Ipab o derivanti dalla trasformazione delle stesse. Negata, quindi, ogni interpretazione estensiva. <BR></TD></TR></TBODY></TABLE>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/22/Rassegna_fiscale_del_22_Ottobre_2009</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/22/Rassegna_fiscale_del_22_Ottobre_2009</guid></item><item><title>Convegnistica: &quot;Le novit&#224; della manovra anti-crisi&quot;</title><description><![CDATA[<P align=justify>"Le novità della manovra anti-crisi"&nbsp; è il titolo del convegno organizzato dall'Odcec dell'Aquila, in collaborazione con l'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dell'Aquila,&nbsp;che si terrà nel pomeriggio, &nbsp;dalle ore 15 alle ore 18, presso la sala conferenze della Carispaq - via Strinella 88 - . Aprirà i lavori il presidente dell'Odcec dell'Aquila, dott. Vincenzo Merlini. Prenderanno la parola il dott. Felice Ruscetta, consigliere CNDCEC ed il dott. Gianpaolo Valente - segretario generale IRDCEC.</P>
<P align=justify>&nbsp;</P>
<P align=justify>L'Ufficio Stampa</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/20/Convegnistica:_"Le_novità_della_manovra_anti-crisi"</link><pubDate>Tue, 20 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/20/Convegnistica:_"Le_novità_della_manovra_anti-crisi"</guid></item><item><title>Stipulata convenzione con Dylog Italia Spa</title><description><![CDATA[<P>Il nostro Ordine professionale ha stipulato una convenzione con Dylog Italia Spa con l'obiettivo di facilitare l'attività di tutti gli iscritti attraverso la diffusione di nuovi ed evoluti strumenti e servizi professionali. Per maggiori informazioni: <A href="mailto:renzetti@dylog.it">renzetti@dylog.it</A></P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/20/Stipulata_convenzione_con_Dylog_Italia_Spa</link><pubDate>Tue, 20 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/20/Stipulata_convenzione_con_Dylog_Italia_Spa</guid></item><item><title>Stipulata convenzione con PostaPronta</title><description><![CDATA[<P>Il Presidente Vincenzo Merlini comunica a tutti gli iscritit che l'Odcec di L'aquila&nbsp;ha stipulato una convenzione con <STRONG>PostaPronta </STRONG>che consente di fruire di condizioni vantaggiose per l’invio della corrispondenza.</P>
<P><STRONG>PostaPronta</STRONG> è un servizio che permette di inviare la corrispondenza risparmiando tempo e fatica. Puoi spedire:</P>
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<P>La convenzione prevede:</P>
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<P>Per iscriverti al servizio Posta Pronta segui le istruzioni riportate in questo link </P>
<P><A href="http://www.postapronta.eu/registrazione.asp?cod_agente=PJ">http://www.postapronta.eu/registrazione.asp?cod_agente=PJ</A></P>
<P>- frase per pagine in area Riservata Associazione<BR>A)&nbsp;Per ottenere le condizioni economiche della convenzione, dopo l’iscrizione,&nbsp; inserisci il codice convenzione , di seguito riportato, nell’ Area Riservata sezione “Profilo”<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Codice convenzione: __ ODCEC2009__</P>
<P>- frase per pagine in area Esterna Associazione<BR>B)&nbsp;Per ottenere le condizioni economiche della convenzione, richiedici il codice che dovrai inserire, dopo l’iscrizione, nell’Area Riservata sezione “Profilo”<BR>&nbsp;</P>
<P>Se vuoi maggiori informazioni sulla convenzione e per assistenza contatta il Servizio Clienti PostaPronta scrivendo a <A href="mailto:supporto@postapronta.eu">supporto@postapronta.eu</A> oppure telefonando al numero 06-81.02.264.</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/19/Stipulata_convenzione_con_PostaPronta</link><pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/19/Stipulata_convenzione_con_PostaPronta</guid></item><item><title>Consiglio dell'ordine</title><description><![CDATA[<P>Il Consiglio dell'Ordine dell'Odcec di L'Aquila, presieduto dal presidente Vincenzo Merlini, si riunisce oggi alle ore 15.30 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>L'Ufficio Stampa</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/15/Consiglio_dell'ordine</link><pubDate>Thu, 15 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/15/Consiglio_dell'ordine</guid></item><item><title>Terremoto: s&#204; della Camera a mozione per l'Abruzzo</title><description><![CDATA[<P align=justify>L’Aquila – Prolungare sia il periodo di indennizzo per chi abbia attivita' economiche sospese a causa del sisma sia la sospensione dei pagamenti di tasse e contributi, e accelerare gli interventi di ricostruzione nei centri storici, in particolare quello dell'Aquila. Sono alcuni degli impegni per il Governo che, compatibilmente con i conti pubblici, fissa la mozione sulla ricostruzione post-terremnoto in Abruzzo approvata oggi all'unanimita' dalla Camera.</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/13/Terremoto:_sì_della_Camera_a_mozione_per_l'Abruzzo</link><pubDate>Tue, 13 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/10/13/Terremoto:_sì_della_Camera_a_mozione_per_l'Abruzzo</guid></item><item><title>Consiglio dell'ordine:nuovo iscritto nel registro dei praticanti</title><description><![CDATA[Riunito ieri all'Aquila, il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili&nbsp; ha proceduto ieri all'iscrizione nel registro dei praticanti, sezione A,&nbsp;&nbsp;del Dott. Maurizi Lorenzo,&nbsp; residente a Fagnano Alto (AQ).]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/09/29/Consiglio_dell'ordine:nuovo_iscritto_nel_registro_dei_praticanti</link><pubDate>Tue, 29 Sep 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/09/29/Consiglio_dell'ordine:nuovo_iscritto_nel_registro_dei_praticanti</guid></item><item><title>Consiglio dell'Odcec: l'ordine del giorno</title><description><![CDATA[<P>Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di L’Aquila è convocato per&nbsp;oggi pomeriggio, &nbsp;28 Settembre, alle ore 15,30, presso la sede provvisoria di Via Rocco Barabba Piazzale Meridiana in L’Aquila, con il seguente Ordine del Giorno: </P>
<P><BR>Lettura e Approvazione Verbali precedenti; <BR>Predisposizione Convenzione Protezione Civile per Asseverazioni;: <BR>Sospensione Formazione Professionale Continua anno 2009; <BR>Iscrizione Registro Praticanti; <BR>Certificati compimento Tirocinio; <BR>Varie ed eventuali. </P>
<P>L'Ufficio stampa</P>]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/09/28/Consiglio_dell'Odcec:_l'ordine_del_giorno</link><pubDate>Mon, 28 Sep 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/09/28/Consiglio_dell'Odcec:_l'ordine_del_giorno</guid></item><item><title>Ordinanza relativa alla sospensione dei termini nei comuni della provincia dell'Aquila</title><description><![CDATA[Pubblichiamo l'Ordinanza del Consiglio di Stato del 29 luglio 2009 relativa&nbsp; alla sospensione dei termini nei comuni della provincia dell'Aquila. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><br><br><br>N. 03929/2009 REG.ORD.SOSP.<br>&nbsp;N. 06277/2009 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b> REPUBBLICA ITALIANA</b><br><b><br></b><div align="center"><b>Il Consiglio di Stato</b><br></div><b><br></b><div align="center"><b>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b><br></div><br><div align="center">ha pronunciato la presente<br></div><br><div align="center"><b>ORDINANZA</b><br></div><br><br>Sul ricorso numero di registro generale 6277 del 2009, proposto da:<br>Luciano Angelone, Tony Bene, Antonio Di Cioccio, Silvia Leombruni, Duilio Lucci, Daniela Di Cioccio, Michele Bolognesi, Alessandro Gargaro, Alessandro Carnevale, Alessia Maria Libera Fantone, Roberto Di Vito, Alessandro Angelone, Francesco Iacobucci, Giuseppe Ranalli, Giuseppe Claudio Castelli, Roberto Gentile, Barbara Fabi, Giancarlo De Deo, Loris Ramicone, Fabio Coletti, Cristiano Gerosolimo, Aurelio Rotolo, Lorenzo Guerra, Fabio Sette, Luca Iavarone, Maikol Faiella, Attilio D'Antuono, Massimiliano Accardo, Beatrice Maddalena, Mimmo Di Benedetto, Antonino Ceraolo, Carla Di Menna, Giuseppe Petrilli, Evaldo Ranalli, Walter Ricci, Delio Guido, Corrado Gualtieri, Alessandra Nazzari, Roberto Nazzari, Rocco Petrella, Graziella Silveri, Sara Giardini, Diego Liberatore, Dante Michele Di Pietro, Quirino Cianfaglione, Leonardo Santacroce, Chiara Colella, Giulio Passoforte, Guglielmo Di Nicola, Cooperativa Sociale Nos, Spazio Donna Sas, Padovimar Sas, Fgm Scale Sas, Videoservice Snc, Videoland Snc, Sistema Sviluppo Srl, Hobby Foto Snc, Olitecnica Snc, Parrucchiere Trio Sas, Feam Snc, Studio Associato Berardi del Cimmuto, Santacroce Srl, Meeting Srl, Heligroup Scarl, Elisem Scarl, Riccardo Cianfaglione Srl, Studio Commerciale Assoc. Lodovico Presutti &amp; Angelo Palombizio, Posta Pacentrana Snc, Amaltea Srl, Salvatore Petrilli, Francesca Davini, Massimo Del Boccio, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Zurlo, Maura De Chellis, Monica Buzzelli, con domicilio eletto presso Donatella Rossi in Roma, corso Trieste, 90;<br><br><b>contro</b><br><br>Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br><b><br>per la riforma</b><br><br>della ordinanza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 03187/2009, resa tra le parti, concernente ANTICIPAZIONE SCADENZA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI - (AT).<br><br><br>Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br><br>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br><br>Visti tutti gli atti della causa;<br><br>Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br><br>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br><br>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Dipartimento della Protezione Civile;<br><br>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2009 il dott. Pier Luigi Lodi e udito l’avvocato dello Stato Perotti;<br><br><br><b>RITENUTO che</b>, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, nel caso di specie siano ravvisabili gli estremi del danno grave ed irreparabile per i ricorrenti i quali, nella loro qualità di contribuenti che, pur se operanti nei territori della Provincia dell’Aquila non rientranti nell’elenco dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, avevano fatto affidamento sulla generale sospensione degli adempimenti tributari disposta fino al 30 novembre 2009 e, invece, in base all’impugnata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2009, si sono trovati a dover far fronte a tali adempimenti entro il più ristretto termine del 16 luglio 2009;<br><br><br><b>CONSIDERATO</b>, infatti, che tale anticipazione non sembra tenere dovuto conto delle gravi difficoltà economiche che hanno colpito la popolazione delle zone in questione e, in particolare, come segnalato dai ricorrenti, della sussistenza di danni non solo agli edifici, ma anche a tutte le attività economiche, con la sostanziale paralisi nei settori del commercio, dell’artigianato, del lavoro autonomo e del turismo, danni che hanno necessariamente riguardato anche la popolazione dei Comuni della Provincia dell’Aquila meno colpiti dall’evento sismico, per la evidente stretta connessione tra le attività svolte in aree vicine, e per le inevitabili ripercussioni della situazione di emergenza su tutto il territorio interessato;<br><br><br><b>RITENUTO</b>, pertanto, che il nuovo termine del 16 luglio 2009 (ormai scaduto) non trovi adeguata giustificazione né sotto il profilo della sua congruità (consentendo solo 36 giorni per gli adempimenti fiscali nonostante l’affidamento causato dalla precedente previsione della sospensione fino al 30 novembre 2009, ossia diversi mesi dopo, in contraddizione, altresì, con le specifiche previsioni dell’art. 3, comma 2, della legge n. 213/2000), né sotto il profilo della attuale sussistenza del presupposto della effettiva “capacità contributiva” dei destinatari della nuova disposizione, in presenza delle gravi difficoltà economiche di cui si è detto sopra;<br><br><br><b>RITENUTO</b>, infine, che anche il successivo provvedimento in data 25 giugno 2009, cui fa riferimento l’ordinanza appellata, non attenui in maniera significativa la portata lesiva delle determinazioni impugnate, sia in relazione alla circoscritta portata della stessa della prevista possibilità di ulteriore sospensione dell’obbligo tributario, sia in relazione alla ristrettezza del termine per la esecuzione dell’adempimento richiesto (produzione di una perizia giurata) e per la sua onerosità per il contribuente già colpito da provvedimento di sgombero.<br><br><b>P.Q.M.</b><br><br>Accoglie l'appello (Ricorso numero: 6277/2009) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.<br><br>Spese compensate.<br><br>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br><br>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2009 con l'intervento dei Signori:<br><br>Luigi Cossu, Presidente<br><br>Pier Luigi Lodi, Consigliere, Estensore<br><br>Goffredo Zaccardi, Consigliere<br><br>Armando Pozzi, Consigliere<br><br>Antonino Anastasi, Consigliere<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br><br>&nbsp;DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br><br>Il 29/07/2009<br><br>IL SEGRETARIO]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/08/10/Ordinanza_relativa_alla_sospensione_dei_termini_nei_comuni_della_provincia_dell'Aquila</link><pubDate>Mon, 10 Aug 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/08/10/Ordinanza_relativa_alla_sospensione_dei_termini_nei_comuni_della_provincia_dell'Aquila</guid></item><item><title>Ici, pagamenti sospesi fino al 30 novembre</title><description><![CDATA[I termini per i versamenti dell’acconto Ici e per la presentazione della relativa dichiarazione sono sospesi fino al 30 novembre 2009 per tutti i contribuenti che risultavano residenti all’Aquila o nei Comuni colpiti dagli eventi sismici alla data del 6 aprile 2009. Lo ricorda il servizio Tributi del Comune dell’Aquila. La sospensione riguarda il versamento di acconti e le dichiarazioni Ici (Imposta comunale sugli immobili) sia per i fabbricati che per i terreni agricoli non montani e le aree edificabili. Per tutti gli altri soggetti passivi di imposta la cui residenza, sede legale o operativa era ubicata al di fuori del territorio di questi Comuni alla medesima data del 6 aprile 2009, restano confermate, invece, rispettivamente al 16 giugno 2009 e al 31 luglio 2009 i termini per il versamento dell’acconto Ici 2009 e per la presentazione della dichiarazione Ici . Tali contribuenti sono tenuti al pagamento dei soli primi tre mesi dell’anno 2009 (gennaio – febbraio – marzo) nei casi in cui i fabbricati oggetto di imposta risultino distrutti o comunque oggetto di ordinanza sindacale di sgombero. Per questi ultimi contribuenti l’imposta dovuta sulle aree edificabili e sui terreni agricoli non montani dovrà invece essere versata alle scadenze ordinarie. Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito del Comune dell’Aquila all’indirizzo www.comune.laquila.it, dove sarà possibile consultare anche il testo della delibera consiliare con la determinazione delle aliquote Ici.]]></description><link>http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/06/15/Ici,_pagamenti_sospesi_fino_al_30_novembre</link><pubDate>Mon, 15 Jun 2009 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.odceclaquila.it/editoriale/news/2009/06/15/Ici,_pagamenti_sospesi_fino_al_30_novembre</guid></item></channel></rss>
